Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2004, n. 26093
CASS
Sentenza 6 maggio 2004

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L'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale a causa dell'esito positivo dell'affidamento in prova non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziario che resta circoscritta ai casi indicati dall'art. 687 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna deve dispiegare tutti i suoi effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2004, n. 26093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26093
    Data del deposito : 6 maggio 2004

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