Versione
20 maggio 1975
20 maggio 1975
Art. 10.
Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-bis - (Tirocinio pratico). - Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto e' svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita', sentita la regione.
Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella disciplina.
La durata del tirocinio e' ridotta in ragione della meta' del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.
I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.
I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".
Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-bis - (Tirocinio pratico). - Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto e' svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita', sentita la regione.
Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella disciplina.
La durata del tirocinio e' ridotta in ragione della meta' del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.
I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.
I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/10/1983, n. 5810Provvedimento: […] Ne consegue che la controversia vertente sulla quantificazione di detto assegno, secondo i criteri fissati dall'art. 10 della citata legge n. 148 del 1975, investe posizioni di diritto soggettivo non riconducibili ad un rapporto di pubblico impiego, e resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, nonché soggetta al rito comune, non ricorrendo alcuna delle ipotesi per le quali l'art. 409 cod. proc. civ. prevede il rito del lavoro. ( V 3850/83, mass n 428769; ( V 4216/82, mass n 422198; ( V 2919/82, mass n 420812).*Leggi di più...
- tirocinio dei medici presso gli enti ospedalieri·
- controversia relativa alla quantificazione di esso·
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