Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 6094
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale

    La Corte di appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per il differimento dell'udienza, sia perché l'impegno professionale era sorto in data successiva alla fissazione dell'udienza a Roma senza che ciò fosse stato comunicato, sia perché il difensore non aveva esplicitato le ragioni dell'impossibilità di chiedere un rinvio nel diverso procedimento.

  • Accolto
    Revoca della sospensione condizionale della pena in assenza di impugnazione del pubblico ministero

    La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite, in quanto, non essendo stato devoluto al giudice di appello il giudizio sulla sospensione condizionale della pena in difetto di impugnazione del pubblico ministero, non aveva il potere di revocarla d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 6094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6094
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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