TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1116/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
(CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Michele Malavenda, con cui elettivamente domicilia in Gioiosa Ionica (RC), alla via Madama Lena n. 37, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Muratore Laura Agata, con cui elettivamente domicilia in Catania (CT), alla via Firenze n. 36, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4 marzo 2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002685672000, notificatagli da in Controparte_3 data 12.02.2024, con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420160004542581000, n. 39420160004542682000, n. 39420160004656613000 e n. 39420160004854034000; aventi ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per un totale di € 5.994,95. Nello specifico, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli avvisi presupposti nonché l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l' CP_1 Controparte_2 chiedendo di: “
1. accogliere il ricorso e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 09420249002685672000. 2. Conseguentemente, annullare i seguenti avvisi di addebito n. 39420160004542581000, n. 39420160004542682000, n. 39420160004656613000, n. 39420160004854034000 dichiarandone la prescrizione dei crediti da essi portati, o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica degli stessi essendo venuto meno il diritto di procedere in executivis da parte dell'agente della riscossione”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente rilevando -in via CP_1 preliminare- il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente Controparte_4 deduceva l'inammissibilità del ricorso, l'infondatezza dei vizi dell'intimazione di pagamento, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli avvisi di addebito e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del CP_2 CP_2 credito, sia l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Inoltre, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di un atto di competenza propria dell' Controparte_2
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto.
[...] CP_5 2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività e ammissibilità dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Inoltre, lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica degli avvisi, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione, quali mancata notifica degli atti prodromici, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata anche successivamente all'asserita notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza). Ebbene, l'odierna opposizione è stata proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, pertanto, è senz'altro tempestiva.
3. Chiarito ciò, in primo luogo, a voler prescindere dalla questione relativa alla validità della notificazione degli avvisi di addebito, il ricorrente è decaduto dal potere di far valere il vizio di notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggi impugnata, atteso che, in relazione ad essi, risulta ritualmente notificata via PEC la successiva intimazione di pagamento n. 09420229007130104000 in data 18.10.2022(cfr. prod.ne E e CP_1 CP_5 precedente all'intimazione oggi impugnata, con conseguente onere del contribuente di far valere la nullità dell'atto presupposto, dal momento di tale conoscenza, entro il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto conseguenziale (cfr. Cass. civ. n. 15116/2015), onere che nella specie non è stato assolto. Sotto altro profilo, la presentazione e accettazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (rottamazione-ter) n. 87269 del 07.01.2019 prodotta in atti (cfr. all. , in relazione agli avvisi in oggetto, è logicamente CP_1 incompatibile con l'affermazione di non aver ricevuto la notifica degli avvisi, perché dimostra che la parte ne aveva conoscenza. Sul punto, parimenti priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata da parte ricorrente con le note di trattazione scritta in ordine alla invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420229007130104000, avente anche efficacia interruttiva della prescrizione, poiché proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012. A tal fine, è necessario effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza. L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta, tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che: “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'art. 60, D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Alla luce del quadro normativo sopra richiamato emerge chiaramente come il notificante possa eseguire la notificazione da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Pertanto, i crediti portati negli avvisi di addebito sopra indicati sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di cui all'art. 24, d. lgs 46/1999.
4. Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva, relativa al decorso del termine quinquennale di prescrizione, asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi in oggetto e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 12.02.2024. La doglianza è infondata. Invero in primo luogo, come già anticipato, il termine risulta interrotto dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione-ter) n. 87269 del 07.01.2019, effettuata dal ricorrente in relazione agli avvisi di addebito in oggetto. Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18904/2007; Cass n. 19401/2022; Cass. n. 9221/24) ha chiarito che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico, proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione e pertanto tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.. In secondo luogo, il termine risulta poi ulteriormente interrotto dalla notifica della già menzionata intimazione di pagamento n. 09420229007130104000, avvenuta in data 18.10.2022. Pertanto, risulta per tabulas che alla data di notifica dell'intimazione impugnata, n. 09420249002685672000, non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi per nessuno degli atti menzionati. Sulla base di quanto esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del G.O.P. dott.ssa Paola Gargano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed in persona dei rispettivi Controparte_4 CP_1 legali rappresentati p.t., liquidate per ogni parte nella complessiva somma di
€ 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge. Reggio Calabria, 14 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano