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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5809 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 284/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato RA
GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 284/2022 promossa da:
(avv.to Aletto Francesco) Parte_1
contro
(avv.to Moroti Giorgio) COroparte_1
All'udienza dell'11.12.2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi del disposto di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 4239/2021 del Parte_1
12 novembre 2021 emesso dal Tribunale di Brescia, notificato in data 22.11.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento alla società ella somma di € 19.668,45, oltre interessi COroparte_1
e spese, per forniture di acqua di cui alla fattura n. 200790801638263 del 2.8.2007 e n.
201090803497275 del 14.10.2010
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito.
Nel merito deduceva:
- l'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 200790801638263 del 02.08.2007, sul presupposto che i consumi addebitati in detta fattura non sarebbero stati rilevati da alcun misuratore (essendo quello nella detenzione di “rotto”) ma sarebbero stati Parte_1 ricavati per detrazione dai “consumi rilevati dai contatori (cd. divisionali) degli altri utenti”;
pagina 1 di 4 - l'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 201090803497275 del 14.12.2010, sul presupposto che i consumi addebitati in detta fattura sarebbero abnormi, non attendibili ed incoerenti con quelli rilevati negli anni precedenti;
- l'impossibilità di qualificare la missiva del 09.11.2015 come riconoscimento di debito, costituendo la medesima soltanto il riscontro ad una proposta transattiva pervenuta dalla stessa
CP_1
- l'esistenza di un proprio controcredito, opposto in compensazione, derivante dalla corresponsione ad di somme non dovute (id est l'iva sulla tariffa di igiene CP_1
ambientale).
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda dell'ingiungente perché infondata e comunque prescritta, sia quanto al capitale che agli interessi.
In via subordinata, datosi atto del pagamento da parte di in data 17.12.2021 dell'importo di € Pt_1
4.299,93, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta compensazione del residuo credito che in denegata CO ipotesi dovesse essere ritenuto dal giudice con il debito di nei confronti di per Parte_1 restituzione dell'iva sulla tariffa di igiene urbana indebitamente richiesta e percepita nella misura di €
1.585,86
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il CP_1
rigetto.
L'opposizione è parzialmente fondata.
La fattura del 2.08.2007 dell'importo di € 14.633,85 è riferita ai consumi dal 27/11/2006 al
05/06/2007.
Il suddetto importo risulta rettificato a seguito della nota di credito n. 200790801645807 del
03.08.2007 con cui dopo aver riportato il riepilogo delle forniture di acqua per vari CP_1
periodi, tra cui anche quello oggetto della predetta fattura del 2.08.2007, ha provveduto alla ridistribuzione dei consumi già addebitati nella fattura n. 200790801638263 del 02.08.2007, nel maggior periodo 25.11.2004-05.06.2007 ed ha stornato l'importo da rimborsare di € 3.489,50.
Ciò posto, il credito portato dalla fattura n. 200790801638263 del 02.08.2007 è prescritto.
Ed infatti, ai sensi del 2948 cc la prescrizione è quinquennale trattandosi di un credito periodico.
Tutti gli atti interruttivi valorizzati dalla parte opposta sono intervenuto a partire dal 2015 allorquando il termine di prescrizione era già irrimediabilmente spirato.
Quanto alla fattura n. 201090803497275 del 14.12.2010, portante un credito di € 5.913,67 relativo ai consumi di acqua assorbiti da nel periodo 03.06.2010-19.11.2010, parte opponente ne Parte_1 ha contestato la debenza sul presupposto dell'abnormità dei consumi registrati.
pagina 2 di 4 In realtà, parte opposta ha allegato tre avvisi di perdita consumo.
Il dato fattuale della perdita di acqua, quale causa di maggiori consumi, ha trovato ulteriore riscontro nelle risultanze della prova per testi.
CO Ed infatti, nato a [...] [...] residente a [...]operaio presso ciclo Testimone_1 Pt_1
CO idrico da un anno e mezzo nel ciclo idrico, in dal 92
Il teste è stato sentito sui capitoli ammessi
Sul cap. 10) e sul doc 9: “Confermo il capitolo limitatamente al mio intervento avvenuto in data
23/12/2008 come da rapporto riportante il mio nome (doc 9.01), gli altri due sono stati fatti dai miei colleghi. Confermo di avere avvisato al momento del sopralluogo della perdita Parte_1
d'acqua. Nell'occasione ho visto che il contatore girava ed ho chiesto alla cliente se avessero i rubinetti aperti. Mi hanno risposto, non ricordo chi, che erano chiusi, pertanto ho riferito una perdita” CO
verificatore fiscale dal 1991 Tes_2
Il teste è stato sentito sui capitoli ammessi
Sul cap .10) e sul 9.02 “Confermo il capitolo limitatamente al mio sopralluogo del 16/12/2009 come da documento 9.02 presso la sede di ove ho verificato il contatore dell'acqua che attestava Parte_1
consumi elevati. Ho avvisato il cliente , non mi ricordo con chi ho parlato, della Parte_1 probabile perdita e di verificare i suoi impianti” CO NC , tecnico operaio ciclo idrico dal 01/09/1991, ha riferito: sul cap .10 e sul Testimone_3 doc 9: “Ho compilato io il documento che mi viene mostrato. E' un rapportodi lavoro con la risposta della verifica, Ho avvisato Brescia service, non mi ricordo con chi ho parlato comunque con la persona che mi ha fatto entrare nella proprietà, del forte consumo rispetto ai periodi precedenti e quindi di una probabile perdita di acqua.”
Da tali univoche risultanze emerge che è stata informata del problema afferente la Parte_1 perdita d'acqua, sia attraverso la notifica di avvisi, sia verbalmente dai tecnici del ciclo idrico.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è dirimente la violazione dell'obbligo di diligenza dell'utente rispetto all' obblighi di controllo e manutenzione periodica.
Laddove il somministrato avesse controllato regolarmente il funzionamento del serbatoio adempiendo, quindi, ai doveri di manutenzione dello stesso, l'eccesso dei consumi sarebbe stato plausibilmente evitato e, in ogni caso, “quest'obbligo doveva comunque ritenersi decisivo rispetto alle speculari obbligazioni riferibili alla società erogante, sia in termini di buona fede che ai sensi dello specifico contratto (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 20944 del 23 luglio 2025).
pagina 3 di 4 Non è possibile portare in compensazione il credito di Euro 1.585,86 per somme versate in favore di a titolo di iva sulla tariffa di igiene ambientale non essendo stato sufficientemente CP_1
pagato.
Il decreto ingiuntivo andrà, pertanto, revocato e la dovrà essere condannata al Parte_1 pagamento dell'importo di € 5.913,67 oltre interessi come per legge.
L'esito della causa giustifica la compensazione per un mezzo delle spese, ponendo la parte residua a carico di secondo il princio della soccombenza. Parte_1
Dette spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€5.913,67) ai sensi del DM n.
55/2014 (valori medi).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4239/2021 emesso dal Tribunale di Brescia il 12 novembre 2021; condanna al pagamento, in favore di al pagamento di € 5.913,67 oltre Parte_1 CP_1
interessi come per legge.
Compensa per un mezzo le spese legali ponendo, a carico di la parte residua di Parte_1 dette spese liquidate per l'intero in € 5.077 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 23.12.2025
Il giudice
RA GO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato RA
GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 284/2022 promossa da:
(avv.to Aletto Francesco) Parte_1
contro
(avv.to Moroti Giorgio) COroparte_1
All'udienza dell'11.12.2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi del disposto di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Società ha proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 4239/2021 del Parte_1
12 novembre 2021 emesso dal Tribunale di Brescia, notificato in data 22.11.2021, con cui veniva ingiunto il pagamento alla società ella somma di € 19.668,45, oltre interessi COroparte_1
e spese, per forniture di acqua di cui alla fattura n. 200790801638263 del 2.8.2007 e n.
201090803497275 del 14.10.2010
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito.
Nel merito deduceva:
- l'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 200790801638263 del 02.08.2007, sul presupposto che i consumi addebitati in detta fattura non sarebbero stati rilevati da alcun misuratore (essendo quello nella detenzione di “rotto”) ma sarebbero stati Parte_1 ricavati per detrazione dai “consumi rilevati dai contatori (cd. divisionali) degli altri utenti”;
pagina 1 di 4 - l'inesistenza del credito portato dalla fattura n. 201090803497275 del 14.12.2010, sul presupposto che i consumi addebitati in detta fattura sarebbero abnormi, non attendibili ed incoerenti con quelli rilevati negli anni precedenti;
- l'impossibilità di qualificare la missiva del 09.11.2015 come riconoscimento di debito, costituendo la medesima soltanto il riscontro ad una proposta transattiva pervenuta dalla stessa
CP_1
- l'esistenza di un proprio controcredito, opposto in compensazione, derivante dalla corresponsione ad di somme non dovute (id est l'iva sulla tariffa di igiene CP_1
ambientale).
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda dell'ingiungente perché infondata e comunque prescritta, sia quanto al capitale che agli interessi.
In via subordinata, datosi atto del pagamento da parte di in data 17.12.2021 dell'importo di € Pt_1
4.299,93, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta compensazione del residuo credito che in denegata CO ipotesi dovesse essere ritenuto dal giudice con il debito di nei confronti di per Parte_1 restituzione dell'iva sulla tariffa di igiene urbana indebitamente richiesta e percepita nella misura di €
1.585,86
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il CP_1
rigetto.
L'opposizione è parzialmente fondata.
La fattura del 2.08.2007 dell'importo di € 14.633,85 è riferita ai consumi dal 27/11/2006 al
05/06/2007.
Il suddetto importo risulta rettificato a seguito della nota di credito n. 200790801645807 del
03.08.2007 con cui dopo aver riportato il riepilogo delle forniture di acqua per vari CP_1
periodi, tra cui anche quello oggetto della predetta fattura del 2.08.2007, ha provveduto alla ridistribuzione dei consumi già addebitati nella fattura n. 200790801638263 del 02.08.2007, nel maggior periodo 25.11.2004-05.06.2007 ed ha stornato l'importo da rimborsare di € 3.489,50.
Ciò posto, il credito portato dalla fattura n. 200790801638263 del 02.08.2007 è prescritto.
Ed infatti, ai sensi del 2948 cc la prescrizione è quinquennale trattandosi di un credito periodico.
Tutti gli atti interruttivi valorizzati dalla parte opposta sono intervenuto a partire dal 2015 allorquando il termine di prescrizione era già irrimediabilmente spirato.
Quanto alla fattura n. 201090803497275 del 14.12.2010, portante un credito di € 5.913,67 relativo ai consumi di acqua assorbiti da nel periodo 03.06.2010-19.11.2010, parte opponente ne Parte_1 ha contestato la debenza sul presupposto dell'abnormità dei consumi registrati.
pagina 2 di 4 In realtà, parte opposta ha allegato tre avvisi di perdita consumo.
Il dato fattuale della perdita di acqua, quale causa di maggiori consumi, ha trovato ulteriore riscontro nelle risultanze della prova per testi.
CO Ed infatti, nato a [...] [...] residente a [...]operaio presso ciclo Testimone_1 Pt_1
CO idrico da un anno e mezzo nel ciclo idrico, in dal 92
Il teste è stato sentito sui capitoli ammessi
Sul cap. 10) e sul doc 9: “Confermo il capitolo limitatamente al mio intervento avvenuto in data
23/12/2008 come da rapporto riportante il mio nome (doc 9.01), gli altri due sono stati fatti dai miei colleghi. Confermo di avere avvisato al momento del sopralluogo della perdita Parte_1
d'acqua. Nell'occasione ho visto che il contatore girava ed ho chiesto alla cliente se avessero i rubinetti aperti. Mi hanno risposto, non ricordo chi, che erano chiusi, pertanto ho riferito una perdita” CO
verificatore fiscale dal 1991 Tes_2
Il teste è stato sentito sui capitoli ammessi
Sul cap .10) e sul 9.02 “Confermo il capitolo limitatamente al mio sopralluogo del 16/12/2009 come da documento 9.02 presso la sede di ove ho verificato il contatore dell'acqua che attestava Parte_1
consumi elevati. Ho avvisato il cliente , non mi ricordo con chi ho parlato, della Parte_1 probabile perdita e di verificare i suoi impianti” CO NC , tecnico operaio ciclo idrico dal 01/09/1991, ha riferito: sul cap .10 e sul Testimone_3 doc 9: “Ho compilato io il documento che mi viene mostrato. E' un rapportodi lavoro con la risposta della verifica, Ho avvisato Brescia service, non mi ricordo con chi ho parlato comunque con la persona che mi ha fatto entrare nella proprietà, del forte consumo rispetto ai periodi precedenti e quindi di una probabile perdita di acqua.”
Da tali univoche risultanze emerge che è stata informata del problema afferente la Parte_1 perdita d'acqua, sia attraverso la notifica di avvisi, sia verbalmente dai tecnici del ciclo idrico.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, è dirimente la violazione dell'obbligo di diligenza dell'utente rispetto all' obblighi di controllo e manutenzione periodica.
Laddove il somministrato avesse controllato regolarmente il funzionamento del serbatoio adempiendo, quindi, ai doveri di manutenzione dello stesso, l'eccesso dei consumi sarebbe stato plausibilmente evitato e, in ogni caso, “quest'obbligo doveva comunque ritenersi decisivo rispetto alle speculari obbligazioni riferibili alla società erogante, sia in termini di buona fede che ai sensi dello specifico contratto (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 20944 del 23 luglio 2025).
pagina 3 di 4 Non è possibile portare in compensazione il credito di Euro 1.585,86 per somme versate in favore di a titolo di iva sulla tariffa di igiene ambientale non essendo stato sufficientemente CP_1
pagato.
Il decreto ingiuntivo andrà, pertanto, revocato e la dovrà essere condannata al Parte_1 pagamento dell'importo di € 5.913,67 oltre interessi come per legge.
L'esito della causa giustifica la compensazione per un mezzo delle spese, ponendo la parte residua a carico di secondo il princio della soccombenza. Parte_1
Dette spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€5.913,67) ai sensi del DM n.
55/2014 (valori medi).
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4239/2021 emesso dal Tribunale di Brescia il 12 novembre 2021; condanna al pagamento, in favore di al pagamento di € 5.913,67 oltre Parte_1 CP_1
interessi come per legge.
Compensa per un mezzo le spese legali ponendo, a carico di la parte residua di Parte_1 dette spese liquidate per l'intero in € 5.077 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 23.12.2025
Il giudice
RA GO
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