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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11523/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027137202000 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19673/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento 02820250027137202000 emessa in data 27/01/2025 e notificata in data 25/03/2025 a mezzo pec, in materia di bollo auto, relativo all'anno 2019 di importo pari ad Euro 494,04, eccependo la prescrizione del diritto e concludendo nei seguenti termini:
“-Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del credito sotteso dall'ingiunzione di pagamento n. 02820250027137202000 notificata in data 25/03/2025 a mezzo pec rispetto al tributo richiesto 2019;
- In ogni caso annullare l'ingiunzione di pagamento prot. n. 02820250027137202000 notificata a mezzo pec in data 25/03/2025, per intervenuto decorso del termine triennale;
- Condannare, infine, la convenuta alla soccombenza delle spese e competenze del giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, in combinato disposto con l'art. 96, 3° comma, c.p.c.”
Si costituiva la Regione Campania deducendo di avere correttamente notificato i due avvisi di accertamento sottesi e segnatamente l'avviso n. 964047544880 (notifica 30/08/2022) e n. 964213928273 (notifica
30/08/2022), relativi a tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposte.
Si costitutiva altresì l'ADER eccependo la correttezza del proprio operato e contestando che fosse maturata la prescrizione del credito, per cui chiedeva rigettarsi il ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile in quanto proposto nel termine di legge dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento – pacificamente avvenuta a mezzo pec il 25.3.2025 -, nel merito è infondato e deve essere rigettato.
Va invero rilevato che come dimostrato dall'ente impositore (Regione Campania) nel costituirsi in giudizio, lo stesso notificava alla parte, direttamente a mezzo servizio postale, i due avvisi di accertamento sottesi all'atto oggetto dell'odierno giudizio, segnatamente l'avviso n. 964047544880 e n. 964213928273 entrambi in data 30/08/2022,per cui il contribuente non poteva far valere per la prima volta in questa sede vizi di merito, quale la prescrizione del tributo, che aveva l'onere di far valere impugnando tempestivamente gli atti sottesi.
Considerato che
si verte in tema di tassa auto e che, come è noto, l'azione diretta al recupero della somma dovuta a titolo di tassa automobilistica si prescrive dopo tre anni dalla data in cui doveva avvenire il pagamento
(art. 3 D.L. 6 gennaio 1986 n.2 convertito in legge 7 marzo 1986, n.60), al 25.3.2025 neppure era maturata la prescrizione successiva assumendo quale dies a quo la data di notifica degli avvisi di accertamento
(30-8-2022).
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 120,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11523/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027137202000 TASSE AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19673/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento 02820250027137202000 emessa in data 27/01/2025 e notificata in data 25/03/2025 a mezzo pec, in materia di bollo auto, relativo all'anno 2019 di importo pari ad Euro 494,04, eccependo la prescrizione del diritto e concludendo nei seguenti termini:
“-Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del credito sotteso dall'ingiunzione di pagamento n. 02820250027137202000 notificata in data 25/03/2025 a mezzo pec rispetto al tributo richiesto 2019;
- In ogni caso annullare l'ingiunzione di pagamento prot. n. 02820250027137202000 notificata a mezzo pec in data 25/03/2025, per intervenuto decorso del termine triennale;
- Condannare, infine, la convenuta alla soccombenza delle spese e competenze del giudizio ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92, in combinato disposto con l'art. 96, 3° comma, c.p.c.”
Si costituiva la Regione Campania deducendo di avere correttamente notificato i due avvisi di accertamento sottesi e segnatamente l'avviso n. 964047544880 (notifica 30/08/2022) e n. 964213928273 (notifica
30/08/2022), relativi a tasse automobilistiche annualità 2019, non corrisposte.
Si costitutiva altresì l'ADER eccependo la correttezza del proprio operato e contestando che fosse maturata la prescrizione del credito, per cui chiedeva rigettarsi il ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile in quanto proposto nel termine di legge dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento – pacificamente avvenuta a mezzo pec il 25.3.2025 -, nel merito è infondato e deve essere rigettato.
Va invero rilevato che come dimostrato dall'ente impositore (Regione Campania) nel costituirsi in giudizio, lo stesso notificava alla parte, direttamente a mezzo servizio postale, i due avvisi di accertamento sottesi all'atto oggetto dell'odierno giudizio, segnatamente l'avviso n. 964047544880 e n. 964213928273 entrambi in data 30/08/2022,per cui il contribuente non poteva far valere per la prima volta in questa sede vizi di merito, quale la prescrizione del tributo, che aveva l'onere di far valere impugnando tempestivamente gli atti sottesi.
Considerato che
si verte in tema di tassa auto e che, come è noto, l'azione diretta al recupero della somma dovuta a titolo di tassa automobilistica si prescrive dopo tre anni dalla data in cui doveva avvenire il pagamento
(art. 3 D.L. 6 gennaio 1986 n.2 convertito in legge 7 marzo 1986, n.60), al 25.3.2025 neppure era maturata la prescrizione successiva assumendo quale dies a quo la data di notifica degli avvisi di accertamento
(30-8-2022).
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 120,00 in favore di ciascuna delle controparti costituite.