Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
-dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 279 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 12.05.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Vito n. 35, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Manna;
C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], residente in san Pietro in Guarano CP_1
(CS) alla contrada Terratelle, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Simona Arcuri;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con Parte_1
oramai cessata, e che dalla relazione è nata, a Cosenza in data 24.08.2024, la CP_1
figlia ha chiesto adottarsi i provvedimenti relativi all'affido, al Persona_1 collocamento ed al mantenimento della minore.
e, alternativamente, una volta il sabato una volta la domenica, e nel caso della domenica preferibilmente di mattina, con facoltà di aggiungere un ulteriore giorno previo avviso alla madre il giorno precedente.
Per quanto attiene al mantenimento della minore, le parti hanno concordato il versamento da parte del sig. della somma mensile di 350,00 euro da corrispondersi CP_1
entro il 5 di ogni mese ed il paritetico riparto delle spese straordinarie.
Si dà atto che la sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico, a seguito Parte_1 di espressa rinuncia da parte del sig. della propria quota parte, formalizzata CP_1
nel verbale di udienza.
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della figlia minore.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma