CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18799 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 maggio 2022 dalla Corte di appello di Messina, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva condannato ZZ VA per più episodi di minacce, posti in continuazione tra loro - ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, confermando, tuttavia, le statuizioni Penale Sent. Sez. 5 Num. 18799 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 27/01/2023 civili disposte dal giudice di primo grado in favore della parte civile TI KA James. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 1 e 12 d.lgs. n. 36 del 2018 e 337 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che mancherebbe la necessaria condizione di procedibilità, atteso che la sottoscrizione apposta in calce alla querela presentata dall'avv. Donatella Maio, nell'interesse di TI CA James, sarebbe priva della necessaria autenticazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che, in mancanza di una valida querela, la condizione di procedibilità - resa necessaria dal d.lgs. n. 36 del 2018 - potesse comunque considerarsi soddisfatta dalla costituzione di parte civile, con la quale la persona offesa aveva comunque espresso la propria volontà di punizione dell'imputato per i fatti oggetto di processo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 159 cod. pen. e 83 decreto-legge n. 18 del 2020. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado, emessa il 3 novembre 2020. A parere del ricorrente, non sarebbe corretto il calcolo di 211 giorni di sospensione del corso della prescrizione effettuato dalla Corte di appello, che ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione scadesse proprio il giorno in cui era stata emessa la sentenza di primo grado. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 177 e ss. cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità relativa all'omessa notifica all'imputato dei verbali delle udienze del 14 febbraio, del 9 maggio, dell'Il luglio, del 12 settembre e del 10 dicembre 2019. Rappresenta che la Corte di appello ha rigettato l'eccezione, sostenendo che i verbali di udienza del 14 febbraio e del 9 maggio 2019 risultavano debitamente notificati all'imputato. Tale affermazione, a parere del ricorrente, si porrebbe in contrasto con le stesse ordinanze emesse dal giudice di primo grado il 9 maggio, 1'11 luglio e il 10 dicembre 2019, nelle quali si dava atto della mancata notifica dei verbali, disponendosene la rinnovazione. 2 2.4. Con un quarto motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 511 e 192 cod. proc. pen. Con una prima censura, contesta l'utilizzazione per la decisione della querela, attesa la nullità di tale atto, essendo la sottoscrizione della persona offesa priva della necessaria autenticazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'atto utilizzabile, a seguito del consenso prestato dalle parti, poiché l'atto era nullo e tale nullità era stata eccepita dalla difesa. Con una seconda censura, contesta l'attendibilità delle dichiarazioni contenute nella querela, che sarebbero anche prive di adeguato riscontro. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza. 4. L'avv. Alessandro Campo, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero di rigettarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha correttamente rilevato che il difetto della querela era irrilevante poiché la condizione di procedibilità, resa necessaria dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, poteva ritenersi adeguatamente soddisfatta dalla persistente costituzione di parte civile, con la quale la persona offesa aveva comunque espresso la propria volontà di punizione dell'imputato per i fatti oggetto di processo. Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale << ... la persistente costituzione di parte civile, coltivata ... anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela da parte del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mimlek, Rv. 276540; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). 1.2. Il secondo motivo è fondato. Va premesso che: in considerazione dell'epoca di commissione dei fatti, per determinare il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione, occorre far 3 riferimento alla data di commissione dei singoli episodi criminosi;
in base all'imputazione, le minacce sarebbero state commesse il 6 e il 7 ottobre 2012 e in altra data, anteriore al 3 gennaio 2013 (data di presentazione della querela). Dalla sentenza di appello, emerge che la terza minaccia sarebbe stata commessa «qualche giorno» dopo le altre due. In mancanza di una prova certa in ordine alla data precisa della commissione della terza condotta criminosa, occorre far riferimento al costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente» (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983). In coerenza con tale orientamento, in mancanza di una prova certa relativa alla data di commissione della terza minaccia, essa deve essere considerata come commessa il 9 ottobre 2012, ossia due giorni dopo la commissione della precedente condotta criminosa. Dagli atti risultano le seguenti sospensioni del corso della prescrizione: giorni 24, dal 7 settembre al 10 ottobre 2018, per legittimo impedimento del difensore;
giorni 63, per legittimo impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza del 14 febbraio 2019 (certificato medico con prognosi di tre giorni); giorni 63, dall'udienza del 9 maggio a quella dell'Il luglio 2019, per l'adesione del difensore allo "sciopero" degli avvocati;
giorni 64 per il rinvio dell'udienza del 6 aprile 2020, dovuto all'emergenza pandemica da Covid-19. Va, tuttavia, rilevato che la sospensione di 63 giorni, dall'udienza del 9 maggio all'udienza dell'Il luglio 2019, non può essere considerata legittima, atteso che il processo era stato rinviato non solo per l'adesione del difensore allo "sciopero" degli avvocati, ma anche per problemi di istaurazione del contraddittorio, poiché l'imputato non aveva ancora ricevuto la notifica dell'avviso del rinvio dell'udienza del 14 febbraio al 9 maggio 2019. Al riguardo, deve essere ribadito il principio già espresso da questa Corte (in relazione a una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo "sciopero" degli avvocati), secondo il quale «in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del 4 corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533; cfr. anche Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, Di Muro, Rv. 278523). Nel caso in esame, pertanto, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) risulta correttamente sospeso solo per 151 giorni. La minaccia più recente, essendo stata commmessa il 9 ottobre 2012 e tenendo conto del periodo complessivo di sospensione pari a 151 giorni, si è estinta per prescrizione già il 4 settembre 2020, prima della sentenza di primo grado, che è stata pronunciata il 3 novembre 2020. Le altre due minacce si sono estinte ancora prima: rispettivamente il 10 e il 2 settembre 2020. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e le statuizioni civili, conseguentemente, devono essere revocate. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti (il cui esame è consentito, essendo stata sollevata questione di carattere processuale) risulta che: l'udienza del 14 febbraio 2019 è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 9 maggio 2019; i verbali delle udienze del 14 febbraio e del 9 maggio 2019, con l'avviso della data di rinvio del processo alla successiva udienza dell'il luglio 2019, sono stati notificati il 22 maggio 2019, a mani dell'imputato. Quest'ultimo, pertanto, aveva ricevuto regolare comunicazione dell'udienza dell'Il luglio 2019 e non aveva diritto ad alcuna altra comunicazione. La circostanza che, nelle udienze successive, il Tribunale disponeva ulteriori notifiche, che non si perfezionavano, non è rilevante, atteso che si trattava di notifiche aventi ad oggetto avvisi che non erano dovuti. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La querela con sottoscrizione non autenticata rimaneva un atto scritto, che, sebbene privo di uno dei requisiti necessari a costituire la condizione di procedibilità, nondimeno, al pari di qualsiasi atto o documento, poteva essere acquisito col consenso delle parti. La censura relativa all'attendibilità delle dichiarazioni contenute nella querela è inammissibile, in quanto completamente versata in fatto. Va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni 5 differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso, il 27 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 maggio 2022 dalla Corte di appello di Messina, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva condannato ZZ VA per più episodi di minacce, posti in continuazione tra loro - ha dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato dovuta a prescrizione, confermando, tuttavia, le statuizioni Penale Sent. Sez. 5 Num. 18799 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 27/01/2023 civili disposte dal giudice di primo grado in favore della parte civile TI KA James. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 1 e 12 d.lgs. n. 36 del 2018 e 337 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che mancherebbe la necessaria condizione di procedibilità, atteso che la sottoscrizione apposta in calce alla querela presentata dall'avv. Donatella Maio, nell'interesse di TI CA James, sarebbe priva della necessaria autenticazione. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che, in mancanza di una valida querela, la condizione di procedibilità - resa necessaria dal d.lgs. n. 36 del 2018 - potesse comunque considerarsi soddisfatta dalla costituzione di parte civile, con la quale la persona offesa aveva comunque espresso la propria volontà di punizione dell'imputato per i fatti oggetto di processo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 159 cod. pen. e 83 decreto-legge n. 18 del 2020. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, il reato si sarebbe estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado, emessa il 3 novembre 2020. A parere del ricorrente, non sarebbe corretto il calcolo di 211 giorni di sospensione del corso della prescrizione effettuato dalla Corte di appello, che ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione scadesse proprio il giorno in cui era stata emessa la sentenza di primo grado. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 177 e ss. cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost. Contesta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità relativa all'omessa notifica all'imputato dei verbali delle udienze del 14 febbraio, del 9 maggio, dell'Il luglio, del 12 settembre e del 10 dicembre 2019. Rappresenta che la Corte di appello ha rigettato l'eccezione, sostenendo che i verbali di udienza del 14 febbraio e del 9 maggio 2019 risultavano debitamente notificati all'imputato. Tale affermazione, a parere del ricorrente, si porrebbe in contrasto con le stesse ordinanze emesse dal giudice di primo grado il 9 maggio, 1'11 luglio e il 10 dicembre 2019, nelle quali si dava atto della mancata notifica dei verbali, disponendosene la rinnovazione. 2 2.4. Con un quarto motivo, articolato in due censure, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 511 e 192 cod. proc. pen. Con una prima censura, contesta l'utilizzazione per la decisione della querela, attesa la nullità di tale atto, essendo la sottoscrizione della persona offesa priva della necessaria autenticazione. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'atto utilizzabile, a seguito del consenso prestato dalle parti, poiché l'atto era nullo e tale nullità era stata eccepita dalla difesa. Con una seconda censura, contesta l'attendibilità delle dichiarazioni contenute nella querela, che sarebbero anche prive di adeguato riscontro. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza. 4. L'avv. Alessandro Campo, per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero di rigettarlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha correttamente rilevato che il difetto della querela era irrilevante poiché la condizione di procedibilità, resa necessaria dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, poteva ritenersi adeguatamente soddisfatta dalla persistente costituzione di parte civile, con la quale la persona offesa aveva comunque espresso la propria volontà di punizione dell'imputato per i fatti oggetto di processo. Si tratta di una decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale << ... la persistente costituzione di parte civile, coltivata ... anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela da parte del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mimlek, Rv. 276540; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). 1.2. Il secondo motivo è fondato. Va premesso che: in considerazione dell'epoca di commissione dei fatti, per determinare il "dies a quo" di decorrenza del termine di prescrizione, occorre far 3 riferimento alla data di commissione dei singoli episodi criminosi;
in base all'imputazione, le minacce sarebbero state commesse il 6 e il 7 ottobre 2012 e in altra data, anteriore al 3 gennaio 2013 (data di presentazione della querela). Dalla sentenza di appello, emerge che la terza minaccia sarebbe stata commessa «qualche giorno» dopo le altre due. In mancanza di una prova certa in ordine alla data precisa della commissione della terza condotta criminosa, occorre far riferimento al costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente» (Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983). In coerenza con tale orientamento, in mancanza di una prova certa relativa alla data di commissione della terza minaccia, essa deve essere considerata come commessa il 9 ottobre 2012, ossia due giorni dopo la commissione della precedente condotta criminosa. Dagli atti risultano le seguenti sospensioni del corso della prescrizione: giorni 24, dal 7 settembre al 10 ottobre 2018, per legittimo impedimento del difensore;
giorni 63, per legittimo impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza del 14 febbraio 2019 (certificato medico con prognosi di tre giorni); giorni 63, dall'udienza del 9 maggio a quella dell'Il luglio 2019, per l'adesione del difensore allo "sciopero" degli avvocati;
giorni 64 per il rinvio dell'udienza del 6 aprile 2020, dovuto all'emergenza pandemica da Covid-19. Va, tuttavia, rilevato che la sospensione di 63 giorni, dall'udienza del 9 maggio all'udienza dell'Il luglio 2019, non può essere considerata legittima, atteso che il processo era stato rinviato non solo per l'adesione del difensore allo "sciopero" degli avvocati, ma anche per problemi di istaurazione del contraddittorio, poiché l'imputato non aveva ancora ricevuto la notifica dell'avviso del rinvio dell'udienza del 14 febbraio al 9 maggio 2019. Al riguardo, deve essere ribadito il principio già espresso da questa Corte (in relazione a una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo "sciopero" degli avvocati), secondo il quale «in tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del 4 corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533; cfr. anche Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, Di Muro, Rv. 278523). Nel caso in esame, pertanto, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) risulta correttamente sospeso solo per 151 giorni. La minaccia più recente, essendo stata commmessa il 9 ottobre 2012 e tenendo conto del periodo complessivo di sospensione pari a 151 giorni, si è estinta per prescrizione già il 4 settembre 2020, prima della sentenza di primo grado, che è stata pronunciata il 3 novembre 2020. Le altre due minacce si sono estinte ancora prima: rispettivamente il 10 e il 2 settembre 2020. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e le statuizioni civili, conseguentemente, devono essere revocate. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dagli atti (il cui esame è consentito, essendo stata sollevata questione di carattere processuale) risulta che: l'udienza del 14 febbraio 2019 è stata rinviata per legittimo impedimento dell'imputato all'udienza del 9 maggio 2019; i verbali delle udienze del 14 febbraio e del 9 maggio 2019, con l'avviso della data di rinvio del processo alla successiva udienza dell'il luglio 2019, sono stati notificati il 22 maggio 2019, a mani dell'imputato. Quest'ultimo, pertanto, aveva ricevuto regolare comunicazione dell'udienza dell'Il luglio 2019 e non aveva diritto ad alcuna altra comunicazione. La circostanza che, nelle udienze successive, il Tribunale disponeva ulteriori notifiche, che non si perfezionavano, non è rilevante, atteso che si trattava di notifiche aventi ad oggetto avvisi che non erano dovuti. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La querela con sottoscrizione non autenticata rimaneva un atto scritto, che, sebbene privo di uno dei requisiti necessari a costituire la condizione di procedibilità, nondimeno, al pari di qualsiasi atto o documento, poteva essere acquisito col consenso delle parti. La censura relativa all'attendibilità delle dichiarazioni contenute nella querela è inammissibile, in quanto completamente versata in fatto. Va ricordato che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni 5 differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deciso, il 27 gennaio 2023.