CASS
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 6094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6094 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SA AD, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CA ON;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha riqualificato il reato ascritto a AD SA ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a lui inflitta e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con la sentenza di primo grado, nel resto confermata. 2. Avverso tale sentenza ha proposito ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6094 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 04/12/2025 2 2.1. Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di appello illegittimamente rigettato l’istanza di rinvio presentata all’udienza del 18/04/2025 per concomitante impegno professionale del difensore. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, nonostante la relativa questione non fosse stata devoluta alla sua cognizione, per difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, e, quindi, in violazione del divieto di reformatio in pejus. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’art. 420-ter cod. proc. pen. stabilisce, al comma 5, che il giudice rinvia l’udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato». L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, citato, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912). È stato, altresì, precisato che, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di differimento, il giudice deve comunque valutare nel merito l'urgenza del procedimento concomitante e il carattere eventualmente dilatorio dell'istanza stessa, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore, il quale gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio, e ciò al fine di evitare che, attraverso la proposizione dell'istanza ad uno piuttosto che all'altro dei due organi giudiziari che tengono udienza lo stesso giorno, la difesa possa 3 scegliere quale procedimento debba essere trattato e quale invece debba essere rinviato (così, in termini, Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, Rv. 270330 – 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo non sussistenti le condizioni per il differimento dell’udienza sia perché il concomitante impegno professionale, presso la Corte di appello di Catania, era sorto all'udienza del 10 aprile 2025, in cui il difensore aveva omesso di rappresentare che, nella stessa data, era già stata fissata l’udienza innanzi alla Corte di appello di Roma, sia perché, nell'istanza di rinvio, il difensore non ha esplicitato le ragioni dell'impossibilità di chiedere un rinvio nel diverso procedimento innanzi alla Corte di appello di Catania. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. L’art. 597 cod. proc. pen., al comma 1, prevede che «l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»; il successivo comma 3 stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado»; infine, il comma 5 prevede che «con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti;
può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale». 2.2. In ordine alla possibilità per il giudice di appello di revocare, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. per l'esistenza di una causa ostativa, ignota al giudice di primo grado e nota, però, a quello di appello, si era creato un contrasto in giurisprudenza, risolto dalle Sezioni unite con sentenza n. 36460 del 30/05/2024, NG (Rv. 287004 – 01). All’orientamento che privilegiava l’interpretazione letterale dell’art. 597 cod. proc. pen. e, quindi, non riteneva possibile revocare benefici già concessi ove l’appellante fosse il solo imputato se ne contrapponeva, infatti, un altro, che valorizzava la natura dichiarativa della revoca ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen. 4 Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, rilevato che il perimetro della cognizione del giudice di appello è fissato dall’impugnazione, o dalle impugnazioni, in applicazione del principio devolutivo stabilito dall’art. 597, comma 1, sopra riportato. Per questo «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell’ambito della materia devoluta con l’atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante. Una volontà legislativa di attribuire in questa materia una cognizione extra devolutum non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possono essere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa del provvedimento che rilevi l’esistenza di cause ostative alla concessione, e revochi pertanto il beneficio». Hanno, quindi, ritenuto che, in presenza di una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen. ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, a quest’ultimo sia precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo, precisando, altresì, che laddove non sia stata espressa alcuna valutazione in merito, neppure implicita, è legittima la revoca in sede esecutiva. 3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non essendo stato devoluto al giudice di appello il giudizio sulla sospensione condizionale della pena, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, non aveva il potere di revocare d’ufficio tale beneficio. Sul punto, dunque, la sentenza va annullata con eliminazione della revoca della sospensione condizionale della pena. L’annullamento va disposto senza rinvio, non essendo possibile, in fase di cognizione, un diverso epilogo processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA ON RL Di AN
udita la relazione svolta dal consigliere CA ON;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Simone Perrelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha riqualificato il reato ascritto a AD SA ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena a lui inflitta e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con la sentenza di primo grado, nel resto confermata. 2. Avverso tale sentenza ha proposito ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6094 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 04/12/2025 2 2.1. Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di appello illegittimamente rigettato l’istanza di rinvio presentata all’udienza del 18/04/2025 per concomitante impegno professionale del difensore. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 168 cod. pen. in quanto la Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, nonostante la relativa questione non fosse stata devoluta alla sua cognizione, per difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, e, quindi, in violazione del divieto di reformatio in pejus. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’art. 420-ter cod. proc. pen. stabilisce, al comma 5, che il giudice rinvia l’udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato». L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, citato, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262912). È stato, altresì, precisato che, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di differimento, il giudice deve comunque valutare nel merito l'urgenza del procedimento concomitante e il carattere eventualmente dilatorio dell'istanza stessa, tenuto conto dell'obbligo di diligenza gravante sul difensore, il quale gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla mancata trattazione del giudizio, e ciò al fine di evitare che, attraverso la proposizione dell'istanza ad uno piuttosto che all'altro dei due organi giudiziari che tengono udienza lo stesso giorno, la difesa possa 3 scegliere quale procedimento debba essere trattato e quale invece debba essere rinviato (così, in termini, Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, Rv. 270330 – 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo non sussistenti le condizioni per il differimento dell’udienza sia perché il concomitante impegno professionale, presso la Corte di appello di Catania, era sorto all'udienza del 10 aprile 2025, in cui il difensore aveva omesso di rappresentare che, nella stessa data, era già stata fissata l’udienza innanzi alla Corte di appello di Roma, sia perché, nell'istanza di rinvio, il difensore non ha esplicitato le ragioni dell'impossibilità di chiedere un rinvio nel diverso procedimento innanzi alla Corte di appello di Catania. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 2.1. L’art. 597 cod. proc. pen., al comma 1, prevede che «l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti»; il successivo comma 3 stabilisce che «quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado»; infine, il comma 5 prevede che «con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti;
può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale». 2.2. In ordine alla possibilità per il giudice di appello di revocare, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. per l'esistenza di una causa ostativa, ignota al giudice di primo grado e nota, però, a quello di appello, si era creato un contrasto in giurisprudenza, risolto dalle Sezioni unite con sentenza n. 36460 del 30/05/2024, NG (Rv. 287004 – 01). All’orientamento che privilegiava l’interpretazione letterale dell’art. 597 cod. proc. pen. e, quindi, non riteneva possibile revocare benefici già concessi ove l’appellante fosse il solo imputato se ne contrapponeva, infatti, un altro, che valorizzava la natura dichiarativa della revoca ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen. 4 Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, rilevato che il perimetro della cognizione del giudice di appello è fissato dall’impugnazione, o dalle impugnazioni, in applicazione del principio devolutivo stabilito dall’art. 597, comma 1, sopra riportato. Per questo «il giudice di appello si pronuncia ordinariamente nell’ambito della materia devoluta con l’atto di impugnazione e conosce fuori dei punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti a condizione che la legge estenda specificamente il suo ambito cognitivo oltre i confini segnati dalla parte impugnante. Una volontà legislativa di attribuire in questa materia una cognizione extra devolutum non è desumibile dalle peculiarità degli aspetti che possono essere a tal fine valorizzati, ossia la pretesa natura meramente dichiarativa del provvedimento che rilevi l’esistenza di cause ostative alla concessione, e revochi pertanto il beneficio». Hanno, quindi, ritenuto che, in presenza di una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, ex art. 164, comma 4, cod. proc. pen. ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, a quest’ultimo sia precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo, precisando, altresì, che laddove non sia stata espressa alcuna valutazione in merito, neppure implicita, è legittima la revoca in sede esecutiva. 3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non essendo stato devoluto al giudice di appello il giudizio sulla sospensione condizionale della pena, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, non aveva il potere di revocare d’ufficio tale beneficio. Sul punto, dunque, la sentenza va annullata con eliminazione della revoca della sospensione condizionale della pena. L’annullamento va disposto senza rinvio, non essendo possibile, in fase di cognizione, un diverso epilogo processuale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di revoca della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA ON RL Di AN