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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 10945/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10945 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili tra
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Castellana i in virtù di procura in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._2
RI RN in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 11.12.2025):
“Le parti formulano le seguenti conclusioni congiunte: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con consequenziale annotazione nei registri dello stato civile;
Non disporre nulla in ordine alla casa coniugale assegnata in sede di separazione alla signora e di esclusiva CP_1 proprietà della predetta;
Nessun contributo economico a favore dei figli e Per_1 Per_2
, avendo raggiunto entrambi l'indipendenza e l'autosufficienza economica;
Disporre a
[...] carico del signor un contributo economico a titolo di assegno divorzile a Parte_1 favore della signora di euro 400,00 mensili, da versare entro il 20 di ogni mese, Controparte_1 soggetto a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;
Spese compensate tra le parti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha instaurato il presente giudizio al fine di chiedere che il Tribunale: Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_2
11.12.1985, con conseguente annotazione nei registri dello stato civile;
disponesse che la casa coniugale sita in Firenze, Piazza Matas n. 5, restasse assegnata alla resistente, già esclusiva proprietaria;
non disponesse alcun contributo economico per i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e indipendenti;
disponesse a suo carico un assegno divorzile a favore della Sig.ra CP_1 di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
2. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande del Controparte_1 ricorrente e deducendo che lo stesso avrebbe omesso circostanze rilevanti, tra cui la durata ventennale del matrimonio, il contributo personale ed economico della resistente alla famiglia e all'attività del marito, nonché le gravi condizioni di salute che l'hanno resa invalida civile e impossibilitata a reperire un'occupazione stabile. Ha evidenziato di aver sempre vissuto con risorse limitate, basandosi sull'assegno di mantenimento e sull'aiuto dei figli, e che il ricorrente non ha mai applicato la rivalutazione ISTAT, maturando arretrati per oltre € 5.600. Ha chiesto pertanto che, in considerazione della propria impossibilità di procurarsi mezzi adeguati e dei redditi del coniuge, venisse riconosciuto un assegno divorzile non inferiore a € 450,00 mensili.
3. All'udienza di comparizione dell'11.12.2025, le parti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno datto atto di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia ed hanno concluso congiuntamente nei termini sopra riportati. Il giudice pertanto ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015
n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 4120/2005, pubblicato in data 06.04.2005.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (12.09.2025) erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre venti anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
In accoglimento delle concordi conclusioni, pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico. Le previsioni economiche, inoltre, risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in via definitiva
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vaglia (FI) il dì 11.12.1985, da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 CP_1 CP_1
a Firenze il dì 11.04.1967, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Vaglia, dell'anno 1985, Atto n. 30, Parte II, Serie A;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità alle conclusioni concordate tra le parti da intendersi integralmente trascritte;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La presidente
Dott.ssa Silvia Governatori Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice dott.ssa Carolina Dini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10945 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili tra
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Castellana i in virtù di procura in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._2
RI RN in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 11.12.2025):
“Le parti formulano le seguenti conclusioni congiunte: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con consequenziale annotazione nei registri dello stato civile;
Non disporre nulla in ordine alla casa coniugale assegnata in sede di separazione alla signora e di esclusiva CP_1 proprietà della predetta;
Nessun contributo economico a favore dei figli e Per_1 Per_2
, avendo raggiunto entrambi l'indipendenza e l'autosufficienza economica;
Disporre a
[...] carico del signor un contributo economico a titolo di assegno divorzile a Parte_1 favore della signora di euro 400,00 mensili, da versare entro il 20 di ogni mese, Controparte_1 soggetto a rivalutazione Istat annuale, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza;
Spese compensate tra le parti”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha instaurato il presente giudizio al fine di chiedere che il Tribunale: Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_2
11.12.1985, con conseguente annotazione nei registri dello stato civile;
disponesse che la casa coniugale sita in Firenze, Piazza Matas n. 5, restasse assegnata alla resistente, già esclusiva proprietaria;
non disponesse alcun contributo economico per i figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e indipendenti;
disponesse a suo carico un assegno divorzile a favore della Sig.ra CP_1 di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
2. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande del Controparte_1 ricorrente e deducendo che lo stesso avrebbe omesso circostanze rilevanti, tra cui la durata ventennale del matrimonio, il contributo personale ed economico della resistente alla famiglia e all'attività del marito, nonché le gravi condizioni di salute che l'hanno resa invalida civile e impossibilitata a reperire un'occupazione stabile. Ha evidenziato di aver sempre vissuto con risorse limitate, basandosi sull'assegno di mantenimento e sull'aiuto dei figli, e che il ricorrente non ha mai applicato la rivalutazione ISTAT, maturando arretrati per oltre € 5.600. Ha chiesto pertanto che, in considerazione della propria impossibilità di procurarsi mezzi adeguati e dei redditi del coniuge, venisse riconosciuto un assegno divorzile non inferiore a € 450,00 mensili.
3. All'udienza di comparizione dell'11.12.2025, le parti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno datto atto di avere raggiunto un accordo per la definizione della controversia ed hanno concluso congiuntamente nei termini sopra riportati. Il giudice pertanto ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015
n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che
“la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”. Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, il Tribunale di Firenze aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 4120/2005, pubblicato in data 06.04.2005.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (12.09.2025) erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre venti anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
In accoglimento delle concordi conclusioni, pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico. Le previsioni economiche, inoltre, risultano congrue, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in via definitiva
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Vaglia (FI) il dì 11.12.1985, da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 CP_1 CP_1
a Firenze il dì 11.04.1967, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Vaglia, dell'anno 1985, Atto n. 30, Parte II, Serie A;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità alle conclusioni concordate tra le parti da intendersi integralmente trascritte;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La presidente
Dott.ssa Silvia Governatori Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.