Articolo 40 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 39
Versione
6 maggio 1975
Art. 40.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni, nonche' le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497 .

Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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