Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15234 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 15234/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.n Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 24419/00 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 30993 ---- Dott. Donato FIGURELLI Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Ud. 13/03/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: BR DA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ----- presso lo studio LEONE rappresentata e97, CO F difesa dall'avvocato GIAN CLEMENTE BENENTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO IN PI OT & TN SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato2003 1525 BRUNO GUIDA, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 109/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/07/00 - R.G. N. 214/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Corte di Appello di Milano la WE IN LA OT & TN Spa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 5/2/00 con la quale era stato dichiarato che il rapporto di lavoro di BR DA dal gennaio 1997 al dicembre 1998 era a tempo indeterminato e quindi che illegittimo era il licenziamento intimato in data 31/12/98, con condanna alla reintegrazione della ricorrente nel posto prima occupato, nonché al pagamento a titolo risarcitorio di cinque mensilità al parametro mensile di £ 3.570.000. L'appellata resisteva al gravame, ma la Corte d'Appello l'accoglieva rigettando l'originaria domanda, sul rilevo che non era emerso in giudizio l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la regolazione dell'attività della dipendente secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale. Quanto meno la metà del lavoro veniva, infatti, svolta dalla attrice all'esterno e l'unico elemento che era emerso consisteva nel fatto che la dirigente SC distribuiva il lavoro fra i vari "producer”, i quali peraltro a volte se lo dividevano fra di loro;
la SC si lamentava con l'attrice per il lavoro svolto, come era solita fare col 90% delle persone con cui lavorava. Non sussisteva quindi l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Di scarso valore ai fini della qualificazione del rapporto aveva l'orario di lavoro, perché la circostanza non era nel complesso provata sia per il lavoro esterno, che 1 per quello interno. Significativo, invece, era il fatto che la ricorrente non avesse mai chiesto ferie, permesso matrimoniale, oppure giustificato assenze per malattia. Alla medesima conclusione si perveniva col criterio tipologico. Alla continuità della prestazione, alla retribuzione fissa ed all'assenza di rischio (elementi che farebbero orientare per la natura subordinata del rapporto) si contrapponevano lo svolgimento dell'attività anche all'esterno, il difetto dell'assoggettamento, la mancanza di orario, che facevano invece orientare per l'autonomia del rapporto, che peraltro era stato inquadrato dalle parti come consulenza coordinata e continuativa e quindi nel secondo senso. Ogni altra questione era assorbita. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la lavoratrice, fondato su un solo motivo. Resiste la società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce la ricorrente che la sentenza è manchevole, perché omette di prendere in considerazione vari elementi: l'affermazione che non sarebbe emerso l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare è apodittica ed illogica;
l'attività di "producer" si svolge prevalentemente all'esterno, essendo diretta al coordinamento tra l'agenzia, il cliente ed il regista;
cosa che non esclude affatto la subordinazione. L'attività svolta dalla ricorrente non si è differenziata per nulla da quella svolta in precedenza nel periodo 2 in cui il rapporto era sicuramente subordinato;
la prestazione veniva iniziata in ufficio e proseguita fuori. La Corte d'Appello non ha tenuto conto delle risultanze probatorie e della peculiarità del rapporto, né della motivazione del primo giudice, che ha posto l'accento sul fatto che l'attività in concreto svolta è identica a quella delle colleghe che erano legate da contratti di lavoro subordinato;
né ha fornito il giudice del riesame adeguata spiegazione del fatto che si trattava della medesima prestazione svolta dalla ricorrente nel periodo precedente, quando il rapporto di lavoro era a termine ed era sicuramente subordinato. Il ricorso è infondato. La Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, e' l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuita' della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. In sede di legittimita' e' censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto, attraverso la valutazione delle 3 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 risultanze processuali, e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile” (Cass. n. 5960 del 5/6/99). Nel caso di specie, La Corte di Appello di Milano ha fatto un corretta applicazione di questo principio, valutando tutti gli elementi acquisiti al processo, sia quelli che farebbero orientare per la natura subordinata del rapporto (continuità della prestazione, retribuzione fissa, assenza di rischio) sia quelli che fanno orientare per la natura autonoma (svolgimento dell'attività anche all'esterno, difetto di assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mancanza di orario) e propende per la seconda soluzione anche in considerazione del fatto che le parti hanno inquadrato il rapporto come consulenza coordinata e continuata e quindi nel secondo senso. Si tratta di una valutazione di merito congruamente motivata e come tale incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensalespese. Roma 13 marzo 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Frances Makorom bylchal } IL CANCELLIERE Depositeto in Cancelleria N OTT. 2003 E R P 19001, CANCELLIERE 4