Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10618 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Ад 3 A 3 T T 5 REPUBBLICA ITALIANA S N O G LA CORTE SUPE10618 P 01 O . 1 IN NOME DEL POPOLO ITA ANO AZIONE Oggetto embrniti SEZIONE TERZA CIVILE аргаг Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22515/98 - Presidente LUPO Dott. Ernesto Consigliere - SABATINI Dott. Francesco Cron.23236 PERCONTE LICATESE Dott. Renato - Rel. Consigliere Rep. Ud. 07/03/01 Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA RA, BA IO, BA GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PROPERZIO 271 presso 10 studio dell'avvocato ANNA MOLLE, difesi dall'avvocato MARIO PICA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CC DA, CC LU, CC SA, : CC UI, CC IG, CC SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BANCO S SPIRITO 48, 2001 presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, 454 difesi dall'avvocato GIULIO RITAROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1117/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/02/97 e depositata il 19/06/98 (R.G. 374/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IS MO, NT e PP, coloni miglio- ratari di terreni in Vico del Lazio, di diritto domini- cale di CH ND, CI, OS e AN, ne chiedevano l'affrancazione, che veniva pronunciata dal pretore di Alatri con ordinanza del 12 gennaio 1984. Il Tribunale di Frosinone, giudicando sull'opposizione proposta dai proprietari CH, la dichiarava improcedibile per la giuridica inesistenza della notifica. Con sentenza del 4 febbraio 1994 la Corte d'Appello di Roma confermava. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10320 del 21 ottobre 1997, accoglieva il ricorso dei CH 2 (subentrati, а CH AN, deceduto, gli eredi LU, GI e ER), rinviando alla stessa Sezione Specializzata agraria di secondo grado. Questa, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 19 giugno 1998, in contumacia dei IS, ha dichia- rato la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ha rimesso le parti da- vanti alla Sezione Specializzata agraria del Tribunale di Frosinone. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono i IS, con un unico motivo. Resistono con controricorso i CH. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 415, 5° comma c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), la nullità del ricorso per riassunzione, essendo stato loro notificato, unitamente al decreto presidenziale, il 5 e 6 marzo 1998 per l'udienza di discussione del 3 aprile 1998, ossia con un termine a comparire minore di quello di trenta giorni previsto dalla legge;
e quindi, per derivazione, la nullità della sentenza impugnata. Il ricorso è infondato. Osservandosi, in sede di rinvio alla Corte d'appello, le norme stabilite per il procedimento di secondo grado (art. 394 1° comma c.p.c.), torna appli- 3 cabile, come giustamente rilevano i resistenti, non già l'art. 415 5° comma invocato dai ricorrenti, dettato per il giudizio di primo grado, ma bensì il disposto dell'art. 435 2° e 3° comma c.p.c., a norma del quale tra la data di notificazione all'appellato del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione e la data di quest'ultima "deve inter- correre un termine non minore di venticinque giorni". Nel caso in esame, dalla notifica del 6 marzo all'udienza di discussione del 3 aprile il termine di venticinque giorni (liberi) fu puntualmente rispettato, onde non si configura la nullità eccepita dai ricorren- ti. Le spese del presente giudizio, liquidate nel di- spositivo, vanno poste a carico dei soccombenti, in so- lido.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren- ti, in solido, a rimborsare ai resistenti le spese del 15.000 giudizio di Cassazione, liquidate in lire oltre a lire 1.500.000 per onorario. Così deciso a Roma, addì 7 marzo 2001. IL NSIGLIERE EST.Wakkas E IL PRESIDENTE N O Emmast lepo IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista р . V 4 Wil