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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5584/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5584/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per resente personalmente l'avv. MONTANARI MARCO Parte_1
Per 'avv. CATANI MANUELA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da comparsa conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 18:00
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5584/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in Corso Matteotti n. 31 - 60035 JESI presso il difensore avv.
MONTANARI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI Controparte_1 C.F._2
MANUELA, elettivamente domiciliato in Galleria della Sima n.43 60035 JESI presso il difensore avv.
CATANI MANUELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 210 cpc, che il Giudice voglia ordinare al convenuto la produzione della busta paga relativa al mese di aprile 2016, al fine di verificare i giorni di assenza per malattia dal lavoro del sig. - si insiste, si opus, per la rinnovazione della CTU medico-legale CP_1
sia sulla persona di sia sulla persona di per i motivi spiegati nella Parte_1 Controparte_1 parte narrativa del presente atto. Nel merito, “Voglia il Tribunale di Ancona, contrariis reiectis: 1) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni personali Controparte_1 occorse a a seguito della lite avvenuta il giorno 05.04.2016 all'interno dei locali della Parte_1 pagina 2 di 11 Farmacia Grammercato di Jesi via Marconi, condannare lo stesso al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di che si quantificano in Parte_1 complessivi €. 25.754,80, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU, ovvero ritenuta equa e di giustizia;
2) rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di siccome infondata in Controparte_1 Parte_1
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa;
3) subordinatamente, salvo gravame, nel caso di accoglimento in tutto od in parte della domanda riconvenzionale avversaria, compensare le somme riconosciute in favore del convenuto con il maggior credito spettante a Controparte_1 Pt_1
a titolo di risarcimento dei danni richiesti, condannando al pagamento della
[...] Controparte_1 differenza in favore dello stesso attore. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, - In via istruttoria: ● si insiste si opus nell'ammissione della prova testimoniale chiesta da parte convenuta nella propria 2° Memoria ex art. 183, comma VI, C.p.c. depositata in atti per i capitoli di prova esclusi, ovvero i Cap. nn. 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21, per tutti i testimoni ivi indicati;
● si insiste si opus nella convocazione a chiarimenti del C.T.U. Dott. Persona_1
affinché riguardo al convenuto con domanda riconvenzionale dica il C.T.U. se i Controparte_1
postumi permanenti riportati dal convenuto riducano la capacità lavorativa dello , Controparte_1 in che modo (forza, resistenza, capacità di concentrazione etc.) indicandone l'esatta percentuale;
- Nel merito: In via PRINCIPALE accertare e dichiarare che l'intera ed esclusiva responsabilità della lite avvenuta in data 05.04.2016 all'interno della Farmacia Grammercato, sita in Via Marconi n. 6 a Jesi
(AN), tra e è da ascrivere alla condotta dolosa e/o colposa Parte_1 Controparte_1 dell'attore attribuendo quindi a quest'ultimo l'intera ed esclusiva responsabilità di Parte_1 tutte le conseguenti lesioni personali riportate sia eventualmente dall'attore che dal convenuto
e pertanto rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto ed altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, condannare (C.f. ) a risarcire al sig. (C.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a quest'ultimo derivanti dalle C.F._2 lesioni personali riportate nella lite de quo, quantificati in complessivi € 5.189,35 o in via gradata nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In via Subordinata – salvo gravame – accertare e dichiarare che la responsabilità della lite, avvenuta in data 05.04.2016 all'interno della Farmacia Grammercato, sita in Via Marconi n. 6 a Jesi (AN), tra e Parte_1
, e delle conseguenti lesioni personali riportate sia eventualmente dall'attore che dal Controparte_1
pagina 3 di 11 convenuto , è da ascrivere alla responsabilità dell'attore nella Controparte_1 Parte_1 misura che il Giudice riterrà di giustizia, e pertanto dichiarare che la somma spettante all'attore quale risarcimento di tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali riportati Parte_1
da tali lesioni è interamente compensata con la maggiore somma spettante a a Controparte_1
titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni personali da quest'ultimo riportate nella lite de quo e conseguentemente condannare (C.f. Parte_1
) a risarcire al sig. (C.f. ) la restante C.F._1 Controparte_1 C.F._2 ed ulteriore parte della somma, a quest'ultimo dovuta per il suindicato risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati nella predetta lite, e pari a complessivi € 5.189,35 o in via gradata nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In via ulteriormente
Subordinata – salvo gravame – accertare e dichiarare che la responsabilità della lite, avvenuta in data
05.04.2016 all'interno della Farmacia Grammercato sita in Via Marconi n. 6 a Jesi (AN), tra Pt_1
e e delle conseguenti lesioni personali riportate sia eventualmente
[...] Controparte_1 dall'attore che dal convenuto , è da ascrivere alla responsabilità dell'attore Controparte_1 nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, e pertanto dichiarare l'integrale Parte_1
compensazione tra le parti delle somme reciprocamene dovute a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalle lesioni personali riportate nella lite de quo;
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di lite, così come indicati nella Nota Spese che parte convenuta deposta unitamente alla presente Memoria o nella diversa misura che Ill.mo Giudice adito riterrà congrua e di giustizia, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.”
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1
Civile di Ancona il sig. per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_1
Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto
per le lesioni personali occorse a a seguito della lite avvenuta il Controparte_1 Parte_1 giorno 05.04.2016 all'interno dei locali della Farmacia Grammercato di Jesi via Marconi, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Controparte_1 che si quantificano in complessivi €. 25.754,80, ovvero in quella maggiore o minore Parte_1
somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU, ovvero ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Parte attrice riferiva che il giorno 05.04.2016, verso le ore 15,45, dopo aver avuto un'accesa discussione telefonica con compagna di , per questioni legate Testimone_1 Controparte_1
pagina 4 di 11 alla gestione dei rispettivi figli al ritorno da scuola (la stessa avrebbe prelevato il figlio del alla Pt_1
fermata dello scuolabus senza alcun preavviso ai genitori), riceveva una chiamata all'utenza telefonica della propria abitazione da parte di , il quale lo aggrediva verbalmente e lo Controparte_1 minacciava con le seguenti frasi: “…… tu non sai chi sono io…… …… ti vengo a prendere sotto casa…… ti faccio vedere io…… finisco il lavoro della macchina che non ha finito due anni fa ……ti ammazzo” (due anni prima il aveva avuto un gravissimo incidente stradale), invitandolo a Pt_1
recarsi presso la farmacia Grammercato di Jesi dove stava lavorando.
Riferiva, inoltre, sempre parte attrice, di essersi recato, verso le ore 17,00 dello stesso giorno, presso la
Farmacia Grammercato di Jesi via Marconi per chiarire la questione con lo ma appena furono CP_1
a contatto i due vennero subito alle mani procurandosi reciprocamente lesioni personali.
Parte attrice concludeva lamentando un danno biologico temporaneo di gg 20 totali e gg. 18 parziale al
50% ed un danno biologico permanente del 7%, con l'aggravante dell'indebolimento permanente della funzione della ventilazione nasale.
Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto della domanda attrice e domandare, Controparte_1
in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella complessiva misura di €. 5.044,14, per le lesioni personali procurategli dal consistite in “trauma cranico Pt_1 non commotivo con ferita l.c. regione frontale e contusione 4 dito mano sx”, che a suo dire gli avevano determinato un'invalidità permanente pari al 3% sulla totale del corpo, con una invalidità temporanea di 10 gg. al 100% e 5 gg al 50%.
Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'assunzione della prova testimoniale sui capitoli ammessi dal
Giudice, nonché a CTU medico legale su entrambe le parti in causa con perizia affidata al dr. Per_1
di Jesi, il quale concludeva:
[...]
- quanto al per una invalidità permanente del 4% (cfr. Risposta ai rilievi del CTP depositata il Pt_1
08.07.2024) ed una invalidità temporanea di totali gg. 38, di cui 8 gg. al 100%, 20 gg. al 75% e 10 gg al
50%, con riconoscimento di spese rimborsabili per totali €. 3.352,80 (con esclusione delle due visite
OTR di cui alle fatture n.3441/2016 e 5107/2016);
- quanto allo per una invalidità del 3 % (di cui 0,5% per la cicatrice alla fronte -ved. risposta CP_1
alle osservazioni del CTP - ed il resto, dunque, per la contusione al IV dito della mano e, cioè dell'anulare sx) ed una invalidità temporanea di totali gg. 17, di cui 10 gg al 100% e 7 gg. al 50%.
All'udienza del 25.09.2024, parte attrice contestava le risultanze della CTU chiedendo la rinnovazione della stessa con affidamento dell'incarico a un medico legale o uno specialista ORL, non di Jesi, per
“gravi motivi” di attendibilità, completezza e sufficienza dell'elaborato del dr. Per_1
pagina 5 di 11 Il Tribunale rigettava la richiesta, rilevando che il CTU nominato aveva risposto in maniera esauriente ai quesiti posti dal Giudice, nonché alle controdeduzioni dei CTP, e fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 19.12.2024, poi rinviata su richiesta di parte convenuta per motivi di salute al 16.01.2025, con termine per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricostruzione del prologo dell'evento per cui è causa rappresentata da parte attrice, così come riferita dalla teste moglie del appare poco credibile allo scrivente Giudicante, Testimone_2 Pt_1
poiché certamente lo non avrebbe mai invitato lo stesso a recarsi presso la farmacia CP_1
Granmercato di Jesi dove stava, in quel frangente di tempo, lavorando per chiarire una situazione che si era creata a causa della gestione dei rispettivi figli alla fermata dello scuolabus al ritorno da scuola (la compagna dello avrebbe prelevato il figlio del alla fermata poiché, verosimilmente, CP_1 Pt_1
lo stesso voleva stare con il figlio dello . CP_1
Con ogni probabilità vi fu una telefonata, verosimilmente dal contenuto “poco urbano”, alla quale seguì l'incontro presso la farmacia tra il il quale si recò immediatamente dopo la telefonata e Pt_1
di sua spontanea volontà, e lo che, invece, stava lavorando presso la stessa. CP_1
Lo stesso GDP di Jesi, con sentenza penale n.13/2021 (irrevocabile), non ha, anch'esso, ritenuto sussistente il reato di minacce in danno al relativamente alla telefonata di cui sopra, non Pt_1 avendo quest'ultimo nulla riferito circa un suo stato di timore, paura, turbamento psichico a seguito delle asserite minacce telefoniche da parte dello il tutto pur considerando detta sentenza non CP_1 vincolante per lo scrivente essendosi conclusa con l'assoluzione dello ex art. 530, 2° comma, CP_1
c.p.p. (cfr. Cass. Civ. ord. 6593/2022).
Dall'esame del CD – Rom presente in atti e versato nel procedimento penale 369/22 (RGNR
2499/2018) conclusosi con sentenza n.541/2022 del Tribunale di Ancona (la quale assolse il e Pt_1
lo dai reati loro rispettivamente ascritti perché non punibili per la particolare tenuità del fatto) CP_1
si evidenzia che i due soggetti appena a contatto fra loro ebbero ad iniziare un alterco passato immediatamente alle cd. “vie di fatto”.
Nei motivi della suesposta decisione del Giudice Penale si legge, infatti, che “in primo logo si evidenzia che, dalla visione delle immagini – nitidissime e definite – riprese dalle telecamere installate all'interno della farmacia “Granmercato” di Jesi, si evince in termini non equivocabili che tra gli odierni imputati è intercorso un alterco violento subito sfociato nelle vie di fatto nell'ambito del quale non sono configurabili ruoli di vittima e aggressore e, dunque, cause di giustificazione;
le lesioni
pagina 6 di 11 lamentate dai contendenti, invero, costituiscono la diretta conseguenza delle rispettive condotte deliberatamente violente poste in essere l'uno in danno dell'altro”.
Posto quanto sopra, il giudice penale nel suddetto procedimento di fatto ha riconosciuto la responsabilità di entrambe le parti del reato di lesioni volontarie commesso in danno dell'altro, ma ha assolto entrambi dichiarando che il reato non è punibile per particolare tenuità del fatto.
Orbene, preso atto che l'art. 651 cpp dispone che “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero intervenuto nel processo penale”, e posto che la suddetta citata sentenza è divenuta irrevocabile, permane a questo
Giudice la sola competenza ad accertare l'esistenza e la quantificazione del danno, nonché il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cfr. Corte Cass. ord.
n.8477/2020).
Si osserva, ad ogni buon conto, che, se anche fosse stata accertata, la provocazione in capo allo la stessa non avrebbe avuto efficacia scriminate o attenuante del danno, poiché solo l'illecito CP_1
penale è attenuato (mai scriminato) dal fatto ingiusto altrui, mentre soltanto l'illecito contrattuale (e non quello aquiliano) ammette una riduzione del risarcimento quando la vittima abbia concorso con fatto colposo indipendente (non a provocare ma) a produrre il danno.
A prescindere dalla genesi del contrasto e, dunque, dalla cronologia del susseguirsi delle offese, risulta, che sia il sia lo si fecero coinvolgere nella lite non al solo fine di neutralizzare Pt_1 CP_1
l'offesa reciproca, ma partecipandovi con violenza antagonistica e, dunque, in un contesto di vicendevole aggressione e volontà di sopraffazione e ritorsione.
La predisposizione al contrasto e la volontà di ritorsione desumibili dalla condotta di entrambe le parti si reputano, pertanto, incompatibili con l'aver subito una lesione ingiusta della propria personalità.
Il contrasto insorto tra l'attore e il convenuto è, infatti, sfociato in una vera e propria lite in cui i singoli atti lesivi, posti in essere con reciproca volontà offensiva dai litiganti, perdono la loro autonoma rilevanza ed idoneità lesiva concorrendo pariteticamente, sotto il profilo eziologico, nella genesi della contesa.
Ne deriva che dalla sequenza dei colpi inferti dall'uno e dall'altro litigante non possono estrapolarsi singole percosse al fine di configurare la responsabilità esclusiva di uno di essi.
pagina 7 di 11 Posto quanto sopra, accertata l'esistenza di un danno alla persona ed il nesso di causalità giuridica fra l'evento dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli, non rimane che verificare la compatibilità delle lesioni sofferte da entrambe le parti e la relativa quantificazione del danno.
Sul punto, riguardo la domanda attorea, la consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio
(condivisibile in quanto coerente ed esente da vizi logici) ha ritenuto compatibili le lesioni sofferte dal con la dinamica dei fatti accertati ed ha concluso riconoscendo allo stesso una invalidità Pt_1
permanente del 4% ed una invalidità temporanea di totali giorni 38, di cui 8 gg al 100%; 20gg al 75 %
e 10 gg al 50%, con il riconoscimento di spese mediche rimborsabili per un totale di €.1.054,80.
In applicazione delle tabelle di Milano applicabili nell'ipotesi per cui è causa, non applicandosi le cd. tabelle micorpermanenti, limitate nel caso di sinistro stradale e responsabilità medica, pertanto, all'attore che al momento dell'occorso aveva 45 anni, dovrà essere liquidato il seguente importo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data dell'evento 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 5.162,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.453,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico)
€ 9.034,00
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.220,00
Spese mediche €.1.054,80
Totale generale: € 10.727,80
Totale con personalizzazione massima € 13.308,80.
pagina 8 di 11 Al si ritiene di liquidare la massima personalizzazione del danno non patrimoniale e ciò in Pt_1
considerazione della tipologia di danno subito (al volto) e delle temporanee difficoltà respiratorie nasali.
Tutte queste conseguenze del fatto illecito, ridondanti anche sul versante del danno morale e del patimento interiore, vanno risarcite perché hanno presuntivamente determinato uno stato di paura, di stress e sofferenza interiore in base all'id quod plerumque accidit, oltre che un patimento fisico per la tipologia del danno sofferto
Non v'ha d'altra parte dimenticato che il risarcimento per equivalente deve apprezzare il concreto danno subito dalla vittima e dunque di tutte le specificità del caso concreto e delle conseguenze che ne sono derivate nel patrimonio personologico e fisico del danneggiato.
Le circostanze della personalizzazione sono da ritenere provate per presunzioni, tenuto conto della necessità di 38 gg per una competa guarigione e della somma di €.1.054,80 di spese mediche sostenute.
Quando alla domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti dell'attore, il Controparte_1 consulente d'ufficio (sempre attraverso una perizia condivisibile in quanto coerente ed esente da vizi logici), ritenute compatibili le lesioni riportate con la dinamica dei fatti, ha riconosciuto un'invalidità del 3% ed un'invalidità temporanea di totali gg. 17, di cui 10 gg al 100% e 7 gg al 50%
In applicazione delle tabelle di Milano, pertanto, all'attore che al momento dell'occorso aveva 36 anni, dovrà essere liquidato il seguente importo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 3.879,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.849,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 6.789,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
pagina 9 di 11 Invalidità temporanea parziale al 75% € 603.75
Totale danno biologico temporaneo € 1.753,75
Totale generale: € 6.602,75
Totale con personalizzazione massima € 8.542,75.
Anche nel caso di si ritiene di liquidare la massima personalizzazione del danno Controparte_1
non patrimoniale, poiché le conseguenze del fatto illecito, avvenuto proprio sul posto di lavoro, hanno anch'esse presuntivamente determinato uno stato di paura, di stress e sofferenza interiore, oltre che un patimento fisico.
Non vi è dubbio, infatti, che anche in questo caso, il risarcimento per equivalente ha preso in esame il caso concreto e le conseguenze che ne sono derivate nel patrimonio personologico e fisico del danneggiato.
Su entrambe le già menzionate somme, calcolate all'attualità, devalutate al giorno dell'evento lesivo
(05.04.2016) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT fino alla presente pronuncia, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
In definitiva dovrà risarcire della differenza risultante dalla Controparte_1 Parte_1 compensazione tra i crediti reciproci, pari ad €.4.766,05
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, vengono poste per un terzo a carico di mente per i restanti due terzi vanno compensate. Parte_1
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono poste per metà a carico di Parte_1
mentre per la restante metà a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Previa compensazione della somma di €.8.542,75 dovuta da in favore di Parte_1 CP_1
condanna al pagamento in favore di della residua somma
[...] Controparte_1 Parte_1 di €.4.766,05, oltre interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento di verificazione dell'illecito, da individuarsi nella data del 05.04.2016, e anno per anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna al pagamento del restante terzo Controparte_1 in favore di che liquida in €.1.692,00, oltre €.88,00 per spesse, spese generali, i.v.a., Parte_1
c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al pagina 10 di 11 verbale.
Ancona, 16 gennaio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5584/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per resente personalmente l'avv. MONTANARI MARCO Parte_1
Per 'avv. CATANI MANUELA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da comparsa conclusionale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:50, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 18:00
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5584/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in Corso Matteotti n. 31 - 60035 JESI presso il difensore avv.
MONTANARI MARCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATANI Controparte_1 C.F._2
MANUELA, elettivamente domiciliato in Galleria della Sima n.43 60035 JESI presso il difensore avv.
CATANI MANUELA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via istruttoria: si chiede, ai sensi dell'art. 210 cpc, che il Giudice voglia ordinare al convenuto la produzione della busta paga relativa al mese di aprile 2016, al fine di verificare i giorni di assenza per malattia dal lavoro del sig. - si insiste, si opus, per la rinnovazione della CTU medico-legale CP_1
sia sulla persona di sia sulla persona di per i motivi spiegati nella Parte_1 Controparte_1 parte narrativa del presente atto. Nel merito, “Voglia il Tribunale di Ancona, contrariis reiectis: 1) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni personali Controparte_1 occorse a a seguito della lite avvenuta il giorno 05.04.2016 all'interno dei locali della Parte_1 pagina 2 di 11 Farmacia Grammercato di Jesi via Marconi, condannare lo stesso al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di che si quantificano in Parte_1 complessivi €. 25.754,80, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU, ovvero ritenuta equa e di giustizia;
2) rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di siccome infondata in Controparte_1 Parte_1
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa;
3) subordinatamente, salvo gravame, nel caso di accoglimento in tutto od in parte della domanda riconvenzionale avversaria, compensare le somme riconosciute in favore del convenuto con il maggior credito spettante a Controparte_1 Pt_1
a titolo di risarcimento dei danni richiesti, condannando al pagamento della
[...] Controparte_1 differenza in favore dello stesso attore. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Parte convenuta
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, rigettata ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, - In via istruttoria: ● si insiste si opus nell'ammissione della prova testimoniale chiesta da parte convenuta nella propria 2° Memoria ex art. 183, comma VI, C.p.c. depositata in atti per i capitoli di prova esclusi, ovvero i Cap. nn. 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21, per tutti i testimoni ivi indicati;
● si insiste si opus nella convocazione a chiarimenti del C.T.U. Dott. Persona_1
affinché riguardo al convenuto con domanda riconvenzionale dica il C.T.U. se i Controparte_1
postumi permanenti riportati dal convenuto riducano la capacità lavorativa dello , Controparte_1 in che modo (forza, resistenza, capacità di concentrazione etc.) indicandone l'esatta percentuale;
- Nel merito: In via PRINCIPALE accertare e dichiarare che l'intera ed esclusiva responsabilità della lite avvenuta in data 05.04.2016 all'interno della Farmacia Grammercato, sita in Via Marconi n. 6 a Jesi
(AN), tra e è da ascrivere alla condotta dolosa e/o colposa Parte_1 Controparte_1 dell'attore attribuendo quindi a quest'ultimo l'intera ed esclusiva responsabilità di Parte_1 tutte le conseguenti lesioni personali riportate sia eventualmente dall'attore che dal convenuto
e pertanto rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto ed altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, condannare (C.f. ) a risarcire al sig. (C.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a quest'ultimo derivanti dalle C.F._2 lesioni personali riportate nella lite de quo, quantificati in complessivi € 5.189,35 o in via gradata nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In via Subordinata – salvo gravame – accertare e dichiarare che la responsabilità della lite, avvenuta in data 05.04.2016 all'interno della Farmacia Grammercato, sita in Via Marconi n. 6 a Jesi (AN), tra e Parte_1
, e delle conseguenti lesioni personali riportate sia eventualmente dall'attore che dal Controparte_1
pagina 3 di 11 convenuto , è da ascrivere alla responsabilità dell'attore nella Controparte_1 Parte_1 misura che il Giudice riterrà di giustizia, e pertanto dichiarare che la somma spettante all'attore quale risarcimento di tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali riportati Parte_1
da tali lesioni è interamente compensata con la maggiore somma spettante a a Controparte_1
titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle lesioni personali da quest'ultimo riportate nella lite de quo e conseguentemente condannare (C.f. Parte_1
) a risarcire al sig. (C.f. ) la restante C.F._1 Controparte_1 C.F._2 ed ulteriore parte della somma, a quest'ultimo dovuta per il suindicato risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati nella predetta lite, e pari a complessivi € 5.189,35 o in via gradata nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
In via ulteriormente
Subordinata – salvo gravame – accertare e dichiarare che la responsabilità della lite, avvenuta in data
05.04.2016 all'interno della Farmacia Grammercato sita in Via Marconi n. 6 a Jesi (AN), tra Pt_1
e e delle conseguenti lesioni personali riportate sia eventualmente
[...] Controparte_1 dall'attore che dal convenuto , è da ascrivere alla responsabilità dell'attore Controparte_1 nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, e pertanto dichiarare l'integrale Parte_1
compensazione tra le parti delle somme reciprocamene dovute a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalle lesioni personali riportate nella lite de quo;
Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di lite, così come indicati nella Nota Spese che parte convenuta deposta unitamente alla presente Memoria o nella diversa misura che Ill.mo Giudice adito riterrà congrua e di giustizia, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.”
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio avanti al Tribunale Parte_1
Civile di Ancona il sig. per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Controparte_1
Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto
per le lesioni personali occorse a a seguito della lite avvenuta il Controparte_1 Parte_1 giorno 05.04.2016 all'interno dei locali della Farmacia Grammercato di Jesi via Marconi, condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Controparte_1 che si quantificano in complessivi €. 25.754,80, ovvero in quella maggiore o minore Parte_1
somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU, ovvero ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Parte attrice riferiva che il giorno 05.04.2016, verso le ore 15,45, dopo aver avuto un'accesa discussione telefonica con compagna di , per questioni legate Testimone_1 Controparte_1
pagina 4 di 11 alla gestione dei rispettivi figli al ritorno da scuola (la stessa avrebbe prelevato il figlio del alla Pt_1
fermata dello scuolabus senza alcun preavviso ai genitori), riceveva una chiamata all'utenza telefonica della propria abitazione da parte di , il quale lo aggrediva verbalmente e lo Controparte_1 minacciava con le seguenti frasi: “…… tu non sai chi sono io…… …… ti vengo a prendere sotto casa…… ti faccio vedere io…… finisco il lavoro della macchina che non ha finito due anni fa ……ti ammazzo” (due anni prima il aveva avuto un gravissimo incidente stradale), invitandolo a Pt_1
recarsi presso la farmacia Grammercato di Jesi dove stava lavorando.
Riferiva, inoltre, sempre parte attrice, di essersi recato, verso le ore 17,00 dello stesso giorno, presso la
Farmacia Grammercato di Jesi via Marconi per chiarire la questione con lo ma appena furono CP_1
a contatto i due vennero subito alle mani procurandosi reciprocamente lesioni personali.
Parte attrice concludeva lamentando un danno biologico temporaneo di gg 20 totali e gg. 18 parziale al
50% ed un danno biologico permanente del 7%, con l'aggravante dell'indebolimento permanente della funzione della ventilazione nasale.
Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto della domanda attrice e domandare, Controparte_1
in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella complessiva misura di €. 5.044,14, per le lesioni personali procurategli dal consistite in “trauma cranico Pt_1 non commotivo con ferita l.c. regione frontale e contusione 4 dito mano sx”, che a suo dire gli avevano determinato un'invalidità permanente pari al 3% sulla totale del corpo, con una invalidità temporanea di 10 gg. al 100% e 5 gg al 50%.
Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'assunzione della prova testimoniale sui capitoli ammessi dal
Giudice, nonché a CTU medico legale su entrambe le parti in causa con perizia affidata al dr. Per_1
di Jesi, il quale concludeva:
[...]
- quanto al per una invalidità permanente del 4% (cfr. Risposta ai rilievi del CTP depositata il Pt_1
08.07.2024) ed una invalidità temporanea di totali gg. 38, di cui 8 gg. al 100%, 20 gg. al 75% e 10 gg al
50%, con riconoscimento di spese rimborsabili per totali €. 3.352,80 (con esclusione delle due visite
OTR di cui alle fatture n.3441/2016 e 5107/2016);
- quanto allo per una invalidità del 3 % (di cui 0,5% per la cicatrice alla fronte -ved. risposta CP_1
alle osservazioni del CTP - ed il resto, dunque, per la contusione al IV dito della mano e, cioè dell'anulare sx) ed una invalidità temporanea di totali gg. 17, di cui 10 gg al 100% e 7 gg. al 50%.
All'udienza del 25.09.2024, parte attrice contestava le risultanze della CTU chiedendo la rinnovazione della stessa con affidamento dell'incarico a un medico legale o uno specialista ORL, non di Jesi, per
“gravi motivi” di attendibilità, completezza e sufficienza dell'elaborato del dr. Per_1
pagina 5 di 11 Il Tribunale rigettava la richiesta, rilevando che il CTU nominato aveva risposto in maniera esauriente ai quesiti posti dal Giudice, nonché alle controdeduzioni dei CTP, e fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 19.12.2024, poi rinviata su richiesta di parte convenuta per motivi di salute al 16.01.2025, con termine per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricostruzione del prologo dell'evento per cui è causa rappresentata da parte attrice, così come riferita dalla teste moglie del appare poco credibile allo scrivente Giudicante, Testimone_2 Pt_1
poiché certamente lo non avrebbe mai invitato lo stesso a recarsi presso la farmacia CP_1
Granmercato di Jesi dove stava, in quel frangente di tempo, lavorando per chiarire una situazione che si era creata a causa della gestione dei rispettivi figli alla fermata dello scuolabus al ritorno da scuola (la compagna dello avrebbe prelevato il figlio del alla fermata poiché, verosimilmente, CP_1 Pt_1
lo stesso voleva stare con il figlio dello . CP_1
Con ogni probabilità vi fu una telefonata, verosimilmente dal contenuto “poco urbano”, alla quale seguì l'incontro presso la farmacia tra il il quale si recò immediatamente dopo la telefonata e Pt_1
di sua spontanea volontà, e lo che, invece, stava lavorando presso la stessa. CP_1
Lo stesso GDP di Jesi, con sentenza penale n.13/2021 (irrevocabile), non ha, anch'esso, ritenuto sussistente il reato di minacce in danno al relativamente alla telefonata di cui sopra, non Pt_1 avendo quest'ultimo nulla riferito circa un suo stato di timore, paura, turbamento psichico a seguito delle asserite minacce telefoniche da parte dello il tutto pur considerando detta sentenza non CP_1 vincolante per lo scrivente essendosi conclusa con l'assoluzione dello ex art. 530, 2° comma, CP_1
c.p.p. (cfr. Cass. Civ. ord. 6593/2022).
Dall'esame del CD – Rom presente in atti e versato nel procedimento penale 369/22 (RGNR
2499/2018) conclusosi con sentenza n.541/2022 del Tribunale di Ancona (la quale assolse il e Pt_1
lo dai reati loro rispettivamente ascritti perché non punibili per la particolare tenuità del fatto) CP_1
si evidenzia che i due soggetti appena a contatto fra loro ebbero ad iniziare un alterco passato immediatamente alle cd. “vie di fatto”.
Nei motivi della suesposta decisione del Giudice Penale si legge, infatti, che “in primo logo si evidenzia che, dalla visione delle immagini – nitidissime e definite – riprese dalle telecamere installate all'interno della farmacia “Granmercato” di Jesi, si evince in termini non equivocabili che tra gli odierni imputati è intercorso un alterco violento subito sfociato nelle vie di fatto nell'ambito del quale non sono configurabili ruoli di vittima e aggressore e, dunque, cause di giustificazione;
le lesioni
pagina 6 di 11 lamentate dai contendenti, invero, costituiscono la diretta conseguenza delle rispettive condotte deliberatamente violente poste in essere l'uno in danno dell'altro”.
Posto quanto sopra, il giudice penale nel suddetto procedimento di fatto ha riconosciuto la responsabilità di entrambe le parti del reato di lesioni volontarie commesso in danno dell'altro, ma ha assolto entrambi dichiarando che il reato non è punibile per particolare tenuità del fatto.
Orbene, preso atto che l'art. 651 cpp dispone che “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero intervenuto nel processo penale”, e posto che la suddetta citata sentenza è divenuta irrevocabile, permane a questo
Giudice la sola competenza ad accertare l'esistenza e la quantificazione del danno, nonché il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cfr. Corte Cass. ord.
n.8477/2020).
Si osserva, ad ogni buon conto, che, se anche fosse stata accertata, la provocazione in capo allo la stessa non avrebbe avuto efficacia scriminate o attenuante del danno, poiché solo l'illecito CP_1
penale è attenuato (mai scriminato) dal fatto ingiusto altrui, mentre soltanto l'illecito contrattuale (e non quello aquiliano) ammette una riduzione del risarcimento quando la vittima abbia concorso con fatto colposo indipendente (non a provocare ma) a produrre il danno.
A prescindere dalla genesi del contrasto e, dunque, dalla cronologia del susseguirsi delle offese, risulta, che sia il sia lo si fecero coinvolgere nella lite non al solo fine di neutralizzare Pt_1 CP_1
l'offesa reciproca, ma partecipandovi con violenza antagonistica e, dunque, in un contesto di vicendevole aggressione e volontà di sopraffazione e ritorsione.
La predisposizione al contrasto e la volontà di ritorsione desumibili dalla condotta di entrambe le parti si reputano, pertanto, incompatibili con l'aver subito una lesione ingiusta della propria personalità.
Il contrasto insorto tra l'attore e il convenuto è, infatti, sfociato in una vera e propria lite in cui i singoli atti lesivi, posti in essere con reciproca volontà offensiva dai litiganti, perdono la loro autonoma rilevanza ed idoneità lesiva concorrendo pariteticamente, sotto il profilo eziologico, nella genesi della contesa.
Ne deriva che dalla sequenza dei colpi inferti dall'uno e dall'altro litigante non possono estrapolarsi singole percosse al fine di configurare la responsabilità esclusiva di uno di essi.
pagina 7 di 11 Posto quanto sopra, accertata l'esistenza di un danno alla persona ed il nesso di causalità giuridica fra l'evento dannoso e le sue conseguenze pregiudizievoli, non rimane che verificare la compatibilità delle lesioni sofferte da entrambe le parti e la relativa quantificazione del danno.
Sul punto, riguardo la domanda attorea, la consulenza medico-legale espletata nel corso del giudizio
(condivisibile in quanto coerente ed esente da vizi logici) ha ritenuto compatibili le lesioni sofferte dal con la dinamica dei fatti accertati ed ha concluso riconoscendo allo stesso una invalidità Pt_1
permanente del 4% ed una invalidità temporanea di totali giorni 38, di cui 8 gg al 100%; 20gg al 75 %
e 10 gg al 50%, con il riconoscimento di spese mediche rimborsabili per un totale di €.1.054,80.
In applicazione delle tabelle di Milano applicabili nell'ipotesi per cui è causa, non applicandosi le cd. tabelle micorpermanenti, limitate nel caso di sinistro stradale e responsabilità medica, pertanto, all'attore che al momento dell'occorso aveva 45 anni, dovrà essere liquidato il seguente importo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data dell'evento 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto danno biologico € 1.654,52
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63
Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 5.162,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 6.453,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico)
€ 9.034,00
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 3.220,00
Spese mediche €.1.054,80
Totale generale: € 10.727,80
Totale con personalizzazione massima € 13.308,80.
pagina 8 di 11 Al si ritiene di liquidare la massima personalizzazione del danno non patrimoniale e ciò in Pt_1
considerazione della tipologia di danno subito (al volto) e delle temporanee difficoltà respiratorie nasali.
Tutte queste conseguenze del fatto illecito, ridondanti anche sul versante del danno morale e del patimento interiore, vanno risarcite perché hanno presuntivamente determinato uno stato di paura, di stress e sofferenza interiore in base all'id quod plerumque accidit, oltre che un patimento fisico per la tipologia del danno sofferto
Non v'ha d'altra parte dimenticato che il risarcimento per equivalente deve apprezzare il concreto danno subito dalla vittima e dunque di tutte le specificità del caso concreto e delle conseguenze che ne sono derivate nel patrimonio personologico e fisico del danneggiato.
Le circostanze della personalizzazione sono da ritenere provate per presunzioni, tenuto conto della necessità di 38 gg per una competa guarigione e della somma di €.1.054,80 di spese mediche sostenute.
Quando alla domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti dell'attore, il Controparte_1 consulente d'ufficio (sempre attraverso una perizia condivisibile in quanto coerente ed esente da vizi logici), ritenute compatibili le lesioni riportate con la dinamica dei fatti, ha riconosciuto un'invalidità del 3% ed un'invalidità temporanea di totali gg. 17, di cui 10 gg al 100% e 7 gg al 50%
In applicazione delle tabelle di Milano, pertanto, all'attore che al momento dell'occorso aveva 36 anni, dovrà essere liquidato il seguente importo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 36 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 7
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 3.879,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.849,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 6.789,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
pagina 9 di 11 Invalidità temporanea parziale al 75% € 603.75
Totale danno biologico temporaneo € 1.753,75
Totale generale: € 6.602,75
Totale con personalizzazione massima € 8.542,75.
Anche nel caso di si ritiene di liquidare la massima personalizzazione del danno Controparte_1
non patrimoniale, poiché le conseguenze del fatto illecito, avvenuto proprio sul posto di lavoro, hanno anch'esse presuntivamente determinato uno stato di paura, di stress e sofferenza interiore, oltre che un patimento fisico.
Non vi è dubbio, infatti, che anche in questo caso, il risarcimento per equivalente ha preso in esame il caso concreto e le conseguenze che ne sono derivate nel patrimonio personologico e fisico del danneggiato.
Su entrambe le già menzionate somme, calcolate all'attualità, devalutate al giorno dell'evento lesivo
(05.04.2016) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT fino alla presente pronuncia, devono essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
In definitiva dovrà risarcire della differenza risultante dalla Controparte_1 Parte_1 compensazione tra i crediti reciproci, pari ad €.4.766,05
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, vengono poste per un terzo a carico di mente per i restanti due terzi vanno compensate. Parte_1
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono poste per metà a carico di Parte_1
mentre per la restante metà a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Previa compensazione della somma di €.8.542,75 dovuta da in favore di Parte_1 CP_1
condanna al pagamento in favore di della residua somma
[...] Controparte_1 Parte_1 di €.4.766,05, oltre interessi compensativi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento di verificazione dell'illecito, da individuarsi nella data del 05.04.2016, e anno per anno rivalutata sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
Compensa per due terzi le spese di lite e condanna al pagamento del restante terzo Controparte_1 in favore di che liquida in €.1.692,00, oltre €.88,00 per spesse, spese generali, i.v.a., Parte_1
c.p.a. come per legge se ed in quanto dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al pagina 10 di 11 verbale.
Ancona, 16 gennaio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11