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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2577/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19456/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013574245502 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella indicata in epigrafe, ricevuta quale erede di Nominativo_1 e relativa ad omessa pagamento credito giudiziario.
A sostegno del ricorso deduceva di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Si costituiva Agenzia Entrate – CO contestando il ricorso e deducendo che la notifica della cartella non era un atto esecutivo e non rientrava nel divieto di esecuzione forzata sui beni ereditari, sussistente durante o all'esito della procedura di liquidazione.
Contestava inoltre la prospettata incapienza del patrimonio dell'erede, essendo riscontrabili altri beni
(immobili, titoli e somme di denaro), come riportato nell'inventario depositato in giudizio da controparte.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Invero, l'accettazione con beneficio d'inventario non impedisce al Fisco di emettere una cartella o un accertamento, ma limita l'efficacia del titolo, nel senso che la cartella è valida nei limiti del valore dei beni pervenuti all'erede a titolo di successione. Se la cartella non contiene questa limitazione, la cartella non è legittimamente emessa e notificata all'erede.
L'esistenza del beneficio d'inventario è immediatamente eccepibile, stante la menzionata separazione del patrimonio dell'erede da quello del defunto.
Deve precisarsi che, a differenza del diritto civile, nel sistema della riscossione tributaria la cartella di pagamento svolge, contemporaneamente, due funzioni, essendo l'atto con cui viene portato a conoscenza il titolo e contenendo l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali l'Agente della CO può procedere direttamente al pignoramento.
Se la cartella non specifica il limite di responsabilità derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario,
l'atto è viziato, minacciando l'aggressione del patrimonio personale dell'erede, il quale ha un interesse attuale e concreto a ricorrere avverso la cartella notificata senza la clausola intra vires;
peraltro, l'ente creditore potrebbe iscrivere un fermo amministrativo sull'auto personale o un'ipoteca su beni personali, che colpirebbero il patrimonio dell'erede "beneficiato".
Ne consegue che, benchè la cartella non costituisca atto di esecuzione forzata, si presenta come atto impositivo-esecutivo verso il patrimonio personale dell'erede.
L'accettazione con beneficio d'inventario rende illegittima la cartella priva della espressa limitazione della responsabilità dell'erede nei limiti dell'attivo ereditario, e la ricorrente ha interesse a dedurre l'esistenza di tale limitazione prima dell'avvio di misure cautelari o esecutive.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400, oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GENOVESE ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19456/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250013574245502 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella indicata in epigrafe, ricevuta quale erede di Nominativo_1 e relativa ad omessa pagamento credito giudiziario.
A sostegno del ricorso deduceva di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Si costituiva Agenzia Entrate – CO contestando il ricorso e deducendo che la notifica della cartella non era un atto esecutivo e non rientrava nel divieto di esecuzione forzata sui beni ereditari, sussistente durante o all'esito della procedura di liquidazione.
Contestava inoltre la prospettata incapienza del patrimonio dell'erede, essendo riscontrabili altri beni
(immobili, titoli e somme di denaro), come riportato nell'inventario depositato in giudizio da controparte.
All'udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Invero, l'accettazione con beneficio d'inventario non impedisce al Fisco di emettere una cartella o un accertamento, ma limita l'efficacia del titolo, nel senso che la cartella è valida nei limiti del valore dei beni pervenuti all'erede a titolo di successione. Se la cartella non contiene questa limitazione, la cartella non è legittimamente emessa e notificata all'erede.
L'esistenza del beneficio d'inventario è immediatamente eccepibile, stante la menzionata separazione del patrimonio dell'erede da quello del defunto.
Deve precisarsi che, a differenza del diritto civile, nel sistema della riscossione tributaria la cartella di pagamento svolge, contemporaneamente, due funzioni, essendo l'atto con cui viene portato a conoscenza il titolo e contenendo l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni, decorsi i quali l'Agente della CO può procedere direttamente al pignoramento.
Se la cartella non specifica il limite di responsabilità derivante dall'accettazione con beneficio d'inventario,
l'atto è viziato, minacciando l'aggressione del patrimonio personale dell'erede, il quale ha un interesse attuale e concreto a ricorrere avverso la cartella notificata senza la clausola intra vires;
peraltro, l'ente creditore potrebbe iscrivere un fermo amministrativo sull'auto personale o un'ipoteca su beni personali, che colpirebbero il patrimonio dell'erede "beneficiato".
Ne consegue che, benchè la cartella non costituisca atto di esecuzione forzata, si presenta come atto impositivo-esecutivo verso il patrimonio personale dell'erede.
L'accettazione con beneficio d'inventario rende illegittima la cartella priva della espressa limitazione della responsabilità dell'erede nei limiti dell'attivo ereditario, e la ricorrente ha interesse a dedurre l'esistenza di tale limitazione prima dell'avvio di misure cautelari o esecutive.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 400, oltre oneri accessori se dovuti