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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3546/2020 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni da occupazione illegittima e accessione invertita – pagamento costi espropriativi”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura apposta su foglio separato da ritenersi C.F._2 apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti VALERIO RICCIARDI (c.f.
) e ST AR (c.f. ), con i quali sono C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Scarlatti n. 88, presso lo studio dell'avv. Piero
Orditura;
APPELLANTI
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, giuste Determina di incarico n. 38 del 2.2.2021 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
EN SI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5 suo studio, sito in Piano di Sorrento, al Corso Italia n. 62;
APPELLATO
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 9.12.2014, il conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il sig. e la coniuge, in comunione legale dei Parte_1 beni, per ottenere il rimborso di quota parte delle spese sostenute dall'Ente locale Parte_2 per l'acquisizione delle aree interessate dal Piano di Zona 167, all'esito del quale erano stati realizzati gli alloggi di edilizia economica e popolare, tra cui quello assegnato ai convenuti. Più in particolare, il deduceva che, per la realizzazione del “Piano di Zona 167” (approvato con CP_1 decreto n. 1053 del Presidente della Giunta Regionale dell'8.5.1979 e riconosciuto di pubblica utilità), diretto alla costruzione di alloggi di edilizia economico popolare, in data 29.6.1979, con delibera del consiglio comunale n. 133, aveva approvato il programma pluriennale di attuazione;
con successiva delibera n. 134 aveva deciso l'acquisizione delle aree comprese nel piano, mediante procedura espropriativa per pubblica utilità ed occupazione temporanea ai sensi della l. 865/1971.
Deduceva, poi, che in esecuzione delle delibere menzionate, il 17.12.1979 aveva occupato l'area individuata di estensione complessiva di mq. 9500 (occupazione materialmente eseguita il
21.1.1980), suddivisa in due lotti con uguale indice di edificabilità e che, ai sensi della l. 865/1971, aveva concesso su di essi il diritto di superficie a due società cooperative, la Controparte_3
e la , al fine di provvedere alla costruzione dei fabbricati di edilizia
[...] Controparte_4 economica e popolare, dietro corrispettivo anche del costo di acquisizione dell'area assegnata.
Deduceva, altresì, che l'area di mq. 4.318, concessa in superficie alla cooperativa con la CP_4 convenzione del 17.12.1979 (seguita dalla convenzione aggiuntiva del 31.5.1983), investiva i fondi Per_ di proprietà dei fratelli , e , acquisiti dal Comune mediante atto di cessione Parte_3 Per_1 volontaria, stipulato, ai sensi della l. 865/1971, in data 3.8.1982, per il quale era stato pattuito un pagamento qualificato dalle medesime parti come mero acconto, da integrare successivamente secondo i nuovi criteri estimativi della maggiore indennità dovuta ai sensi della l. 385/1980. Al fine di ottenere il pagamento della giusta indennità, i germani avevano agito in giudizio contro il Pt_3 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (giudizio in cui erano intervenute anche le due CP_1 cooperative summenzionate), il quale, con sentenza n. 725/2006 (confermata con sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 284672013, non impugnata) aveva accolto la domanda e determinato
“la giusta indennità di espropriazione, nonché quella di occupazione con detrazione di quanto corrisposto in sede di stipula dell'atto di cessione volontaria, così come determinate nella CTU in atti: per € 80.154,96; per € 278.348,79 e per € 277.604,73”, Parte_4 Parte_3 Parte_5 condannando il al pagamento delle predette somme, oltre interessi legali dalla data di CP_1 stipula dell'atto di cessione volontaria. Proseguiva il che, con delibera di Consiglio n. 29 CP_1
2 del 29.11.2013, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e, con atto di attestazione n. prot. 21409 del 17.11.2014, aveva stanziato la somma complessiva (comprensiva di interessi e spese liquidate in sentenza), di € 1.604.672,34 in favore degli eredi per il pagamento delle somme liquidate Pt_3 dalle sentenze innanzi richiamate, corrispondendo a questi l'importo di € 949.999,98. Aggiungeva, infine, che sull'area acquisita dai fratelli la concessionaria cooperativa aveva Pt_3 CP_4 realizzato un fabbricato per civili abitazioni, di cui una assegnata a (particella Parte_1
425 sub 37 e 40, giusto atto per Notar del 28.7.1989, rep. 1170) e che né lui, né il Persona_3 coniuge in comunione dei beni, nonostante la diffida, avevano rimborsato al la quota parte CP_1 delle indennità di esproprio corrisposte agli espropriati. Concludeva, quindi, che il era CP_1 obbligato a recuperare detti importi per il principio del perfetto pareggio economico dell'operazione espropriativa ai sensi dell'art. 35 l. 865/1971 e, visto che dalla relazione tecnica redatta dall'U.T.C. del Comune di l'alloggio risultava avere un volume complessivo di mq. 412,50, il cui CP_1 valore al metro cubo era pari ad € 119,50, chiedeva al Tribunale adito la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 49.295,66, oltre interessi fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Tribunale ordinario in favore di quella del giudice amministrativo e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci aventi causa dalla cancellata e, Controparte_4 nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, sostenendo che nessuna obbligazione ex lege (ex art. 35, comma 12, l. 865/1971) ovvero nessuna obbligazione contrattuale (ex art. 7 della
Convenzione stipulata dalla Cooperativa con il di in data 17.12.1979) poteva CP_1 CP_1 ravvisarsi a carico degli assegnatari degli alloggi in quanto tali, gravando al massimo l'obbligazione sui soci aventi causa della cancellata nei limiti degli importi da costoro Parte_6 riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso, eccepiva la prescrizione decennale del credito azionato e l'erronea determinazione della quota parte di rimborso a lui richiesta.
Si costituiva in giudizio anche la sig.ra convenuta quale coniuge in regime di Parte_2 comunione legale di eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, sul Parte_1 presupposto che l'obbligazione eventualmente gravante sul coniuge non avesse natura di debito familiare di cui all'art. 186 c.c., ma di obbligazione separatamente contratta dal coniuge ai sensi dell'art. 189 c.c., con conseguente sua esclusiva responsabilità. In subordine, faceva proprie le difese e le eccezioni già articolate dal . Parte_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 53/2020, pubblicata il 9.1.2020, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda di rimborso delle somme già pagate dal per l'acquisizione delle aree poi assegnate alle Controparte_5
3 Cooperative non postulasse questioni circa la legittimità delle manifestazioni autoritative della P.A., né di esercizio del potere discrezionale per la determinazione del corrispettivo. Sempre in via preliminare, riteneva correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti delle sole parti già convenute, rilevando che l'obbligazione di pagamento del costo di acquisizione delle aree ex art. 35
l. 865/1971 era da ritenersi, al pari degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, un'obbligazione propter rem che, in virtù del comma 8 della citata disposizione legislativa, ha come scopo il pareggio economico tra l'Ente comunale e gli assegnatari degli alloggi. Riteneva, quindi, legittimato passivo non perché socio della cancellata cooperativa ma Parte_1 CP_4 in quanto assegnatario dell'alloggio, con conseguente rigetto dell'istanza di chiamata in causa di tutti i soci della disciolta cooperativa e legittimazione passiva anche di non Parte_2 trattandosi di debito personale, ma di debito legato all'immobile. Nel merito, respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto non erano trascorsi, all'atto di introduzione del giudizio (in data
15.12.2014), dieci anni dalla determinazione della maggiore indennità di esproprio, avvenuta con il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 725/2006 in data
10.12.2006, il Tribunale accoglieva la domanda del ritenendo che il principio del perfetto CP_1 pareggio economico trovasse applicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 8 l. 865/1971, già prima della novella legislativa del 1999 e, dunque, anche alla concessione del diritto di superficie per cui è causa, avvenuto mediante convenzione del 1979. Posta l'applicazione di tale principio, dichiarava la sussistenza del diritto dell'Ente a recuperare le somme già versate dagli assegnatari, sui quali l'obbligazione è stata traslata. Accertato così l'an debeatur, il giudice di primo grado procedeva alla quantificazione della pretesa, sulla base dei criteri adottati in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio e, oltre al capitale, riconosceva all'attore il diritto al rimborso dei soli interessi compensativi, dovuti dagli assegnatari fino al giudicato del 10.12.2006 determinativo del corrispettivo dovuto al agli espropriati, ma non anche il diritto al rimborso degli interessi CP_1 moratori, decorrenti dall'11.12.2006 al 4.12.2013, in quanto imputabili al ritardo nel pagamento da parte del stesso. In definitiva, condannava i convenuti al pagamento in favore del CP_1 CP_1 della somma di € 45.834,52, di cui € 18.319,15 per sorte capitale ed € 27.515,37 per interessi, oltre ulteriori interessi nella misura legale, da calcolarsi sulla quota capitale dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Compensava, infine, interamente le spese di lite e quelle di CTU, per “l'assoluta novità e controvertibilità della questione”.
Avverso tale sentenza, e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 in data 10.10.2020, hanno proposto appello, lamentando, in primo luogo, la qualificazione dell'obbligazione di rimborso vantata dal in termini di obbligazione propter rem, in forza CP_1 dei principi del numero chiuso e di tipicità dei diritti reali e dell'inapplicabilità alla fattispecie dei
4 principi giurisprudenziali invocati dal primo giudice, in quanto riferiti ai soli oneri di urbanizzazione e ai costi di costruzione, che appartengono alla diversa categoria dei contributi dovuti alla P.A. per il rilascio dei permessi amministrativi (cfr. atto di citazione in appello, pag. 10).
Con il secondo motivo, poi, gli appellanti hanno censurato anche la quantificazione della quota di rimborso posta a loro carico, sostenendo che, come emergeva dalla CTU espletata in un analogo giudizio incardinato presso il medesimo Tribunale di Torre Annunziata, il avrebbe dovuto CP_1 ripartire tra tutte le cooperative assegnatarie i costi di acquisizione delle aree facenti parte dell'unico
P.E.E.P., oltre che porre a carico di ciascuna un'aliquota inferiore, stante il trasferimento del mero diritto di superficie e non già della piena proprietà. Con il terzo motivo, poi, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della pronuncia con riferimento al disposto rimborso anche degli interessi, lamentando, sotto il profilo dell'an debeatur, che non poteva riverberarsi sugli assegnatari il pagamento di interessi che, indipendentemente dalla loro natura compensativa o moratoria, traggono origine dalla scelta del di versare, solo dopo decenni, l'indennità dovuta agli CP_1 espropriati;
e sotto il profilo del quantum, l'erronea liquidazione degli interessi stessi, di fatto comprensivi anche di quelli relativi al periodo non dovuto, ossia dall'11.12.2006 al 4.12.2013. Con il quarto ed ultimo motivo, infine, gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di coniuge in comunione legale dell'assegnatario Parte_2
Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.2.2021 si è costituito in giudizio l'appellato , il quale ha chiesto il rigetto del gravame, sostanzialmente Controparte_5 riproponendo le difese già svolte in primo grado.
All'udienza del 18.6.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento, condividendo questo Collegio quanto già sostenuto da questa Corte, in diversa composizione, in vicende analoghe a quella in esame (Corte Appello
Napoli, sent. n. 5115/2024 e n. 4295/2024).
Va premesso, per una migliore comprensione delle ragioni della presente decisione, che, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione - con decisione sul punto non oggetto di specifico gravame, costituente, pertanto, cosa giudicata - il primo giudice, in merito all'ulteriore questione preliminare riguardante la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della a seguito del suo scioglimento e cancellazione, ha affermato che Parte_7 non vi era tale necessità, poiché alla prima udienza del 28.4.2015 il aveva precisato di CP_1 agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi, invocando la natura di obbligazione propter rem
5 del credito azionato, condivisa dal Tribunale, il quale, sul punto, precisava che, poiché il vincolo al rimborso era effetto della semplice assunzione dell'obbligazione da parte con la Parte_6 convenzione edilizia sopra richiamata, l'ambulatorietà passiva della detta obbligazione implicava l'obbligo diretto dei convenuti, indipendentemente dal subentro - quali soci - all'obbligazione della società cancellata.
Ciò posto, il primo motivo di gravame degli istanti riguarda proprio l'asserita erroneità della qualificazione come propter rem dell'obbligazione riguardante il pagamento in favore del
[...]
delle somme effettivamente spese per l'acquisizione delle aree su cui sono stati Controparte_1 realizzati gli alloggi, e ciò in base - a dire di quest'ultimo – all'art. 7 della convenzione del
17.12.1979 e, soprattutto all'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, secondo cui: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal
per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge CP_6
18 aprile 1962, n. 167”.
Secondo gli appellanti, non sarebbe in alcun modo possibile individuare nei commi VIII e XII dell'art. 35 L. n. 865/1971 la fonte della supposta obbligazione propter rem quanto al rimborso dei corrispettivi che il singolo ente pubblico è obbligato a versare ai soggetti cedenti e/o espropriati per l'acquisizione delle aree edificande. A dire degli appellanti, infatti, le citate disposizioni di legge - che rispettivamente (nella formulazione anteriore alla riforma ex l. 662/1996 e 136/1999) stabilivano: “La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo di urbanizzazione da realizzare a cura del comune
o del …”, e “Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di CP_6 acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile” - del tutto chiaramente contenevano mere norme di comportamento indirizzate alla P.A., allo scopo di assicurare il pareggio di bilancio per l'ente acquirente/espropriante (ovvero che l'operazione avvenisse senza fini speculativi, ma anche senza oneri a carico della collettività) e giammai potrebbero costituire fonte di un'obbligazione propter rem, in mancanza di qualunque riferimento ivi contenuto idoneo a dimostrare la natura asseritamente reale della relativa obbligazione e tenuto conto dei principi del numerus clausus quanto alla fonte del diritto e di tipicità quanto al contenuto del rapporto che necessariamente devono governare dette obbligazioni. L'appellante ha anche aggiunto che i precedenti giurisprudenziali citati dal giudice di primo grado - soprattutto adottati in sede amministrativa - riguardavano i soli oneri di urbanizzazione e, al più, i costi di costruzione, e, pertanto non erano in
6 alcun modo estensibili - come invece ritenuto dal Tribunale – anche alle spese necessarie per l'acquisizione in via espropriativa delle aree da edificare.
Osserva questo giudicante che la questione va risolta alla luce di quanto affermato, in epoca recentissima dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile, sez. I, 02/04/2024 , n. 8635), secondo la quale “In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. propter rem dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato
l'edificazione, avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa , risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale”[…]”
Orbene, nella specie, dall'esame della Convezione stipulata in data 17.12.1979 tra il
[...]
e la in atti allegata, non risulta in alcun modo CP_1 Parte_8 prevista una eventuale vincolatività dell'obbligazione relativa al corrispettivo della cessione - nelle sue diverse componenti, come indicate dall'art. 7, ivi compresa quella relativa al costo dell'area assegnata, cui alla lettera a) - a soggetti diversi dalla stessa Cooperativa assegnataria.
Il detto art. 7, quindi, si limita a prevedere che dette somme sarebbero state corrisposte dalla al non appena le stesse - afferenti al costo di acquisizione dell'area assegnata - Parte_6 CP_1 fossero state determinate nell'ambito della relativa procedura espropriativa.
L'art. 14, poi, - in tema di “Pubblicità della presente Convenzione per i soci e gli aventi causa della Cooperativa assegnataria” - si limita a prevedere il semplice obbligo della Cooperativa di portare a conoscenza dei soci e di eventuali avanti causa tutti gli atti relativi alla Convenzione medesima, senza nulla disporre in ordine al subentro di questi negli obblighi assunti dalla
Cooperativa. Par Analogamente, l'atto di assegnazione di alloggio in favore di (per Notar Parte_1 [...]
del 28.7.1989, Rep. 1170) non contiene alcuna menzione di eventuali obblighi del Per_3 predetto derivanti dall'acquisizione in proprietà superficiaria delle aree in oggetto, ove era sorto il fabbricato in questione.
In buona sostanza, né sulla base dell'originaria Convenzione tra il Comune di e la CP_1 società né dell'atto di assegnazione di alloggio effettuata da quest'ultima Parte_6 agli appellanti, può ritenersi che essi abbiano convenzionalmente assunto, sia pure pro – quota,
7 l'obbligazione di pagamento relativa alla spesa necessaria per l'acquisizione da parte dell'Ente delle aree successivamente concesse alla Cooperativa in proprietà superficiaria.
Né può ritenersi, come sostenuto dal che detta obbligazione gravi sugli odierni CP_1 appellanti semplicemente a causa dell'ambulatorietà passiva collegata alla presunta natura propter rem della stessa.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, l'art. 35 della legge
22.10.1971 n. 865, recante “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”, ha previsto l'espropriazione delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.4.1962, n. 167, dai
Comuni o dai loro Consorzi e la loro destinazione, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma, a far parte del patrimonio indisponibile del Comune o del Consorzio, con la concessione del diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione è deliberata dal Consiglio comunale o dall'assemblea del e con la CP_6 stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
La convenzione (secondo il comma 8) deve prevedere, tra l'altro, il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma e il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del o del , ovvero qualora dette opere CP_1 CP_6 vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi.
Sulla base di tale quadro normativo, in sede di legittimità è stata ritenuta preferibile la ricostruzione secondo la quale perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari, salvo che essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto, è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il e il CP_1 concessionario.
Si osserva, inoltre, a tal proposito che l'art. 35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei successivi acquirenti e che le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del
8 concessionario, il quale, peraltro, ha tutto l'interesse a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre, lo stesso può esigere CP_1
l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione.
Se, tuttavia, neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art. 35 l.865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari, perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre, la trascrizione, se pure rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa.
A ciò si aggiunge che le obbligazioni cd. propter rem sono tipiche e presuppongono una previsione normativa, nella specie non esistente.
Pare utile, peraltro, sottolineare ulteriormente che la sentenza in esame si fa anche carico di evidenziare l'irrilevanza, rispetto a tale ricostruzione, della giurisprudenza della Suprema Corte che aveva in passato affermato la possibilità per il di agire nei confronti degli assegnatari degli CP_1 alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti dal contenzioso relativo all'acquisto dei suoli (potendo a loro volta gli assegnatari eccepire la mala gestio dell'ente quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese). Ciò in quanto dette pronunce si limitavano a presupporre l'esistenza dell'obbligazione, senza chiarirne la fonte, ben potendo questa derivare nei casi concreti da una previsione espressa della convenzione trascritta.
In conclusione, non risultando in alcun modo prevista dall'originaria Convenzione tra il
Comune di e la , come pure dall'atto di assegnazione CP_1 Parte_8 dell'alloggio a la possibilità dell'Ente di agire nei confronti degli assegnatari o Parte_1 dei loro aventi causa per il recupero dei costi di acquisizione delle aree espropriate – essendo, invece, espressamente richiamata dall'art. 7 della Convenzione la possibilità di recupero nei soli confronti della sola Cooperativa -, la fondatezza di tale pretesa deve ritenersi senz'altro esclusa.
Né la fondatezza può essere ricollegata alla presunta natura propter rem della relativa obbligazione, tratta dalle sole disposizioni dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, atteso che, come sopra chiarito, la norma di legge, di per sé, non esige il subentro dei cessionari e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatto con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico dell'assegnatario dei terreni espropriati.
Pertanto, la trascrizione della convenzione può assolvere la sua funzione pubblicitaria solo se e in quanto il trasferimento ai successivi acquirenti sia stato convenzionalmente previsto e pattuito.
9 Risulta, pertanto, fondato il primo motivo di gravame e la pronuncia sul punto adottata assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte dalla parte appellante, che, pertanto, non devono essere esaminate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va, quindi, accolta la proposta impugnazione, con conseguente rigetto, in riforma della gravata decisione, dell'originaria domanda proposta dal
, con atto di citazione notificato il 9.12.2014, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2
Tenuto conto della novità e complessità della questione esaminata, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 53/2020,
[...] Parte_2 pubblicata il 9.1.2020, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata decisione, rigetta l'originaria domanda proposta dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3546/2020 R.G., avente ad oggetto “Risarcimento danni da occupazione illegittima e accessione invertita – pagamento costi espropriativi”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.6.2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura apposta su foglio separato da ritenersi C.F._2 apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti VALERIO RICCIARDI (c.f.
) e ST AR (c.f. ), con i quali sono C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Scarlatti n. 88, presso lo studio dell'avv. Piero
Orditura;
APPELLANTI
E
(c.f. e P.IVA ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, giuste Determina di incarico n. 38 del 2.2.2021 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
EN SI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._5 suo studio, sito in Piano di Sorrento, al Corso Italia n. 62;
APPELLATO
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 9.12.2014, il conveniva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il sig. e la coniuge, in comunione legale dei Parte_1 beni, per ottenere il rimborso di quota parte delle spese sostenute dall'Ente locale Parte_2 per l'acquisizione delle aree interessate dal Piano di Zona 167, all'esito del quale erano stati realizzati gli alloggi di edilizia economica e popolare, tra cui quello assegnato ai convenuti. Più in particolare, il deduceva che, per la realizzazione del “Piano di Zona 167” (approvato con CP_1 decreto n. 1053 del Presidente della Giunta Regionale dell'8.5.1979 e riconosciuto di pubblica utilità), diretto alla costruzione di alloggi di edilizia economico popolare, in data 29.6.1979, con delibera del consiglio comunale n. 133, aveva approvato il programma pluriennale di attuazione;
con successiva delibera n. 134 aveva deciso l'acquisizione delle aree comprese nel piano, mediante procedura espropriativa per pubblica utilità ed occupazione temporanea ai sensi della l. 865/1971.
Deduceva, poi, che in esecuzione delle delibere menzionate, il 17.12.1979 aveva occupato l'area individuata di estensione complessiva di mq. 9500 (occupazione materialmente eseguita il
21.1.1980), suddivisa in due lotti con uguale indice di edificabilità e che, ai sensi della l. 865/1971, aveva concesso su di essi il diritto di superficie a due società cooperative, la Controparte_3
e la , al fine di provvedere alla costruzione dei fabbricati di edilizia
[...] Controparte_4 economica e popolare, dietro corrispettivo anche del costo di acquisizione dell'area assegnata.
Deduceva, altresì, che l'area di mq. 4.318, concessa in superficie alla cooperativa con la CP_4 convenzione del 17.12.1979 (seguita dalla convenzione aggiuntiva del 31.5.1983), investiva i fondi Per_ di proprietà dei fratelli , e , acquisiti dal Comune mediante atto di cessione Parte_3 Per_1 volontaria, stipulato, ai sensi della l. 865/1971, in data 3.8.1982, per il quale era stato pattuito un pagamento qualificato dalle medesime parti come mero acconto, da integrare successivamente secondo i nuovi criteri estimativi della maggiore indennità dovuta ai sensi della l. 385/1980. Al fine di ottenere il pagamento della giusta indennità, i germani avevano agito in giudizio contro il Pt_3 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (giudizio in cui erano intervenute anche le due CP_1 cooperative summenzionate), il quale, con sentenza n. 725/2006 (confermata con sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 284672013, non impugnata) aveva accolto la domanda e determinato
“la giusta indennità di espropriazione, nonché quella di occupazione con detrazione di quanto corrisposto in sede di stipula dell'atto di cessione volontaria, così come determinate nella CTU in atti: per € 80.154,96; per € 278.348,79 e per € 277.604,73”, Parte_4 Parte_3 Parte_5 condannando il al pagamento delle predette somme, oltre interessi legali dalla data di CP_1 stipula dell'atto di cessione volontaria. Proseguiva il che, con delibera di Consiglio n. 29 CP_1
2 del 29.11.2013, aveva riconosciuto il debito fuori bilancio e, con atto di attestazione n. prot. 21409 del 17.11.2014, aveva stanziato la somma complessiva (comprensiva di interessi e spese liquidate in sentenza), di € 1.604.672,34 in favore degli eredi per il pagamento delle somme liquidate Pt_3 dalle sentenze innanzi richiamate, corrispondendo a questi l'importo di € 949.999,98. Aggiungeva, infine, che sull'area acquisita dai fratelli la concessionaria cooperativa aveva Pt_3 CP_4 realizzato un fabbricato per civili abitazioni, di cui una assegnata a (particella Parte_1
425 sub 37 e 40, giusto atto per Notar del 28.7.1989, rep. 1170) e che né lui, né il Persona_3 coniuge in comunione dei beni, nonostante la diffida, avevano rimborsato al la quota parte CP_1 delle indennità di esproprio corrisposte agli espropriati. Concludeva, quindi, che il era CP_1 obbligato a recuperare detti importi per il principio del perfetto pareggio economico dell'operazione espropriativa ai sensi dell'art. 35 l. 865/1971 e, visto che dalla relazione tecnica redatta dall'U.T.C. del Comune di l'alloggio risultava avere un volume complessivo di mq. 412,50, il cui CP_1 valore al metro cubo era pari ad € 119,50, chiedeva al Tribunale adito la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 49.295,66, oltre interessi fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Tribunale ordinario in favore di quella del giudice amministrativo e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci aventi causa dalla cancellata e, Controparte_4 nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, sostenendo che nessuna obbligazione ex lege (ex art. 35, comma 12, l. 865/1971) ovvero nessuna obbligazione contrattuale (ex art. 7 della
Convenzione stipulata dalla Cooperativa con il di in data 17.12.1979) poteva CP_1 CP_1 ravvisarsi a carico degli assegnatari degli alloggi in quanto tali, gravando al massimo l'obbligazione sui soci aventi causa della cancellata nei limiti degli importi da costoro Parte_6 riscossi sulla base del bilancio finale di liquidazione. In ogni caso, eccepiva la prescrizione decennale del credito azionato e l'erronea determinazione della quota parte di rimborso a lui richiesta.
Si costituiva in giudizio anche la sig.ra convenuta quale coniuge in regime di Parte_2 comunione legale di eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, sul Parte_1 presupposto che l'obbligazione eventualmente gravante sul coniuge non avesse natura di debito familiare di cui all'art. 186 c.c., ma di obbligazione separatamente contratta dal coniuge ai sensi dell'art. 189 c.c., con conseguente sua esclusiva responsabilità. In subordine, faceva proprie le difese e le eccezioni già articolate dal . Parte_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 53/2020, pubblicata il 9.1.2020, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda di rimborso delle somme già pagate dal per l'acquisizione delle aree poi assegnate alle Controparte_5
3 Cooperative non postulasse questioni circa la legittimità delle manifestazioni autoritative della P.A., né di esercizio del potere discrezionale per la determinazione del corrispettivo. Sempre in via preliminare, riteneva correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti delle sole parti già convenute, rilevando che l'obbligazione di pagamento del costo di acquisizione delle aree ex art. 35
l. 865/1971 era da ritenersi, al pari degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, un'obbligazione propter rem che, in virtù del comma 8 della citata disposizione legislativa, ha come scopo il pareggio economico tra l'Ente comunale e gli assegnatari degli alloggi. Riteneva, quindi, legittimato passivo non perché socio della cancellata cooperativa ma Parte_1 CP_4 in quanto assegnatario dell'alloggio, con conseguente rigetto dell'istanza di chiamata in causa di tutti i soci della disciolta cooperativa e legittimazione passiva anche di non Parte_2 trattandosi di debito personale, ma di debito legato all'immobile. Nel merito, respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto non erano trascorsi, all'atto di introduzione del giudizio (in data
15.12.2014), dieci anni dalla determinazione della maggiore indennità di esproprio, avvenuta con il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 725/2006 in data
10.12.2006, il Tribunale accoglieva la domanda del ritenendo che il principio del perfetto CP_1 pareggio economico trovasse applicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 8 l. 865/1971, già prima della novella legislativa del 1999 e, dunque, anche alla concessione del diritto di superficie per cui è causa, avvenuto mediante convenzione del 1979. Posta l'applicazione di tale principio, dichiarava la sussistenza del diritto dell'Ente a recuperare le somme già versate dagli assegnatari, sui quali l'obbligazione è stata traslata. Accertato così l'an debeatur, il giudice di primo grado procedeva alla quantificazione della pretesa, sulla base dei criteri adottati in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio e, oltre al capitale, riconosceva all'attore il diritto al rimborso dei soli interessi compensativi, dovuti dagli assegnatari fino al giudicato del 10.12.2006 determinativo del corrispettivo dovuto al agli espropriati, ma non anche il diritto al rimborso degli interessi CP_1 moratori, decorrenti dall'11.12.2006 al 4.12.2013, in quanto imputabili al ritardo nel pagamento da parte del stesso. In definitiva, condannava i convenuti al pagamento in favore del CP_1 CP_1 della somma di € 45.834,52, di cui € 18.319,15 per sorte capitale ed € 27.515,37 per interessi, oltre ulteriori interessi nella misura legale, da calcolarsi sulla quota capitale dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Compensava, infine, interamente le spese di lite e quelle di CTU, per “l'assoluta novità e controvertibilità della questione”.
Avverso tale sentenza, e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 in data 10.10.2020, hanno proposto appello, lamentando, in primo luogo, la qualificazione dell'obbligazione di rimborso vantata dal in termini di obbligazione propter rem, in forza CP_1 dei principi del numero chiuso e di tipicità dei diritti reali e dell'inapplicabilità alla fattispecie dei
4 principi giurisprudenziali invocati dal primo giudice, in quanto riferiti ai soli oneri di urbanizzazione e ai costi di costruzione, che appartengono alla diversa categoria dei contributi dovuti alla P.A. per il rilascio dei permessi amministrativi (cfr. atto di citazione in appello, pag. 10).
Con il secondo motivo, poi, gli appellanti hanno censurato anche la quantificazione della quota di rimborso posta a loro carico, sostenendo che, come emergeva dalla CTU espletata in un analogo giudizio incardinato presso il medesimo Tribunale di Torre Annunziata, il avrebbe dovuto CP_1 ripartire tra tutte le cooperative assegnatarie i costi di acquisizione delle aree facenti parte dell'unico
P.E.E.P., oltre che porre a carico di ciascuna un'aliquota inferiore, stante il trasferimento del mero diritto di superficie e non già della piena proprietà. Con il terzo motivo, poi, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della pronuncia con riferimento al disposto rimborso anche degli interessi, lamentando, sotto il profilo dell'an debeatur, che non poteva riverberarsi sugli assegnatari il pagamento di interessi che, indipendentemente dalla loro natura compensativa o moratoria, traggono origine dalla scelta del di versare, solo dopo decenni, l'indennità dovuta agli CP_1 espropriati;
e sotto il profilo del quantum, l'erronea liquidazione degli interessi stessi, di fatto comprensivi anche di quelli relativi al periodo non dovuto, ossia dall'11.12.2006 al 4.12.2013. Con il quarto ed ultimo motivo, infine, gli appellanti hanno reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di coniuge in comunione legale dell'assegnatario Parte_2
Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 9.2.2021 si è costituito in giudizio l'appellato , il quale ha chiesto il rigetto del gravame, sostanzialmente Controparte_5 riproponendo le difese già svolte in primo grado.
All'udienza del 18.6.2025, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento, condividendo questo Collegio quanto già sostenuto da questa Corte, in diversa composizione, in vicende analoghe a quella in esame (Corte Appello
Napoli, sent. n. 5115/2024 e n. 4295/2024).
Va premesso, per una migliore comprensione delle ragioni della presente decisione, che, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione - con decisione sul punto non oggetto di specifico gravame, costituente, pertanto, cosa giudicata - il primo giudice, in merito all'ulteriore questione preliminare riguardante la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della a seguito del suo scioglimento e cancellazione, ha affermato che Parte_7 non vi era tale necessità, poiché alla prima udienza del 28.4.2015 il aveva precisato di CP_1 agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi, invocando la natura di obbligazione propter rem
5 del credito azionato, condivisa dal Tribunale, il quale, sul punto, precisava che, poiché il vincolo al rimborso era effetto della semplice assunzione dell'obbligazione da parte con la Parte_6 convenzione edilizia sopra richiamata, l'ambulatorietà passiva della detta obbligazione implicava l'obbligo diretto dei convenuti, indipendentemente dal subentro - quali soci - all'obbligazione della società cancellata.
Ciò posto, il primo motivo di gravame degli istanti riguarda proprio l'asserita erroneità della qualificazione come propter rem dell'obbligazione riguardante il pagamento in favore del
[...]
delle somme effettivamente spese per l'acquisizione delle aree su cui sono stati Controparte_1 realizzati gli alloggi, e ciò in base - a dire di quest'ultimo – all'art. 7 della convenzione del
17.12.1979 e, soprattutto all'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, secondo cui: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal
per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge CP_6
18 aprile 1962, n. 167”.
Secondo gli appellanti, non sarebbe in alcun modo possibile individuare nei commi VIII e XII dell'art. 35 L. n. 865/1971 la fonte della supposta obbligazione propter rem quanto al rimborso dei corrispettivi che il singolo ente pubblico è obbligato a versare ai soggetti cedenti e/o espropriati per l'acquisizione delle aree edificande. A dire degli appellanti, infatti, le citate disposizioni di legge - che rispettivamente (nella formulazione anteriore alla riforma ex l. 662/1996 e 136/1999) stabilivano: “La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo di urbanizzazione da realizzare a cura del comune
o del …”, e “Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di CP_6 acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile” - del tutto chiaramente contenevano mere norme di comportamento indirizzate alla P.A., allo scopo di assicurare il pareggio di bilancio per l'ente acquirente/espropriante (ovvero che l'operazione avvenisse senza fini speculativi, ma anche senza oneri a carico della collettività) e giammai potrebbero costituire fonte di un'obbligazione propter rem, in mancanza di qualunque riferimento ivi contenuto idoneo a dimostrare la natura asseritamente reale della relativa obbligazione e tenuto conto dei principi del numerus clausus quanto alla fonte del diritto e di tipicità quanto al contenuto del rapporto che necessariamente devono governare dette obbligazioni. L'appellante ha anche aggiunto che i precedenti giurisprudenziali citati dal giudice di primo grado - soprattutto adottati in sede amministrativa - riguardavano i soli oneri di urbanizzazione e, al più, i costi di costruzione, e, pertanto non erano in
6 alcun modo estensibili - come invece ritenuto dal Tribunale – anche alle spese necessarie per l'acquisizione in via espropriativa delle aree da edificare.
Osserva questo giudicante che la questione va risolta alla luce di quanto affermato, in epoca recentissima dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile, sez. I, 02/04/2024 , n. 8635), secondo la quale “In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. propter rem dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato
l'edificazione, avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa , risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale”[…]”
Orbene, nella specie, dall'esame della Convezione stipulata in data 17.12.1979 tra il
[...]
e la in atti allegata, non risulta in alcun modo CP_1 Parte_8 prevista una eventuale vincolatività dell'obbligazione relativa al corrispettivo della cessione - nelle sue diverse componenti, come indicate dall'art. 7, ivi compresa quella relativa al costo dell'area assegnata, cui alla lettera a) - a soggetti diversi dalla stessa Cooperativa assegnataria.
Il detto art. 7, quindi, si limita a prevedere che dette somme sarebbero state corrisposte dalla al non appena le stesse - afferenti al costo di acquisizione dell'area assegnata - Parte_6 CP_1 fossero state determinate nell'ambito della relativa procedura espropriativa.
L'art. 14, poi, - in tema di “Pubblicità della presente Convenzione per i soci e gli aventi causa della Cooperativa assegnataria” - si limita a prevedere il semplice obbligo della Cooperativa di portare a conoscenza dei soci e di eventuali avanti causa tutti gli atti relativi alla Convenzione medesima, senza nulla disporre in ordine al subentro di questi negli obblighi assunti dalla
Cooperativa. Par Analogamente, l'atto di assegnazione di alloggio in favore di (per Notar Parte_1 [...]
del 28.7.1989, Rep. 1170) non contiene alcuna menzione di eventuali obblighi del Per_3 predetto derivanti dall'acquisizione in proprietà superficiaria delle aree in oggetto, ove era sorto il fabbricato in questione.
In buona sostanza, né sulla base dell'originaria Convenzione tra il Comune di e la CP_1 società né dell'atto di assegnazione di alloggio effettuata da quest'ultima Parte_6 agli appellanti, può ritenersi che essi abbiano convenzionalmente assunto, sia pure pro – quota,
7 l'obbligazione di pagamento relativa alla spesa necessaria per l'acquisizione da parte dell'Ente delle aree successivamente concesse alla Cooperativa in proprietà superficiaria.
Né può ritenersi, come sostenuto dal che detta obbligazione gravi sugli odierni CP_1 appellanti semplicemente a causa dell'ambulatorietà passiva collegata alla presunta natura propter rem della stessa.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, l'art. 35 della legge
22.10.1971 n. 865, recante “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”, ha previsto l'espropriazione delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18.4.1962, n. 167, dai
Comuni o dai loro Consorzi e la loro destinazione, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma, a far parte del patrimonio indisponibile del Comune o del Consorzio, con la concessione del diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione è deliberata dal Consiglio comunale o dall'assemblea del e con la CP_6 stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
La convenzione (secondo il comma 8) deve prevedere, tra l'altro, il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma e il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del o del , ovvero qualora dette opere CP_1 CP_6 vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi.
Sulla base di tale quadro normativo, in sede di legittimità è stata ritenuta preferibile la ricostruzione secondo la quale perché l'obbligazione di pagamento si trasmetta in capo ai successivi cessionari, salvo che essi non se la sono espressamente accollata con il loro atto di acquisto, è necessario che la trasmissione sia prevista nell'atto di convenzione fra il e il CP_1 concessionario.
Si osserva, inoltre, a tal proposito che l'art. 35 predetto, di per sé, non esige il subentro dei successivi acquirenti e che le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatte con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico del
8 concessionario, il quale, peraltro, ha tutto l'interesse a prevedere in convenzione il meccanismo traslativo e a imporlo negli atti di successiva assegnazione;
inoltre, lo stesso può esigere CP_1
l'introduzione di una siffatta clausola nella convenzione.
Se, tuttavia, neppure la convenzione contempla la clausola relativa al subentro, l'obbligazione di rimborso ex art. 35 l.865/1971 non si trasferisce agli acquirenti delle unità immobiliari, perché tale effetto non è previsto dalla legge;
inoltre, la trascrizione, se pure rende opponibile la convenzione agli aventi causa, non può creare una obbligazione che non è prevista dalla convenzione stessa.
A ciò si aggiunge che le obbligazioni cd. propter rem sono tipiche e presuppongono una previsione normativa, nella specie non esistente.
Pare utile, peraltro, sottolineare ulteriormente che la sentenza in esame si fa anche carico di evidenziare l'irrilevanza, rispetto a tale ricostruzione, della giurisprudenza della Suprema Corte che aveva in passato affermato la possibilità per il di agire nei confronti degli assegnatari degli CP_1 alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri derivanti dal contenzioso relativo all'acquisto dei suoli (potendo a loro volta gli assegnatari eccepire la mala gestio dell'ente quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese). Ciò in quanto dette pronunce si limitavano a presupporre l'esistenza dell'obbligazione, senza chiarirne la fonte, ben potendo questa derivare nei casi concreti da una previsione espressa della convenzione trascritta.
In conclusione, non risultando in alcun modo prevista dall'originaria Convenzione tra il
Comune di e la , come pure dall'atto di assegnazione CP_1 Parte_8 dell'alloggio a la possibilità dell'Ente di agire nei confronti degli assegnatari o Parte_1 dei loro aventi causa per il recupero dei costi di acquisizione delle aree espropriate – essendo, invece, espressamente richiamata dall'art. 7 della Convenzione la possibilità di recupero nei soli confronti della sola Cooperativa -, la fondatezza di tale pretesa deve ritenersi senz'altro esclusa.
Né la fondatezza può essere ricollegata alla presunta natura propter rem della relativa obbligazione, tratta dalle sole disposizioni dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, atteso che, come sopra chiarito, la norma di legge, di per sé, non esige il subentro dei cessionari e le finalità di interesse pubblico al pareggio di bilancio possono essere astrattamente soddisfatto con l'attribuzione dell'obbligazione di conguaglio a carico dell'assegnatario dei terreni espropriati.
Pertanto, la trascrizione della convenzione può assolvere la sua funzione pubblicitaria solo se e in quanto il trasferimento ai successivi acquirenti sia stato convenzionalmente previsto e pattuito.
9 Risulta, pertanto, fondato il primo motivo di gravame e la pronuncia sul punto adottata assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte dalla parte appellante, che, pertanto, non devono essere esaminate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va, quindi, accolta la proposta impugnazione, con conseguente rigetto, in riforma della gravata decisione, dell'originaria domanda proposta dal
, con atto di citazione notificato il 9.12.2014, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e
[...] Parte_2
Tenuto conto della novità e complessità della questione esaminata, sussistono senz'altro i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 53/2020,
[...] Parte_2 pubblicata il 9.1.2020, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata decisione, rigetta l'originaria domanda proposta dal nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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