Articolo 10 della Legge 16 aprile 2009, n. 45
Articolo 9Articolo 11
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9 maggio 2009
Art. 10. Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto 1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilita', se ne appropria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, e' punito con la reclusione da due a otto anni.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena e', rispettivamente, della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.
Entrata in vigore il 9 maggio 2009