Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
L'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale a causa dell'esito positivo dell'affidamento in prova non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziario che resta circoscritta ai casi indicati dall'art. 687 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna deve dispiegare tutti i suoi effetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2004, n. 26093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26093 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 06/05/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 753
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 18473/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM AR ES;
avverso la sentenza 8 novembre 2002 della Corte di appello di Trento. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 8 novembre 2002 la Corte di appello di Trento confermava la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di OM AR ES in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, a fini di spaccio, grammi 36, 698 di eroina, per complessive 447, 5 dosi droganti e 111, 9 dosi medie giornaliere. Secondo la Corte territoriale tutte le censure dedotte nei motivi di appello dovevano essere disattese:
a) quella incentrata sulla detenzione per uso personale della droga, sia per la quantità trovata in possesso della OM sia per le frequenti cessioni di stupefacenti accertate dagli appostamenti della polizia giudiziaria, l'ultima delle quali determinò il suo arresto in flagranza, sia per essere stato rinvenuto nell'abitazione dell'imputata, oltre al consistente quantitativo di droga sequestrato, anche gli armamentari in possesso della OM (ritagli di cellophane usato per creare gli involucri necessari per la cessione al minuto della droga);
b) quella basata sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il cui riconoscimento doveva considerarsi precluso da un precedente specifico nonché "dalle circostanze del fatto, indicative di una sua dedizione ai traffici (sicuramente anche condizionati dalla propria tossicodipendenza, che, però non è una scusante)", ivi compreso il quantitativo di droga detenuta;
c) quella relativa alla dedotta non imputabilità per vizio totale di mente, perché le allegazioni mediche richiamate non forniscono alcuna indicazione sul punto.
2. Ha proposto ricorso l'imputata articolando quattro ordini di motivi, coi quali deduce:
1) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della destinazione al consumo personale della droga sequestrata. Si contesta, più in particolare, alla sentenza denunciata di aver omesso di considerare il grado di tossicodipendenza della OM, tanto che il quantitativo di stupefacente sequestrato andava qualificato come provvista per il suo consumo.
2) Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
La Corte territoriale non avrebbe, anche qui, considerato il grave tasso di tossicodipendenza della ricorrente che avrebbe dovuto indurre a ritenere che parte della droga rinvenuta in possesso della OM era certamente destinata al suo consumo personale. 3) Violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente per essere stato diagnosticato alla OM un disturbo antisociale della personalità idoneo ad incidere in modo rilevante sulla capacità di determinare in piena autonomia le proprie azioni.
4) Violazione di legge e mancanza di motivazione nel punto in cui la sentenza denunciata ha ritenuto sussistente la recidiva specifica reiterata nonostante la pena per il reato di cui alla precedente condanna per violazione della legge sugli stupefacenti fosse stata dichiarata estinta in forza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Inoltre, non si sarebbe potuto tener conto delle condanne per assegno privo di copertura trattandosi di fattispecie depenalizzate nonché delle ulteriori condanne relativamente alle quali o era stata concessa la sospensione condizionale della pena o era stato applicato l'indulto.
2. Il ricorso è infondato.
Inammissibile deve, anzi tutto, ritenersi il primo motivo con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto che la droga rinvenuta in possesso della OM era destinata al suo consumo personale.
Il giudice a quo ha, infatti, a lungo rigorosamente argomentato come sia il quantitativo sia le concrete circostanze di fatto conducono ad escludere l'uso personale della sostanza, precisando che la ricorrente attingeva alle riserve custodite in casa per confezionare i quantitativi di volta in volta destinati ai tossicomani da rifornire presso le stazioni di servizio.
Privo di fondamento è il secondo motivo. Se è vero che il precedente penale specifico dell'imputata è, in sè, al di fuori dei parametri indicati dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4^ 9 aprile 1996, Nobile), è anche vero che il giudice a quo ha qualificato tale dato non isolatamente, ma quale elemento complementare rispetto alle modalità del fatto ed al quantitativo di sostanza detenuta, pure considerando lo stato di tossicodipendenza della OM.
Le censure sul punto avanzate si rivelano, dunque, ai limiti dell'ammissibilità, avendo la sentenza impugnata correttamente motivato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, le ragioni ostative alla concessione della richiesta circostanza attenuante.
Una identica sorte va assegnata la terzo motivo.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'intossicazione o lo stato di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere, è solo quella cronica, cioè quella che per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica (Sez. 1^, 9 marzo 1994, Bussi;
Sez. 6^, 24 maggio 1996, Corillo, Sez. 6^, 16 dicembre 2002, Borrelli;
Sez. 5^, 29 ottobre 2002, Dezi); cosicché lo stato di tossicodipendenza non costituisce, di per sè, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica (Sez. 6^, 22 dicembre 1998, Carlini). Al contempo, la malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la riduzione dell'imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell'agente; con la conseguenza deve ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere in un soggetto affetto solo da anomalie psichiche o da disturbi della personalità (Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Baldini;
Sez. 1^, 4 giugno 1991, Catalano;
Sez. 5^, 19 novembre 1997, Paesani). Pure l'ultimo motivo di ricorso - peraltro neppure dedotto in appello - è da ritenere manifestamente non fondato.
Effettivamente con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna è stata dichiarata estinta la pena e ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova, in relazione alla condanna per violazione dell'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Poiché, però, la cancellazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale deve ritenersi estranea all'effetto estintivo di cui all'art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, una simile pronuncia resta circoscritta ai casi indicati dall'art. 687 c.p.p.; con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna dispiegherà tutti i suoi effetti. Secondo la pressoché unanime dottrina, infatti, sarebbe illogico che l'autorità giudiziaria, in occasione di un nuovo reato commesso dall'ex affidato, dovesse ignorare la precedente condanna e così assicurare al reo una sorta di quasi impunita sol che questi mantenga buona condotta nei vari periodi di prova. Del resto, l'art. 58-bis della stessa legge n. 354 del 1975 impone di iscrivere nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione della misura in esame oltre che delle altre misure alternative alla detenzione. D'altro canto, la peculiarità della detta causa estintiva - e dei suoi effetti assolutamente incompatibili con l'irrilevanza della recidiva - è comprovata dalla giurisprudenza di questa Corte, costante nel senso che l'effetto dell'estinzione della pena, previsto dall'ultimo comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, quale conseguenza dell'effetto positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, deve essere rapportato alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria;
e ciò perché tale disposizione - nonostante la genericità dell'espressione usata ("l'effetto positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale") - non avendo riguardo specificamente agli effetti penali della condanna (a differenza di quanto risulta invece nel testo letterale dell'art. 178 c.p. sulla riabilitazione), deve essere interpretata alla luce dell'intera norma che, nei commi precedenti, fa riferimento alla sola pena detentiva (Sez. 1^, 27 settembre 1993, Lodigiani, Sez. 1^, 28 ottobre 1994, Cardosi, Sez. 1^, 11 gennaio 1995, Bellucci). Ciò considerato, manifestamente prive di fondamento si rivelano le ulteriori censure sollevate dalla OM sempre in punto di recidiva.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004