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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 14128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14128/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 2.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
MO
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Marco MO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Comune di Padova tra il Sig. e la Sig.ra in data 16.07.2016 annotato nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.148 parte 1 dell'anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pagina 1 di 4 pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
PIANO GENITORIALE PER I LI NO
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna Per_1 sita a Padova in via Sandelli 3.
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 1°, 2° e 3° week end del mese dal sabato mattino fino a domenica sera con rientro presso l'abitazione materna alle ore 21,00 salvo diverso accordo tra le parti, nonché due giorni anche non consecutivi durante la settimana in base alle reciproche esigenze di entrambi i genitori con possibilità di pernottamento presso il padre e accompagnamento a scuola al mattino successivo.
4/a. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
5. I congiunti in virtù dell'affido condiviso e paritario provvederanno direttamente al mantenimento del figlio minore secondo le proprie capacità senza necessità di previsione dell'assegno di mantenimento.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 6/b. le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'assegno unico universale, ad oggi ammontante ad €.233,50, sarà riscosso interamente dalla madre nell'interesse del figlio, mentre il padre si adopererà a fornire tutta la documentazione annualmente richiesta per l'aggiornamento dello stesso.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando al versamento di un assegno di mantenimento;
8. Entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici sorti in costanza di matrimonio e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, causa e ragione:
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile in data 16.7.2016 in Padova (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.148, parte 1, dell'anno 2016, che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 9.1.2011, che la convivenza Per_1 era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento di matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 21.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 17.11.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
*** pagina 3 di 4 Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.98/2025 in data 21/25.1.2025, passata in giudicato il 25.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non sono contrarie all'interesse del figlio minore
Nulla va statuito sulle spese, attesa la natura del procedimento e la comune difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 16.7.2016 in Padova (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.148, parte 1, dell'anno 2016;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 14128/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 2.12.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marco Parte_1 C.F._1
MO
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
Marco MO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato presso il Comune di Padova tra il Sig. e la Sig.ra in data 16.07.2016 annotato nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.148 parte 1 dell'anno 2016, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pagina 1 di 4 pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
PIANO GENITORIALE PER I LI NO
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna Per_1 sita a Padova in via Sandelli 3.
4. il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 1°, 2° e 3° week end del mese dal sabato mattino fino a domenica sera con rientro presso l'abitazione materna alle ore 21,00 salvo diverso accordo tra le parti, nonché due giorni anche non consecutivi durante la settimana in base alle reciproche esigenze di entrambi i genitori con possibilità di pernottamento presso il padre e accompagnamento a scuola al mattino successivo.
4/a. durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
5. I congiunti in virtù dell'affido condiviso e paritario provvederanno direttamente al mantenimento del figlio minore secondo le proprie capacità senza necessità di previsione dell'assegno di mantenimento.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 2 di 4 6/b. le spese per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'assegno unico universale, ad oggi ammontante ad €.233,50, sarà riscosso interamente dalla madre nell'interesse del figlio, mentre il padre si adopererà a fornire tutta la documentazione annualmente richiesta per l'aggiornamento dello stesso.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando al versamento di un assegno di mantenimento;
8. Entrambi i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici sorti in costanza di matrimonio e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, causa e ragione:
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del P.M.: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio civile in data 16.7.2016 in Padova (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.148, parte 1, dell'anno 2016, che dall'unione coniugale era nato il figlio in data 9.1.2011, che la convivenza Per_1 era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento di matrimonio.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 21.1.2025, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
Con note scritte depositate in data 17.11.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
*** pagina 3 di 4 Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.98/2025 in data 21/25.1.2025, passata in giudicato il 25.1.2025, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non sono contrarie all'interesse del figlio minore
Nulla va statuito sulle spese, attesa la natura del procedimento e la comune difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 16.7.2016 in Padova (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.148, parte 1, dell'anno 2016;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) nulla per le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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