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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PA OR, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4952/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2959/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239031781462000 IVA-ALIQUOTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese con attribuzione. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha appellato la sentenza in epigrafe indicata di accoglimento del ricorso proposto dalla Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 09720239031781462000 di cui a plurime cartelle di pagamento per IVA, IRES ed IRAP anno 2011 eccependo di avere documentalmente comprovato la regolare notificazione degli atti impositivi nel primo grado di giudizio. Si è costituita parte appellata insistendo per il rigetto dell'impugnativa. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è limitata a censurare la gravata sentenza affermando soltanto che la documentazione versata in prime cure sarebbe dimostrativa del corretto iter notificatorio degli atti in contestazione, nulla argomentando in ordine a quanto evidenziato dal giudice di primo grado sia in riferimento alle quattro cartelle di pagamento, sia agli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale. In particolare, le quattro cartelle di pagamento risultano notificate con la procedura per irreperibilità relativa e recano nella relata la dizione: “per incerta ubicazione”, pur trattandosi di notifica presso la sede di una società, regolarmente iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma. Per le predette notifiche, dalla documentazione depositata da Ader, non emerge che la procedura notificatoria sia stata corretta. Parimenti, in relazione ad eventuali atti e/o azioni interruttivi dei termini di prescrizione, l'Agenzia sosteneva in prime cure di aver provveduto a notificare alla ricorrente plurimi provvedimenti di intimazione al pagamento, ma due di essi non sono mai stati depositati (essendo state reperite solo le relate che non consentivano di imputarle alle cartelle in contestazione), per un terzo è stato prodotto soltanto l'atto, ma non la prova della sua notificazione, e per un quarto trattasi di atto irregolarmente notificato con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta. Di conseguenza, non vi è prova idonea dell'interruzione del decorso dei termini prescrizionali di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in € 5.500,00 Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PA OR, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4952/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2959/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 04/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239031781462000 IVA-ALIQUOTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese con attribuzione. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha appellato la sentenza in epigrafe indicata di accoglimento del ricorso proposto dalla Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n. 09720239031781462000 di cui a plurime cartelle di pagamento per IVA, IRES ed IRAP anno 2011 eccependo di avere documentalmente comprovato la regolare notificazione degli atti impositivi nel primo grado di giudizio. Si è costituita parte appellata insistendo per il rigetto dell'impugnativa. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è limitata a censurare la gravata sentenza affermando soltanto che la documentazione versata in prime cure sarebbe dimostrativa del corretto iter notificatorio degli atti in contestazione, nulla argomentando in ordine a quanto evidenziato dal giudice di primo grado sia in riferimento alle quattro cartelle di pagamento, sia agli atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale. In particolare, le quattro cartelle di pagamento risultano notificate con la procedura per irreperibilità relativa e recano nella relata la dizione: “per incerta ubicazione”, pur trattandosi di notifica presso la sede di una società, regolarmente iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma. Per le predette notifiche, dalla documentazione depositata da Ader, non emerge che la procedura notificatoria sia stata corretta. Parimenti, in relazione ad eventuali atti e/o azioni interruttivi dei termini di prescrizione, l'Agenzia sosteneva in prime cure di aver provveduto a notificare alla ricorrente plurimi provvedimenti di intimazione al pagamento, ma due di essi non sono mai stati depositati (essendo state reperite solo le relate che non consentivano di imputarle alle cartelle in contestazione), per un terzo è stato prodotto soltanto l'atto, ma non la prova della sua notificazione, e per un quarto trattasi di atto irregolarmente notificato con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta. Di conseguenza, non vi è prova idonea dell'interruzione del decorso dei termini prescrizionali di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in € 5.500,00 Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………