Art. 40.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni, nonche' le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497 .
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con le successive rispettive modificazioni, nonche' le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497 .