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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1212 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Simona SIOTTO
e
RO NA, nata a [...] il C.F._2
27/03/1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Francescopaolo RUSSO e dall'avvocato Sergio RUSSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Verbale parte generale: chiedono che il Tribunale prenda atto/omologhi con sentenza le seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte
“A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla pronuncia di separazione personale;
2. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte
“B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai loro residui rapporti patrimoniali,
con specifico riferimento:
Al trasferimento, da parte del Sig. in favore della Parte_1
Sig.ra NA LA, per il corrispettivo concordato di Euro
50.000,00, della quota indivisa dell'immobile (casa singola) in comproprietà (al 50% ciascuno) sita in Torri di Quartesolo, Via
AN così censito nel Catasto Fabbricati:
-Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 33,
p.2, scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 4.5, RCL Euro 540000,00
-Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 23, p.
2 T, Cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RCL Euro 68.400
Confini da nord:
dell'abitazione: sub. 2 – sub. 34 – muro perimetrale su due lati del garage: sub. 29 – sub. 24 – sub. 2 su due lati.
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
Verbale parte A:
1) Pronunciarsi la separazione personale la separazione personale dei Sigg.ri
NA LA e , coniugati in Giovinazzo (BA) in data Parte_1
12/09/1992, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
2) Spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse;
Verbale parte B:
- Premesso che le parti, coniugate in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'immobile,
rappresentato da un appartamento al piano secondo facente parte di un fabbricato condominiale in Torri di Quartesolo, Via AN così
censito nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 33, p.2,
3 scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 4.5, RCL Euro 540000,00
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 23, p. T,
Cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RCL Euro 68.400
Confini da nord:
dell'abitazione: sub. 2 – sub. 34 – muro perimetrale su due lati del garage: sub. 29 – sub. 24 – sub. 2 su due lati.
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
pervenuto dalle parti il 18.12.1998 con atto di compravendita n. 139012 Rep
en. 25748 Racc. Notaio di Vicenza, con atto trascritto in Persona_1
data 7.01.1999 ai n. 244 RG e n. 152 Reg. a rogito del predetto Notaio, che costituisce la casa familiare, con il presente atto il Sig. cede Parte_1
e trasferisce alla Sig.ra NA LA che accetta, a fronte del corrispettivo di Euro 50.000,00, dei quali Euro 10.000,00 gia' ricevuti e la restante parte ricevuta contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale, e di cui comunque la parte venditrice Sig. da quietanza in questa sede di Parte_1
ricevere mediante la sottoscrizione del presente verbale, la propria quota di piena proprietà pari al 50% del cespite indicato, nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e, pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista
4 dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Trattasi di appartamento al piano secondo facente parte di un fabbricato condominiale sito in Torri di Quartesolo, Via AN così censito nel
Catasto Fabbricati:
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 33, p.2, scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 4.5, RCL Euro 540000,00
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 23, p. T,
Cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RCL Euro 68.400
Confini da nord:
dell'abitazione: sub. 2 – sub. 34 – muro perimetrale su due lati del garage: sub. 29 – sub. 24 – sub. 2 su due lati.
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto di compravendita in data 18.12.1998 n. 139012 Rep en. 25748 Racc. Notaio
di Vicenza, con atto trascritto in data 7.01.1999 ai n. 244 Persona_1
RG e n. 152 Reg. a rogito del predetto Notaio.
5 TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Torri di Quartesolo in data 25.09.1997 n. 6647/Prot. 3168 / Pratica Edilizia 7979CE e successiva variante rilasciata dal medesimo Comune in data 13.08.1998 nn. 11415 Prot.,
3168 Pratica Edilizia e 8163 CE. Dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i.,
le Parti dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI
6 PRODOTTI DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e che il bene e' libero da iscrizioni e trascrizioni di alcun tipo.
Il possesso con il diritto ai frutti passerà alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, di cui una parte gia' corrisposta da parte acquirente con bonifico in data 02 aprile 2025 di € 10.000,00 e la restante parte mediante assegno circolare dell'importo di € 40.000,00 che viene consegnato in data odierna
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 50.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva
7 di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando gia' parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987
così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa
8 esenzione.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II.,
contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione della separazione.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato
B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano i propri difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si
9 limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Torri di Quartesolo;
10 b) entrambi di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo
Comune;
c) entrambi di non essere titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131
Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge 168/82, art. 2 D.L. 12/85
convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge 415/91, art. 5 commi 2 e
3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92, art. 2 commi 2 e 3 D.L. 348/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 455/92, art. 1 comma 2
D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L. 155/93 convertito con
Legge n. 243/93;
e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota;
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/03/2025 i coniugi indicati in
11 epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GIOVINAZZO (BA) in data
12/09/1992, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-all'udienza del 23/10/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al verbale parte B) delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo,
che del resto non gli compete, né preventivo né successivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo
12 tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
RO NA, uniti in matrimonio in GIOVINAZZO (BA) in data
12/09/1992 con atto trascritto al n. 109, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di GIOVINAZZO (BA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
13 Dott.ssa Elena Sollazzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1212 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Simona SIOTTO
e
RO NA, nata a [...] il C.F._2
27/03/1970, rappresentata e difesa dall'avvocato Francescopaolo RUSSO e dall'avvocato Sergio RUSSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
Verbale parte generale: chiedono che il Tribunale prenda atto/omologhi con sentenza le seguenti, concordate
CONDIZIONI
1. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte
“A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla pronuncia di separazione personale;
2. Le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte
“B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai loro residui rapporti patrimoniali,
con specifico riferimento:
Al trasferimento, da parte del Sig. in favore della Parte_1
Sig.ra NA LA, per il corrispettivo concordato di Euro
50.000,00, della quota indivisa dell'immobile (casa singola) in comproprietà (al 50% ciascuno) sita in Torri di Quartesolo, Via
AN così censito nel Catasto Fabbricati:
-Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 33,
p.2, scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 4.5, RCL Euro 540000,00
-Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 23, p.
2 T, Cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RCL Euro 68.400
Confini da nord:
dell'abitazione: sub. 2 – sub. 34 – muro perimetrale su due lati del garage: sub. 29 – sub. 24 – sub. 2 su due lati.
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
Verbale parte A:
1) Pronunciarsi la separazione personale la separazione personale dei Sigg.ri
NA LA e , coniugati in Giovinazzo (BA) in data Parte_1
12/09/1992, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;
2) Spese legali a carico del 50% tra le parti, senza vincolo di solidarietà tra le stesse;
Verbale parte B:
- Premesso che le parti, coniugate in regime di comunione legale dei beni, sono comproprietarie, al 50% ciascuna, dell'immobile,
rappresentato da un appartamento al piano secondo facente parte di un fabbricato condominiale in Torri di Quartesolo, Via AN così
censito nel Catasto Fabbricati:
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 33, p.2,
3 scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 4.5, RCL Euro 540000,00
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 23, p. T,
Cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RCL Euro 68.400
Confini da nord:
dell'abitazione: sub. 2 – sub. 34 – muro perimetrale su due lati del garage: sub. 29 – sub. 24 – sub. 2 su due lati.
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
pervenuto dalle parti il 18.12.1998 con atto di compravendita n. 139012 Rep
en. 25748 Racc. Notaio di Vicenza, con atto trascritto in Persona_1
data 7.01.1999 ai n. 244 RG e n. 152 Reg. a rogito del predetto Notaio, che costituisce la casa familiare, con il presente atto il Sig. cede Parte_1
e trasferisce alla Sig.ra NA LA che accetta, a fronte del corrispettivo di Euro 50.000,00, dei quali Euro 10.000,00 gia' ricevuti e la restante parte ricevuta contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale, e di cui comunque la parte venditrice Sig. da quietanza in questa sede di Parte_1
ricevere mediante la sottoscrizione del presente verbale, la propria quota di piena proprietà pari al 50% del cespite indicato, nell'ambito della regolamentazione complessiva dei rapporti economico-patrimoniali scaturiti dall'unione matrimoniale cessata e, pertanto, quale condizione indispensabile alla risoluzione del conflitto, sottoposta all'esenzione fiscale prevista
4 dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Il diritto ceduto verte sul cespite di seguito individuato.
IDENTIFICAZIONE CATASTALE
Trattasi di appartamento al piano secondo facente parte di un fabbricato condominiale sito in Torri di Quartesolo, Via AN così censito nel
Catasto Fabbricati:
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 33, p.2, scala A, Cat. A/2, cl. 3, vani 4.5, RCL Euro 540000,00
• Comune di Torri di Quartesolo, Foglio 18, Particella 602 sub. 23, p. T,
Cat. C/6, cl. 2, mq. 19, RCL Euro 68.400
Confini da nord:
dell'abitazione: sub. 2 – sub. 34 – muro perimetrale su due lati del garage: sub. 29 – sub. 24 – sub. 2 su due lati.
unitamente alla proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c., e comunque dell'intero complesso condominiale.
PROVENIENZA
Il bene oggetto del presente atto è pervenuto alle parti con atto di compravendita in data 18.12.1998 n. 139012 Rep en. 25748 Racc. Notaio
di Vicenza, con atto trascritto in data 7.01.1999 ai n. 244 Persona_1
RG e n. 152 Reg. a rogito del predetto Notaio.
5 TITOLI ABILITATIVI
Il fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stato edificato in forza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Torri di Quartesolo in data 25.09.1997 n. 6647/Prot. 3168 / Pratica Edilizia 7979CE e successiva variante rilasciata dal medesimo Comune in data 13.08.1998 nn. 11415 Prot.,
3168 Pratica Edilizia e 8163 CE. Dopo l'ultimazione, non sono state eseguite opere soggette a provvedimenti urbanistici di alcun genere. Non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive, per cui la commerciabilità degli immobili non è soggetta a limitazioni.
Da detto ultimo periodo non sono state effettuate altre opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dall'art. 41 L. 47/85 e ss. mm.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27/02/85 n. 52 e s.m.i.,
le Parti dichiarano e garantiscono che l'immobile sopra identificato è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (cfr. SS.UU. 21761/21).
Il bene, pertanto, essendo in regola con le norme urbanistiche, è liberamente commerciabile.
DICHIARAZIONE DI REGOLARE DENUNCIA FISCALE DEI REDDITI
6 PRODOTTI DALL'IMMOBILE TRASFERITO:
Le parti attestano che i redditi dell'immobile oggetto del trasferimento sono stati regolarmente dichiarati nell'ultima relativa denuncia per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
ISCRIZIONI ESISTENTI E MODALITA' DI TRASFERIMENTO DEL DIRITTO:
Il diritto viene trasferito a corpo, nello stato e grado attuale ben noto alla parte cessionaria, con ogni annesso, connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
La parte cedente garantisce la titolarità del diritto reale trasferito e che il bene e' libero da iscrizioni e trascrizioni di alcun tipo.
Il possesso con il diritto ai frutti passerà alla parte cessionaria in data odierna.
RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
Parte cedente rinuncia ad iscrivere ipoteca legale, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso, di cui una parte gia' corrisposta da parte acquirente con bonifico in data 02 aprile 2025 di € 10.000,00 e la restante parte mediante assegno circolare dell'importo di € 40.000,00 che viene consegnato in data odierna
DICHIARAZIONE DI VALORE DEL DIRITTO TRASFERITO A FINI FISCALI:
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore del cespite trasferito è di € 50.000,00.
DICHIARAZIONE EX ART. 1754 C.C.:
Ad ogni effetto di legge, le Parti del presente atto dichiarano, in via sostitutiva
7 di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, nonché di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di alcun mediatore e che, quindi, la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. c.c.
DICHIARAZIONI IMPIANTO ENERGETICO:
La cessionaria dispensa espressamente il cedente dal prestare garanzia in ordine allo stato e alla conformità degli impianti a servizio dell'immobile oggetto del presente trasferimento di quota nonché dal consegnare la relativa documentazione, occupando gia' parte cessionaria l'appartamento ceduto ed essendo la stessa, dunque, ben conscia dello stato dei medesimi impianti;
alla parte cessionaria verrà consegnato l'originale dell'A.P.E.
ALTRE DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Le parti si danno reciprocamente atto che le pattuizioni di cui al presente atto costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla definizione complessiva di quelli residui.
E' pertanto, applicabile il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 47/1987
così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154 di completa
8 esenzione.
Le parti, inoltre, si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emanata in conformità ai presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione del provvedimento e la trascrizione della cessione nei RR.II.,
contribuendo in egual misura al pagamento di quanto sarà dovuto, dichiarando di esonerare il Conservatore da ogni responsabilità.
Le medesime danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del diritto di comproprietà, da intendersi quale condizione della separazione.
Pertanto, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda sentenza, il verbale d'udienza e l'allegato
B) di cui al protocollo dell'intestato Ufficio varranno quale promessa di trasferimento nell'ambito di un successivo rogito notarile, sempre a spese compensate.
ESONERO DI RESPONSABILITA':
Le Parti esonerano i propri difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile il cui diritto di proprietà è oggetto del presente trasferimento, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative. Parimenti esonerano il Cancelliere e il Tribunale da ogni indagine, controllo, responsabilità ed adempimento: ed invero, il Cancelliere si
9 limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti sono tenute a produrre sulla base del protocollo tribunalizio in materia, essendo onere delle stesse effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici Uffici, a loro cura e spese.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Fermo restando la richiesta dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, per puro scrupolo difensivo si rileva che oggetto della presente cessione è un'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione civile non di lusso per cui i cessionari, nella denegata ipotesi, chiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, nota II-bis della tariffa parte 1^, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 131/1986, da ultimo modificata dalla manovra finanziaria 1996 e, a tal fine dichiarano:
a) che l'immobile acquistato è ubicato in Comune di Torri di Quartesolo;
10 b) entrambi di non essere titolari esclusivi o in comunione di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione di altro immobile nel territorio del medesimo
Comune;
c) entrambi di non essere titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, diversa dall'oggetto della presente pattuizione, con le agevolazioni di cui all'art. 131
Legge 549/95 ovvero di cui all'art. 1 della Legge 168/82, art. 2 D.L. 12/85
convertito nella Legge 118/85, art. 3 comma 2 Legge 415/91, art. 5 commi 2 e
3 Decreto Legge 14/92 - 237/92 - 293/92, art. 2 commi 2 e 3 D.L. 348/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 388/92, art. 1 commi 2 e 3 D.L. 455/92, art. 1 comma 2
D.L. 16/93 convertito con Legge 75/93, art. 16 D.L. 155/93 convertito con
Legge n. 243/93;
e) di essere a conoscenza della decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste in caso di alienazione dell'immobile entro i cinque anni, senza il riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita, come disposto dalla suddetta nota;
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/03/2025 i coniugi indicati in
11 epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GIOVINAZZO (BA) in data
12/09/1992, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-all'udienza del 23/10/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui al verbale parte B) delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo,
che del resto non gli compete, né preventivo né successivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo
12 tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
RO NA, uniti in matrimonio in GIOVINAZZO (BA) in data
12/09/1992 con atto trascritto al n. 109, parte II, serie A, anno 1992, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di GIOVINAZZO (BA) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
13 Dott.ssa Elena Sollazzo
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