Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00189/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 189 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Piscitelli e Matteo Pelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Varese, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Varese, Cat.6-F/-OMISSIS- del 04.09.2023, notificato in data 23.11.2023, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto fucile per uso tiro a volo, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RI Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 gennaio 2024 e ritualmente depositato, l’odierno ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo emesso il 4 settembre 2023 dal Questore di Varese - prot. Cat. 6-F/-OMISSIS-.- e notificato il 23 novembre 2023.
2. Il provvedimento è motivato – ai sensi degli artt. 1, 5, 11, 42 e 43 T.U.L.P. - in ragione degli esiti dell’istruttoria svolta dagli Uffici di Polizia, da cui sarebbero emersi diversi elementi negativi costituiti da precedenti penali e di polizia – risalenti agli anni 2001 – 2002 – 2011 - per i delitti di lesioni personali, minaccia, ingiuria, diffamazione e simulazione di reato nonché da “ dubbie frequentazioni ” del ricorrente con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, che hanno indotto l’Autorità a ritenere che il ricorrente possa abusare del titolo di polizia.
3. Il ricorrente ha pertanto domandato l’annullamento del provvedimento asseritamente illegittimo per i seguenti motivi:
I. Violazione degli artt. 11, 42 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità e travisamento;
II. Violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi di partecipazione, buona fede e contraddittorio.
4. In sintesi, il ricorrente deduce:
a) l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che l’Autorità non avrebbe considerato che le vicende processuali sarebbero state definite con la riabilitazione e per intervenuta prescrizione e comunque le segnalazioni sarebbero risalenti a decenni prima; inoltre emergerebbe un profilo di contraddittorietà del decreto impugnato, dal momento che il Prefetto di Varese gli avrebbe invece rilasciato nel mese di ottobre 2023 il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d’armi;
b) il provvedimento sarebbe inoltre illegittimo in ragione del fatto che le osservazioni scritte presentate dal ricorrente a fronte del preavviso del diniego ex art. 10 bis della L. 241/90 non sarebbero state puntualmente confutate dall’Amministrazione.
5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso, depositando documenti e memorie.
6. In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memorie e repliche.
7. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, avendo le parti richiesto il passaggio in decisione sulla base degli atti prodotti in giudizio, la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso è in parte fondato, alla luce delle norme e della giurisprudenza formatasi in materia di licenze di porto di armi.
9. Occorre premettere che la materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
10. Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi tenendo conto della condotta e dell’affidamento che il soggetto richiedente può offrire.
11. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa che il possesso da parte di un cittadino di un'arma o l'utilizzo della medesima costituisce una deroga al divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110. La regola è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. ( ex multis , Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Cons. Stato, sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
12. Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che " il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ". Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che " dalla eccezionale permissività del porto d'armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell'autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ".
13. Tuttavia la Corte Costituzionale ha anche affermato che ".. alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini del rilascio o del rinnovo delle licenze di p.s. " può riconoscersi " al fatto di aver riportato una condanna in sede penale " attesa la necessità " di procedere ad una concreta prognosi " che tenga conto di una serie di circostanze, quali l'epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale (Corte Cost. n. 331 del 1996; ex multis , Cons. Stato, n. 5095 del 2012 e n. 4630 del 2011).
14. Quanto alla riabilitazione, l’art. 43, c. 2, T.U.L.P.S., nella versione conseguente alle modifiche operate dal d.lgs. 104/2018, prevede che « La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma [tra i quali coloro che abbiano riportato «condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza» ] qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi », ammettendo così che, qualora alla condanna per un reato ostativo sia seguita la riabilitazione, l'autorità di pubblica sicurezza, ancorché non debba, possa comunque negare il rilascio del porto d'armi.
15. La Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'automatismo ostativo, ha affermato che « La modifica normativa attenua, dunque, la rigidità della preclusione posta dal primo comma dell'art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, ripristinando un potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorché il condannato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale » (Corte Cost., sent. 20 marzo 2019, n. 109).
16. Sul “peso” della riabilitazione, poi, il giudice amministrativo ha chiarito che « le determinazioni amministrative in materia di autorizzazioni di polizia, che devono ispirarsi alla massima precauzione, sono autonome rispetto alle valutazioni del giudice penale. Né la dichiarazione di estinzione del reato, né quella di riabilitazione, si rendono sufficienti per poter sostenere che l'appellante offra assoluta garanzia di non abusare dell'autorizzazione all'uso dell'arma, in mancanza di ulteriori ed apprezzabili elementi [...] tali da far venir meno i profili di inaffidabilità in capo al soggetto » (Cons. Stato, III, 28 marzo 2023, n. 3190). La riabilitazione non priva, quindi, di ogni rilevanza, sul piano fattuale, i precedenti penali dell'istante rilasciandogli una sorta di “lasciapassare” per ottenere il porto d'armi, ma va valutata unitamente a tutte le altre circostanze, “anche” successive, dalle quali possano trarsi elementi di convincimento sulla sua affidabilità (Consiglio di Stato, III, 25 gennaio 2023, n. 809).
17. È stato, infatti, condivisibilmente osservato che « l'invocata riabilitazione [non] incide sul “fatto”, specie in presenza di una condotta, per vero, sintomatica di una personalità violenta, in quanto tale inconciliabile con l'esigenza di affidabilità del soggetto >> (Cons. Stato, III, 18 settembre 2024, n. 7628).
18. Nel caso di specie questo Giudice ritiene correttamente argomentata dall’Autorità l’irrilevanza della riabilitazione e delle sentenze di proscioglimento ex art. 469 c.p.p. per intervenuta prescrizione ai fini del giudizio prognostico riservato all’Autorità.
19. Tuttavia, gli elementi significativi posti alla base del giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi appaiono o risalenti nel tempo (2001-2011) o, con riferimento alle “dubbie” frequentazioni, privi di riferimenti temporali; tutto ciò non permette a questo Giudice di sindacare sulla sussistenza di fatti e di condotte sintomatici dell’attualità della pericolosità e dell’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, i quali renderebbero – anche sotto il profilo dell’attualità – legittimo il provvedimento.
20. Per quanto riguarda la dedotta contraddittorietà del diniego di porto d’armi per uso sportivo rispetto ai provvedimenti ampliativi rilasciati dalla Prefettura di Varese, il Collegio osserva che si tratta di distinti provvedimenti, adottati da distinte Autorità di P.S. e basati su autonome valutazioni tecnico-discrezionali, ove l’Autorità prefettizia è tenuta a valutare anche la circostanza che l’eventuale diniego, al pari della revoca dei titoli già rilasciati, sia idoneo a incidere sulla capacità lavorativa del richiedente; mentre il diniego di porto d’armi per scopi ludici può essere legittimamente sorretto da una motivazione meno rigorosa (T.A.R. Campania, Napoli, 28 ottobre 2024, n. 5752).
21. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso.
21.1. Come noto, l'art. 10 bis della L. 241/90, introdotto nell'ordinamento, con Legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale. Per la consolidata giurisprudenza, il preavviso di diniego ha lo scopo di consentire una migliore difesa all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (Consiglio di Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5080; T.A.R. Milano, sez. IV, 2 maggio 2022, n. 966; T.A.R. Milano, sez. I, 1 aprile 2025, n. 1131; T.A.R. Milano, sez. I, 11 aprile 2025, n. 1323; Consiglio di Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6743; Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n. 834).
21.2. La giurisprudenza richiamata ha inoltre affermato che tale norma preclude all'Amministrazione di fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca nella possibilità di presentare osservazioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2018, n. 2330). Il provvedimento negativo, infatti, non può che essere motivato con riferimento alle circostanze già sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. In particolare va evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo l'Amministrazione ivi meglio precisare o argomentare in ordine alla decisione adottata, occorre però che il contenuto del provvedimento conclusivo di diniego si iscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10 bis citato, rimanendo, perciò, esclusa ogni possibilità di fondarlo, su ragioni del tutto nuove (TAR Veneto, sez. III, 21 gennaio 2019 n. 72 e T.A.R., Catanzaro, sez. II, 12 gennaio 2016, n. 49).
21.3. Nella fattispecie, la motivazione del provvedimento impugnato non introduce alcun elemento di novità rispetto a quanto rappresentato con il preavviso di diniego del 6 maggio 2021, sicché il motivo è palesemente infondato.
22. Concludendo, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità.
23. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente FF
RI Di OL, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Di OL | RT Di IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.