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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. OR La VA, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 88/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Caulonia Email_1 C.F._1
Marina, alla via Brooklyn n. 3, presso lo studio dell'avvocato Maria Carmela MIRARCHI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec:
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato a Reggio Calabria, via Calabria n. 82, rappresentato e difeso dagli avvocati
AS AU e RI OS ADORNATO, giusta procura generale alle liti del
22.03.2024, al rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37875, pec: Per_1
E
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CONVENUTO
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato in data 11.01.2024, ha esposto che nell'anno Parte_1
2021, per il periodo dal 13.04.2021 al 31.12.2021, ha svolto attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura, con la qualifica di bracciante agricolo, per numero di 102 giornate,
Pag. 1 a 7 alle dipendenze della azienda agricola di CO GI PI, con sede in Camini, ottenendo per il suddetto anno l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza;
che, in data 21.03.2022, ha presentato, presso la competente sede CP_1
domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 stante il possesso dei requisiti per come si evince dalla documentazione allegata in atti
(estratto conto previdenziale e copia elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno
2021); che la predetta domanda è respinta dall' con lettera del 02.08 2022, con la seguente CP_1 motivazione: "titolare di partita Iva attiva e/o iscritto ad altra o ente previdenziale "; che detta reiezione deve considerarsi illegittima;
che il semplice possesso della partita IVA non esclude il diritto alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola, la quale cessa esclusivamente nel caso in cui venga fornita dall' la rigorosa prova dello svolgimento da CP_1 parte del ricorrente di una attività di lavoro autonomo in forma prevalente rispetto all'attività agricola dipendente, prova che nel caso di specie è del tutto mancante;
che sebbene titolare di
Partita Iva, non solo non è stato mai iscritto ad alcuna delle Gestioni per i Lavoratori
Autonomi o Gestione Separata, ma non ha, né nell'anno 2021 né negli anni precedenti, svolto alcuna attività di lavoro in proprio;
che per come si evince dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, e dai modelli CU 2020, 2021 e 2022, gli unici redditi di cui risulta essere titolare per gli anni dal 2019 al 2021, sono esclusivamente redditi da lavoro dipendente e assimilati, derivanti dall'attività di bracciante agricolo e dalla percezione di prestazioni a sostegno del reddito erogate dall che ha percepito per l'anno 2021 un CP_1 reddito da lavoro dipendente erogato dal proprio datore di lavoro, CO GI PI, pari ad € 5.482,30, per l'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente ed assimilato erogato dall' CP_1
pari ad € 5.873,3, per l'anno 2019 un reddito da lavoro dipendente erogato dal proprio datore di lavoro, , pari ad € 7.554,97 ed un reddito da lavoro dipendente ed Parte_2
assimilato erogato dall' pari ad € 1.723,80; che non è iscritto né nel registro delle imprese CP_1 che al repertorio economico amministrativo, per come risulta dal certificato di non iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio;
che avverso il provvedimento di reiezione ha proposto sia il riesame che il ricorso al Comitato Provinciale rimasti entrambi senza esito. Ha CP_1 pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante, previo accertamento dei requisiti di legge, alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 per numero 102 giornate;
2) conseguentemente e
Pag. 2 a 7 per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente delle somme così dovute a titolo di indennità di disoccupazione agricola oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della domanda al soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CAP, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' convenuto che ha CP_2 eccepito l'infondatezza della pretesa in quanto il ricorrente è risultato essere titolare di partita
IVA e come tale lavoratore autonomo ed ha rilevato che nel caso di specie risultano n.365 giornate di lavoro autonomo a fronte di n. 102 gg di lavoro come bracciante agricolo, per cui il primo risulta essere in misura superiore rispetto a quello dipendente. Ha pertanto così concluso: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - nel merito: respingere integralmente il ricorso presentato da perché infondato Parte_1
in fatto e in diritto e tutte le domande promosse;
- per l' effetto: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Presupposto per la percezione delle indennità in esame è l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
La domanda è fondata.
Giova ricordare in premessa che l'art. 32 legge 264 del 1949 prevede che: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno
Pag. 3 a 7 comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.”.
Va ricordata a tal fine la sequenza decadenziale applicabile alla materia in esame, che all'art. 7 della legge 533 del 1973, prevede che: “In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l' si sia CP_2 pronunciato”.
Ebbene, la disoccupazione agricola è un'indennità riconosciuta ai lavoratori impiegati in agricoltura e iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
La disoccupazione agricola spetta alle seguenti categorie di lavoratori: operai a tempo determinato, piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
La legge prevede che i lavoratori così individuati devono trovarsi nelle seguenti situazioni devono essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione ed inoltre devono aver maturato almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
È noto, inoltre, che per raggiungere i 102 contributi figurativi possono essere calcolati anche quelli relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Sul versante probatorio ciò si traduce in un'inversione dell'onere della prova, poiché spetta all'istante fornire idonea certificazione attestante lo svolgimento di attività di bracciante agricolo nei termini anzidetti.
Quanto detto si accompagna logicamente al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. ai sensi del quale: “Chi vuol far valer un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne
Pag. 4 a 7 costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
La norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse. Ne consegue che, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine al diritto all'indennità di disoccupazione e allo svolgimento dell'attività a carattere subordinato di bracciante agricolo.
Ebbene, la parte ricorrente ha prodotto l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli del comune di residenza di dal quale risulta che gli sono state riconosciute 102 giornate Pt_3 lavorative nell'anno 2021; l'estratto conto previdenziale emesso in data 13.10.2023; la
Certificazione Unica degli anni 2020, 2021, 2022; l'attestazione, rilasciata in data 07.12.2023, dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, che certifica la non iscrizione al registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo e la Certificazione della situazione reddituale, rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate, in data 07.11.2023, per gli anni d'imposta
2019, 2020 e 2021.
L'istituto convenuto, nel contestare la pretesa del ricorrente, ha eccepito che in capo allo stesso sono state riconosciute 365 giornate a titolo di lavoro autonomo in quanto titolare di partita IVA attiva a dimostrazione della prevalenza di tale tipo di attività rispetto a quella a carattere dipendente.
Occorre evidenziare che il solo possesso di partita Iva non osta al riconoscimento dell'indennità oggetto di causa, avendo peraltro il ricorrente dato riscontro in ordine al possesso dei requisiti necessari ai fini della suddetta.
Pag. 5 a 7 Ed infatti l' si è limitato a dedurre la titolarità di partita IVA in capo al ricorrente, CP_1
circostanza quest'ultima non sufficiente ad escluderne il diritto alla percezione dell'indennità richiesta. Inoltre, l'iscrizione che fa l' a titolo di giornate svolte per lavoro autonomo CP_2
è assolutamente presuntiva e sfornita di una base fattuale.
Da quanto sopra consegue dunque l'accoglimento del ricorso con condanna dell'istituto al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021.
Con riferimento al quantum si ritiene senz'altro di condividere la quantificazione operata dal ricorrente, non essendo stati contestati dalla parte resistente i conteggi allegati al ricorso se non in modo del tutto generico.
Sulle relative somme dovrà essere, altresì, corrisposta la maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo previsto dall'art. 16, c. 6
l. 412/1991 a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda di disoccupazione.
Pertanto, il ricorso è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 considerata la materia previdenziale trattata secondo lo scaglione di riferimento, visti i parametri minimi, esse vengono liquidate in complessivi €1.508,80, di cui
€1.312,00 per compensi e €196,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di alla percezione Parte_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, oltre accessori come indicati in parte motiva;
2.- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi CP_1
€1.508,80, di cui €1.312,00 per compensi e €196,80 per spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 12 dicembre 2025
Il Giudice
OR La VA
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