Art. 342.
(Segnalazioni abusive).
Chiunque compie segnalazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche e simili, vietate a norma di legge, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
La reclusione e' fino a cinque anni, se dal fatto e' derivato danno o pericolo.
(Segnalazioni abusive).
Chiunque compie segnalazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche e simili, vietate a norma di legge, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
La reclusione e' fino a cinque anni, se dal fatto e' derivato danno o pericolo.