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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 861/23
Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...]à di Piave il 30.4.1962, residente in [...]
Rittmeyer n. 6, difeso e rappresentato dall'Avv. Matteo Andriollo del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(p.IVA ), con sede in Zagabria in via Controparte_1 P.IVA_1
Listopadska n. 2 e stabile organizzazione in Corso Italia n. 31, Trieste in persona del l.r.p.t. dott. difeso e rappresentato dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Controparte_2
Padova, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
in atti generalizzato, residente a [...], difeso e CP_3 rappresentato dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
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Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Conclusioni Come da memorie in atti (parte attrice datata 21.11.2025; parte convenuta datata 26.11.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi complessivamente acquisiti al compendio probatorio consentono di affermare la responsabilità concorrente delle odierne parti processuali nella verificazione sinistro stradale in occasione del quale parte attrice subiva gli eventi lesivi di cui alla domanda risarcitoria che, va, pertanto parzialmente accolta nei termini di seguito precisati.
*PREMESSA*
Occorre evidenziare che in caso di sinistro stradale sussiste ex art. 2054, co. 2 c.c. una presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti, con tutto quanto ne consegue in punto di riparto dell'onere della prova: ciascuna parte processuale è chiamata a dare la prova contraria consistente nella responsabilità esclusiva di controparte superando, così, suddetta presunzione iuris tantum.
***
Nel caso di specie, l'attore lamentava di essere stato investito dal convenuto mentre percorreva a bordo del proprio velocipede l'intersezione via Miranese – via Basilicata in Venezia;
sinistro -a suo dire- verificatosi a causa della violazione ad opera di parte convenuta dell'obbligo di precedenza segnalato. Nell'occasione rovinava a terra riportando danni alla biciletta ed alla propria persona, compromissioni fisiche che comportavano l'immediato ricovero ospedaliero (come da documentazione allegata alla citazione).
Di contro, parte convenuta e l'istituto assicurativo in qualità terzo garante, sostenevano la responsabilità esclusiva di parte attrice nella causazione del sinistro affermando che quest'ultima ometteva di tenere una condotta di guida adeguata e coerente alle contingenti condizioni di viabilità; azione di guida colposa che avrebbe impedito a parte attrice di effettuare tempestive ed utili manovre di arresto ovvero di deviazione in sicurezza volte a scongiurare il sinistro. Sinistro verificatosi -si sostiene in atti- ancorchè parte convenuta avesse adottato tutte le cautele nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra (conduzione a bassa velocità ed immediato arresto del veicolo una volta notata la presenza del ciclista).
*IN FATTO*
Si evidenzia, sin da subito ed in senso assorbente, che gli agenti di p.g. giunti sul luogo del sinistro riscontravano l'avvenuta rimozione dei veicoli dalle posizioni di quiete assunte all'esito del sinistro,
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modifica dello stato dei luoghi che impedivano i rilievi su strada e, pertanto, ostativa alla compiuta ricostruzione della dinamica (rilievi fondamenti per l'espletamento di elaborato peritale, appunto mancante).
Dette condizioni di incertezza -impossibilità di ricostruzione del sinistro, unitamente al dichiarato contrastante dei soggetti coinvolti- inducevano gli agenti a non elevare alcuna sanzione amministrativa per violazione del codice stradale (circostanza espressamente attestata nella relazione di incidente stradale).
Ebbene, l'impossibilità constatata dalla p.g. di acquisire elementi oggettivi sul luogo del sinistro - soggetti terzi alla vicenda della cui inattendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione delle qualità di p.uff. rivestita- impedisce l'oggettiva ricostruzione del sinistro che, al più, sarebbe rimessa alle contrastanti dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in ordine al nucleo essenziale dei fatti.
Ricostruzione che si fonderebbe su basi soggettive nella misura in cui rimessa al narrato delle odierne parti processuali la cui attendibilità impone un giudizio di maggior rigore perchè portatrici di evidenti interessi contrapposti nell'odierno giudizio risarcitorio.
L'assenza di elementi oggettivi sul luogo dei fatti basterebbe per affermare l'impossibilità di ricostruire con ragionevole certezza le modalità di verificazione del sinistro, perzia tecnica indispensabile per fondare un giudizio di responsabilità degli eventi lesivi lamentati in citazione.
Detto vulnus probatorio lascia, allo stato, impregiudicata l'operatività della richiamata presunzione legale di corresponsabilità dei soggetti antagonisti il cui dichiarato -raccolto dalla p.g. sul luogo dei fatti- è inattendibile:
- l'attore riferiva di aver impattato la vettura di parte convenuta, invece priva di segni e di ammaccature come evincibile dalla relazione di incidente stradale e, soprattutto, dai rilievi fotografici effettuati dalla p.g.;
- parte convenuta riferiva di avere apprestato tutte le cautele del caso in fase di svolta a sinistra,
ciononostante la p.g. riscontrava danneggiamenti alla bicicletta e compromissioni fisiche sulla persona di parte attrice come rispettivamente evincibile dai rilievi fotografici e dal verbale di pronto soccorso in atti.
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Tanto premesso, si evidenzia che la presenza in atti di prove dichiarative e documentali ulteriori e diverse rispetto al mero narrato delle odierne parti processuali impone comunque un tentativo ricostruttivo della vicenda in esame.
Dichiarazioni delle odierne parti processuali -de relato, trasfuse dalla p.g. nella relazione di incidente stradale- seppure inattendibili per contraddizione rispetto ai dati di realtà acquisiti dalla p.g. e da ultimo evidenziati, comunque presentano profili di parziale sovrapponibilità e, pertanto, utilizzabili
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entro tali limiti ai fini della decisione perché facenti parte del patrimonio conoscitivo dell'odierno fascicolo processuale e non ravvisandosi sanzioni processuali di inutilizzabilità. Dichiarazioni, a ben vedere, fatte proprie da ciascuna parte processuale laddove valorizzate nei rispettivi scritti difensivi.
Tra le prove oggettive e documentali figurano i rilievi fotografici del tratto viario -inclusi nella relazione di sinistro stradale della p.g.- e dei mezzi coinvolti;
la vettura di parte convenuta (Citroen
C5 tg. EF597ZG) risultava priva di segni di impatto -la p.g. constatava l'assenza di introflessioni, ammaccature e striature nella parte spigolare anteriore destra interessata in occasione del sinistro-; la bicicletta di parte attrice (“ ) risultava danneggiata in diverse parti e Controparte_4 componenti -la p.g. constatava la rottura dei raggi della ruota anteriore, abrasioni in corrispondenza del manubrio e del lato destro sellino, disallineamento manubrio anteriore, rottura mozzo anteriore, abrasioni lato destro in corrispondenza del cambio alla ruota posteriore-.
L'escussione testimoniale degli operanti di p.g. è utile quanto alla descrizione dello stato dei luoghi e dei veicoli, nonché all'identificazione soggettiva delle persone presenti sul posto nell'immediatezza dei fatti.
Sostanzialmente, gli operanti di p.g. sopraggiunti non possono fornire contributi diretti utili alla compiuta ricostruzione del sinistro stradale, tuttavia, hanno fornito elementi di fatto utili alla ricostruzione della dinamica in via solo mediata ed indiretta.
Dalle ulteriori prove testimoniali non è possibile estrarre alcun elemento di novità utile alla ricostruzione dei fatti rispetto a quanto già evincibile dal dichiarato sovrapponibile delle odierne parti processuali e dalle prove documentali sinora analizzate.
La lettura in combinato dei richiamati elementi di prova con la parziale sovrapponibilità delle dichiarazioni rese dalle odierne parti -aventi, comunque, parziali profili di reciproca coerenza- consente di affermare che:
- in data 4.3.2022 si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura condotta da parte convenuta e la bicicletta condotta dall'odierno attore, sinistro avvenuto all'intersezione via Maranese – via
Basilicata in Venezia;
- parte attrice percorreva via Maranese occupando la corsia ciclabile delineata da striscia continua e posta alla destra della corsia di marcia dei veicoli;
- parte convenuta, percorrente l'opposto senso di marcia, arrestava il proprio veicolo nell'area preselettiva di via Maranese, area funzionale alla svolta a sinistra in via Basilicata;
preselettiva caratterizzata dall'obbligo di precedenza a tutti gli utenti della strada -veicoli e biciclette- provenienti da destra su via Maranese;
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(in rosso – parte attrice a bordo del velocipede – percorrente la corsia ciclabile)
(in nero – parte convenuta a bordo del veicolo – fermo nella corsia preselettiva caratterizzata dall'obbligo di dare precedenza)
- parte convenuta conseguiva, di fatto, la precedenza in quanto un veicolo (segnato in verde) proveniente dall'opposta corsia di marcia -parallela alla pista ciclabile impegnata da parte attrice ed avente medesima direzione di marcia- arrestava la marcia a ridosso dell'intersezione, ancorchè non obbligato in tal senso dalla segnaletica vigente-; azione che consentiva a parte convenuta di iniziare la svolta a sinistra in via Basilicata;
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(in verde il veicolo che arrestava la propria marcia concedendo, di fatto, la precedenza a parte convenuta che attendeva di compire la svolta a sinistra all'interno della corsia di preselezione;
il conducente del veicolo verde concedeva precedenza al veicolo segnato in nero per ragioni di mera cortesia, ancorchè non obbligato in tal senso dalla segnaletica stradale vigente).
(in nero – parte convenuta a bordo del veicolo – intento ad effettuare manovra di svolta a sinistra avendo conseguito, di fatto, tale facoltà)
- nel corso di tali contingenti condizioni di viabilità parte attorea, percorrendo la corsia ciclabile, raggiungeva l'incrocio affiancando sulla destra il veicolo (segnato in verde) fermo all'intersezione -circostanza pacifica tra le parti in quanto narrata alla p.g. da entrambi gli odierni protagonisti-; frangente in cui si verificava <> tra la bicicletta condotta dall'attore (intenta a percorrere la pista ciclabile) ed il veicolo di parte convenuta (intenta a svoltare a sinistra impegnando l'incrocio in ragione delle contingenti condizioni di viabilità sopra descritte: precedenza, di fatto, ricevuta dal veicolo segnato in verde)
(in nero – parte convenuta a bordo del veicolo intento nella manovra di svolta a sinistra avendo conseguito,
di fatto, tale facoltà).
(in verde il veicolo che arrestava la propria marcia a ridosso dell'intersezione e che riconosceva, di fatto, tale facoltà di svolta a parte convenuta che attendeva all'interno della corsia preselettiva).
(in rosso – parte attrice a bordo del velocipede – che raggiungeva l'intersezione dopo avere affiancato e
sopravanzato il fermo all'intersezione veicolo segnato in verde).
Ebbene, punto nodale della vicenda è proprio suddetto <>.
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Appare evidente che parte convenuta riceveva di fatto la precedenza dal veicolo (segnato in verde) proveniente dall'opposta corsia di marcia. Svolta a sinistra consentita dalle contingenti condizioni di viabilità ma, pur sempre, compiuta in ambito di permanente vigenza dell'originario obbligo di precedenza impostogli dalla segnaletica stradale (obbligo, evidentemente, non eliso dall'atteggiamento di cortesia assunto dal veicolo -segnato in verde- proveniente dall'opposta corsia di marcia).
Tali obblighi di precedenza avrebbero imposto a parte convenuta di compiere la manovra di svolta a sinistra con maggior cautela in quanto poteva ragionevolmente rappresentarsi la possibilità che sopraggiungesse altro utente della strada avente diritto di precedenza, nella specie, proveniente dalla corsia ciclabile.
Del pari, appare evidente che parte attrice raggiungeva l'intersezione utilizzando la corsia ciclabile destinataria della precedenza;
tuttavia, le contingenti condizioni di viabilità -consistite nel notare
(circostanza dal medesimo attore riferita alla p.g.) il veicolo fermo all'intersezione (segnato in verde) di fianco alla corsia ciclabile- gli avrebbero imposto, al pari di parte convenuta, di compiere la manovra di attraversamento dell'intersezione con maggior cautela -comportamento normativamente imposto a tutti gli utenti della strada dall'art. 140 C.d.S. (1)- in quanto poteva ragionevolmente rappresentarsi (presenza del veicolo segnato in verde fermo all'intersezione) la possibilità di un ostacolo sulla carreggiata ovvero di un impedimento costituito da altri utenti della strada già impegnati all'interno dell'intersezione (diversamente, non si comprenderebbero le ragioni sottese alla stasi del veicolo segnato in verde all'interno della propria corsia a ridosso dell'intersezione in vigenza del diritto di precedenza).
*CAUSALITÀ MATERIALE*
Si è, pertanto, al cospetto di concomitanti condotte di guida colpose tenute da entrambe le odierne parti processuali, nella specie, risultate del pari idonee a causare il sinistro stradale da cui sono discesi gli eventi lesivi in citazione. Giudizio di corresponsabilità, come precisato in premessa, dovuto anche alle dichiarazioni rese dalle parti 'antagoniste' alla p.g. nell'immediatezza dei fatti.
Parte attrice riferiva di avere, nell'occasione, notato il veicolo (segnato in verde) fermo all'intersezione e nel sopravanzare all'interno della corsia ciclabile impegnava l'incrocio ove andava ad impattare con la vettura condotta da parte convenuta, impatto -a dire di parte attrice- avvenuto nonostante il compiuto tentativo di aggiramento dell'ostacolo improvvisamente paratosi davanti (2);
detto “impatto” riferito da parte attrice, si ribadisce, non è circostanza certa stante il dichiarato di soggetto portatore di interessi contrapposti la cui attendibilità deve essere vagliata con maggior rigore, giudizio non soddisfatto per la ricorrenza di elementi oggettivi contrari (vettura di parte convenuta priva di impatti e di abrasioni ovvero di impronte di contatto come riscontrato dalle foto scattate dalla polizia giudiziaria intervenuta).
Non va, infine, sottaciuto che la manovra compiuta da parte attrice non può tecnicamente definirsi di sorpasso così come definito dall'art. 148 C.d.S. -manovra vietata dalla medesima norma di legge in corrispondenza di intersezioni ed incroci- per difetto di invasione totale o parziale di altra corsia rispetto a quella occupata dal veicolo sorpassato, bensì di “sopravanzamento” in quanto la bicicletta percorreva la propria autonoma corsia di marcia parallela a quella del veicolo affiancato e, appunto, sopraggiunto in corrispondenza dell'intersezione luogo dei fatti.
Parte convenuta riferiva di avere, nell'occasione, impegnato l'incrocio per le contingenti condizioni di viabilità (precedenza di fatto ricevuta dal veicolo segnato in verde fermatosi a ridosso dell'intersezione) e di avere notato il ciclista che “spuntava…dalla pista ciclabile e da dietro il furgone” (3), frangente in cui arrestava il veicolo ma il proprio ingombro e la presenza all'interno dell'intersezione creava turbativa all'attore che “spaventato” rovinava a terra senza impattare con la propria vettura perché poneva in essere un vano tentativo di aggiramento dell'ostacolo (4). Tale arresto tempestivo del vettore entro spazi utili a consentire il passaggio del ciclista avente diritto alla precedenza è circostanza, quantomeno, dubbia perché fondata sul dichiarato del convenuto che è soggetto portatore di interessi contrapposti la cui attendibilità deve essere vagliata con maggior rigore, giudizio non soddisfatto per la ricorrenza di elementi oggettivi contrari (spazio di manovra insufficiente tale da comportare la caduta del ciclista, presenza di rilievi fotografici del velocipede di parte attrice riportante componenti danneggiate e di certificazione di pronto soccorso per le lesioni riportate da parte convenuta).
Dette risultanze probatorie impongono, coerentemente alla presunzione di legge in materia di circolazione di veicolo, un giudizio di corresponsabilità degli odierni protagonisti nella causazione del sinistro per cui oggi è processo.
Corresponsabilità evincibile dalle circostanze di seguito puntualizzate.
Parte convenuta non apprestava le dovute cautele nonostante la percezione di “allert” consistente nella presenza di un veicolo (segnato in verde) che arrestatosi a ridosso dell'intersezione gli concedeva, di fatto, la precedenza di svolta;
contingenti condizioni di viabilità che gli avrebbero
imposto maggiore cautela nell'impegnare l'incrocio stante la permanente vigenza dell'imposto obbligo di dare precedenza agli altri utenti della strada, nella specie, ai ciclisti in corsia ciclabile di pertinenza sopravanzanti il veicolo fermo (segnato in verde). Nella specie, avrebbe dovuto adeguare la condotta di guida (concedere spazio sufficiente) e la velocità di impegno dell'incrocio di modo da consentire -contrariamente a quanto oggettivamente avvenuto per la verificazione del sinistro- ai sopraggiungenti velocipedi aventi il diritto di precedenza nell'impegnare l'incrocio.
In altri termini, suddetto “allert” rappresentato dal comportamento di altro utente della strada
(veicolo segnato in verde) avrebbe consentito al convenuto di inferire la possibilità di sopravanzamento dei ciclisti impegnati nella corsia ciclabile di pertinenza con conseguente ragionevole esigibilità di una condotta di guida coerente e maggiormente accorta in ossequio al permanente obbligo di dare precedenza (procedere ad andatura lenta e verificare l'assenza di ciclisti per completare la manovra di svolta, ciò al fine di lasciare spazio sufficiente per il passaggio agli aventi diritto di precedenza).
Anche parte attrice non apprestava le cautele dovute nonostante la percezione del medesimo “allert” consistente nella presenza di un veicolo avente la propria medesima direzione di marcia fermo all'intersezione; contingenti condizioni di viabilità che gli avrebbero imposto una maggiore cautela
(art. 140 C.d.S.) nonostante la vigenza del diritto di precedenza. Nella specie, avrebbe dovuto adeguare la condotta di guida e la connessa velocità di crociera del velocipede in modo da poter compiere -contrariamente a quanto oggettivamente avvenuto per la verificazione del sinistro- fattive manovre di arresto ovvero di emergenza in totale sicurezza. In altri termini, suddetto “allert” rappresentato dal comportamento di altro utente della strada (veicolo segnato in verde) avrebbe consentito all'attore di inferire la possibile presenza di un ostacolo su strada (buca, corpo estraneo alla circolazione) ovvero di altro utente della strada già impegnato all'interno dell'intersezione
(veicolo in svolta avente già impegnato l'incrocio nel rispetto delle regole di precedenza ovvero per le contingenti condizioni di viabilità, pedone che procedeva ad un attraversamento non consentito, et smilia) con conseguente ragionevole esigibilità di una condotta di guida coerente e maggiormente accorta nonostante la spettanza della precedenza riconosciutagli dalla segnaletica stradale.
Evidentemente, il diritto di precedenza viaria non è da intendersi in senso assoluto, dovendo comunque pur sempre essere accompagnato da condotte improntate a cautela come imposto dall'art. 140 C.d.S.; cautele normalmente esigibili e volte a scongiurare sinistri, ciò anche in ragione dei principi di buona fede e di ragionevole sacrificio imposti dall'art. 1227, co. 2 c.c.
*CAUSALITÀ GIURIDICA*
Tanto accertato in punto di verificazione dell'evento lesivo e di sua imputabilità alle concorrenti condotte colpose contestualmente tenute da entrambi gli odierni protagonisti, occorre analizzare le conseguenze dannose effettivamente patite da parte attrice.
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Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Emblematica, sul punto, la documentazione in atti, su tutte, la certificazione ospedaliera ed i successivi accertamenti clinici cui si è sottoposto l'attore in ragione delle compromissioni fisiche riportate nel sinistro (certificazioni oggetto di valutazioni peritali -di seguito analizzate- volte a determinare il danno non patrimoniale complessivamente subito).
Del pari, rileva il preventivo di riparazione danni del velocipede di parte attrice (bicicletta di notevole valore economico per materiali e qualità delle componenti sportive installate). Preventivo stilato da
-venditore della bicicletta all'attore- che procedeva alla stima delle riparazioni, Tes_1 circostanze riferite anche in sede di escussione testimoniale nel contraddittorio tra le parti.
*LIQUIDAZIONE DEL DANNO*
Ai fini della quantificazione delle conseguenze dannose -patrimoniali e non patrimoniali- patite da parte attrice rilevano, da un lato, la documentazione afferente al preventivo riparazione danni del velocipede, dall'altro le cartelle cliniche ed i certificati medici allegati agli atti riportanti le patologie diagnosticate [in nota (5) (6) (7)] unitamente alle valutazioni medico-peritali.
Infatti, è provato che il danneggiato, a seguito del sinistro stradale, ha riportato:
- una ITT (inabilità temporanea totale) per un periodo complessivo di 80 gg, riferibile al ricovero ospedaliero, all'acuzie sintomatologica, alla fase di immobilizzazione ed alla riparazione anatomica progressivamente decrescente nella misura 75% per i primi 20 giorni, del 50% per i successivi 30 giorni e del 25% per gli ulteriori 30 giorni riconducibile alla fase di recupero dei segmenti anatomici interessati;
- residuano postumi qualificabili in termini di danno biologico permanente nella misura del 5
%;
- il grado di sofferenza conseguente alle lesioni subite è stato considerato di grado medio-lieve nella fase postraumatica acuta e di grado lieve nella fase cronica, a postumi stabilizzati;
- assenza di inabilità lavorativa trattandosi di soggetto pensionato;
- spese mediche documentate per complessivi € 2.041,15.
Valutazioni peritali condivise da questo Tribunale e, pertanto, integralmente richiamate in questa sede.
***
Applicate le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2024 discendono le seguenti voci risarcitorie:
5 cfr. certificato di pronto soccorso del 4.3.2022 in cui si da atto che riportava “trauma spalla Pt_1 destra, frattura scomposta della terza costa di sinistra asco posteriore…prognosi di giorni 20”;
6 cfr. certificazione di visita ortopedica a firma del dott. del 7.3.2022: “distorsione del Persona_1 rachide cervicale e lombare, contusione spalla sx, frattura costa sx, escoriazioni multiple”.
7 cfr. visita ortopedica di controllo del 9.6.2022: “Distorsione del rachide cervicale e lombare, contusione spalla sinistra con lesione parziale del sovraspinato, frattura terza costa sinistra, scoriazioni multiple”. 10
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Detto importo, tuttavia, non è suscettibile di un incremento percentuale a titolo di personalizzazione, stante la mancata specifica e puntuale allegazione di parte attrice delle circostanze di fatto, peculiari per il caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata ai sensi delle richiamate tabelle.
In altri termini, ai fini dell'aumento percentuale corrispondente alla personalizzazione del danno occorre che parte attrice alleghi e provi “il ricorso di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio (e dunque specifiche e peculiari al caso concreto) e dalle conseguenze lesive” (Cass. 15084/2019).
Spese mediche - € 2041,15
DANNI -non patrimoniali e patrimoniali da spese mediche- liquidati per complessivi € 14.245,65
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A detto danni vanno aggiunti gli ulteriori danni patrimoniali provati -danneggiamento del velocipede e dell'attrezzatura sportiva indossata al momento del sinistro-; quantificazione possibile in ragione della documentazione in atti (foto della p.g. quanto alle condizioni del velocipede e relativo preventivo riparazioni in atti sopra richiamato ed oggetto di specifica prova testimoniale) e delle dichiarazioni testimoniali di (8) che, effettivamente, notava il danneggiamento Tes_2 dell'attrezzatura sportiva (occhiali, calzamaglia, casco, giubbotto, copriscarpe) indossata dall'attore.
DANNI -patrimoniali da danneggiamento del velocipede e dell'attrezzatura sportiva- liquidati in complessivi € 5.110,00.
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A questo punto, occorre evidenziare che il danno non patrimoniale è omnicomprensivo delle singole voci risarcitorie domandate da parte attrice.
In altri termini, la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende, tanto il danno biologico, quale lesione all'integrità psico-fisica della persona medicalmente accertabile che esplica una incidenza negativa sulle attività di vita quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulle capacità di produrre reddito;
quanto il danno morale soggettivo, quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione;
quanto ancora il danno esistenziale, concernente la compromissione consequenziale delle proprie prerogative personali costituzionalmente tutelate.
Detta omnicomprensività – specie, con riferimento alle prime due voci di danno – è desumibile dalla lettura degli artt. 138 e 139 dlgs 209/2005, oltre che dalla costante giurisprudenza di legittimità (la
“costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana”. Ex multis Cass.
n. 901/18, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 9196/18, Cass. n. 10912/18, Cass. n. 13770/18, Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 4878/2019).
Mentre il danno biologico è medicalmente accertabile, il danno morale soggettivo, liquidato con aumenti percentuali del danno biologico, richiede, al fine di evitare qualsiasi automatismo connesso al riconoscimento del danno biologico – ovvero forme di duplicazioni risarcitorie delle medesime conseguenze dannose – un rigoroso accertamento. 8 Udienza del 20.6.2024 - “Vero che a causa del sinistro l'attore ha subito il danneggiamento:
-del velocipede per €4.191,00 come da doc. 6 che mi viene esibito,
-degli occhiali AK per € 280,00
-della calzamaglia Assos per €280,00
-del copriscarpe Assos per €99,00;
-del casco Lazer per €80,00,
-del giubbotto RA AR per € 180,00, come da documento che vi si rammostra (doc. 6)”?
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Occorre, pertanto, che il pregiudizio morale effettivamente subito – al pari di quello esistenziale – venga circoscritto dal danneggiato attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo mediante l'allegazione di specifiche circostanze fattuali dalle quali emerge la sofferenza morale ed esistenziale patita.
Alla luce di dette premesse risulta provato il danno non patrimoniale subito da parte attrice, con specifico riferimento alla sola voce di danno biologico, non anche di danno morale soggettivo ed esistenziale.
A riguardo, infatti, parte attrice non ha dedotto in modo specifico alcuna circostanza di fatto oggettiva e concreta da cui poter desumere in via inferenziale le sofferenze morali ed esistenziali, di natura ulteriore e diversa rispetto al danno biologico medicalmente accertato e provato, subite dall'attore in occasione od a seguito del sinistro stradale descritto in premessa.
Va, quindi, rigettata la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice, limitatamente alla voce descrittiva di danno morale soggettivo, stante il mancato assolvimento del relativo onere probatorio, nonché per il sotteso rischio di una duplicazione risarcitoria di più voci di danno – biologico– sulla base dei medesimi presupposti di fatto.
Anche con riferimento al danno esistenziale parte attrice non ha positivamente assolto al relativo onere probatorio, stante la generica allegazione di sconvolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri che avrebbero indotto il danneggiato a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
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In definitiva il danno -patrimoniale e non patrimoniale- complessivamente subito da parte attrice può essere equitativamente determinato in complessivi € 19.355,65. Detto importo va, tuttavia, decurtato nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato - odierno attore- nella causazione del sinistro per le ragioni più volte esposte.
Pertanto, parte convenuta ed il garante chiamato vanno condannati in solido a risarcire i danni subiti da parte attrice che si liquidano, in ragione dell'accertato concorso di colpe, in complessivi €
9.667,50.
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Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano -al pari di quello derivante da inadempimento contrattuale (9), deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della
somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento dell'incidente. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
***
Le spese di lite vanno compensate stante la soccombenza reciproca (corresponsabilità accertata).
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Accertata la responsabilità aquiliana da sinistro stradale imputabile in misura eguale alle odierne parti processuali, condanna in solido la p.IVA ) e Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, la somma CP_3 Parte_1 risultante dalla devalutazione di € 9.667,50 al momento dell'evento lesivo (4.3.2022). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
Venezia, il 03/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
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Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 140 C.d.S.: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. 2 testualmente nella relazione di incidente in atti: “l'auto non mi vedeva e di conseguenza io cercavo di evitarla deviando la traiettoria verso destra, ma non riuscivo ad evitare il contatto con la stessa, andando a toccare la parte anteriore dell'auto con la mia gamba sinistra oltre che con il mio mezzo”. 7
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3 testualmente nella relazione di incidente in atti.
4 testualmente nella relazione di incidente in atti: “si spaventava della mia presenza, provava a sorpassarmi allargsndosi verso la sua destra e frenava tanto da imputare la ruota anteriore senza toccare la mia auto e veniva catapultato dall'altro lato del cofano di mia macchina…quanto il signore ha tentato di evitarmi ed è caduto a terra io ero già fermo con l'auto”. 8
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dott. Luigi Montariello 9 Cfr. Cass., Ord. n. 37798/2022 – Rv. 666565 – 01: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”. 13
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Sentenza n.______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, dott. Luigi Montariello
Applicazione da remoto ai sensi dell'art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...]à di Piave il 30.4.1962, residente in [...]
Rittmeyer n. 6, difeso e rappresentato dall'Avv. Matteo Andriollo del Foro di Venezia, presso il cui studio è domiciliato.
ATTORE
contro
:
(p.IVA ), con sede in Zagabria in via Controparte_1 P.IVA_1
Listopadska n. 2 e stabile organizzazione in Corso Italia n. 31, Trieste in persona del l.r.p.t. dott. difeso e rappresentato dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Controparte_2
Padova, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
in atti generalizzato, residente a [...], difeso e CP_3 rappresentato dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, presso il cui studio è domiciliato.
CONVENUTO
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del
Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
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Conclusioni Come da memorie in atti (parte attrice datata 21.11.2025; parte convenuta datata 26.11.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi complessivamente acquisiti al compendio probatorio consentono di affermare la responsabilità concorrente delle odierne parti processuali nella verificazione sinistro stradale in occasione del quale parte attrice subiva gli eventi lesivi di cui alla domanda risarcitoria che, va, pertanto parzialmente accolta nei termini di seguito precisati.
*PREMESSA*
Occorre evidenziare che in caso di sinistro stradale sussiste ex art. 2054, co. 2 c.c. una presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti, con tutto quanto ne consegue in punto di riparto dell'onere della prova: ciascuna parte processuale è chiamata a dare la prova contraria consistente nella responsabilità esclusiva di controparte superando, così, suddetta presunzione iuris tantum.
***
Nel caso di specie, l'attore lamentava di essere stato investito dal convenuto mentre percorreva a bordo del proprio velocipede l'intersezione via Miranese – via Basilicata in Venezia;
sinistro -a suo dire- verificatosi a causa della violazione ad opera di parte convenuta dell'obbligo di precedenza segnalato. Nell'occasione rovinava a terra riportando danni alla biciletta ed alla propria persona, compromissioni fisiche che comportavano l'immediato ricovero ospedaliero (come da documentazione allegata alla citazione).
Di contro, parte convenuta e l'istituto assicurativo in qualità terzo garante, sostenevano la responsabilità esclusiva di parte attrice nella causazione del sinistro affermando che quest'ultima ometteva di tenere una condotta di guida adeguata e coerente alle contingenti condizioni di viabilità; azione di guida colposa che avrebbe impedito a parte attrice di effettuare tempestive ed utili manovre di arresto ovvero di deviazione in sicurezza volte a scongiurare il sinistro. Sinistro verificatosi -si sostiene in atti- ancorchè parte convenuta avesse adottato tutte le cautele nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra (conduzione a bassa velocità ed immediato arresto del veicolo una volta notata la presenza del ciclista).
*IN FATTO*
Si evidenzia, sin da subito ed in senso assorbente, che gli agenti di p.g. giunti sul luogo del sinistro riscontravano l'avvenuta rimozione dei veicoli dalle posizioni di quiete assunte all'esito del sinistro,
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modifica dello stato dei luoghi che impedivano i rilievi su strada e, pertanto, ostativa alla compiuta ricostruzione della dinamica (rilievi fondamenti per l'espletamento di elaborato peritale, appunto mancante).
Dette condizioni di incertezza -impossibilità di ricostruzione del sinistro, unitamente al dichiarato contrastante dei soggetti coinvolti- inducevano gli agenti a non elevare alcuna sanzione amministrativa per violazione del codice stradale (circostanza espressamente attestata nella relazione di incidente stradale).
Ebbene, l'impossibilità constatata dalla p.g. di acquisire elementi oggettivi sul luogo del sinistro - soggetti terzi alla vicenda della cui inattendibilità non vi è motivo di dubitare in ragione delle qualità di p.uff. rivestita- impedisce l'oggettiva ricostruzione del sinistro che, al più, sarebbe rimessa alle contrastanti dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in ordine al nucleo essenziale dei fatti.
Ricostruzione che si fonderebbe su basi soggettive nella misura in cui rimessa al narrato delle odierne parti processuali la cui attendibilità impone un giudizio di maggior rigore perchè portatrici di evidenti interessi contrapposti nell'odierno giudizio risarcitorio.
L'assenza di elementi oggettivi sul luogo dei fatti basterebbe per affermare l'impossibilità di ricostruire con ragionevole certezza le modalità di verificazione del sinistro, perzia tecnica indispensabile per fondare un giudizio di responsabilità degli eventi lesivi lamentati in citazione.
Detto vulnus probatorio lascia, allo stato, impregiudicata l'operatività della richiamata presunzione legale di corresponsabilità dei soggetti antagonisti il cui dichiarato -raccolto dalla p.g. sul luogo dei fatti- è inattendibile:
- l'attore riferiva di aver impattato la vettura di parte convenuta, invece priva di segni e di ammaccature come evincibile dalla relazione di incidente stradale e, soprattutto, dai rilievi fotografici effettuati dalla p.g.;
- parte convenuta riferiva di avere apprestato tutte le cautele del caso in fase di svolta a sinistra,
ciononostante la p.g. riscontrava danneggiamenti alla bicicletta e compromissioni fisiche sulla persona di parte attrice come rispettivamente evincibile dai rilievi fotografici e dal verbale di pronto soccorso in atti.
***
Tanto premesso, si evidenzia che la presenza in atti di prove dichiarative e documentali ulteriori e diverse rispetto al mero narrato delle odierne parti processuali impone comunque un tentativo ricostruttivo della vicenda in esame.
Dichiarazioni delle odierne parti processuali -de relato, trasfuse dalla p.g. nella relazione di incidente stradale- seppure inattendibili per contraddizione rispetto ai dati di realtà acquisiti dalla p.g. e da ultimo evidenziati, comunque presentano profili di parziale sovrapponibilità e, pertanto, utilizzabili
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entro tali limiti ai fini della decisione perché facenti parte del patrimonio conoscitivo dell'odierno fascicolo processuale e non ravvisandosi sanzioni processuali di inutilizzabilità. Dichiarazioni, a ben vedere, fatte proprie da ciascuna parte processuale laddove valorizzate nei rispettivi scritti difensivi.
Tra le prove oggettive e documentali figurano i rilievi fotografici del tratto viario -inclusi nella relazione di sinistro stradale della p.g.- e dei mezzi coinvolti;
la vettura di parte convenuta (Citroen
C5 tg. EF597ZG) risultava priva di segni di impatto -la p.g. constatava l'assenza di introflessioni, ammaccature e striature nella parte spigolare anteriore destra interessata in occasione del sinistro-; la bicicletta di parte attrice (“ ) risultava danneggiata in diverse parti e Controparte_4 componenti -la p.g. constatava la rottura dei raggi della ruota anteriore, abrasioni in corrispondenza del manubrio e del lato destro sellino, disallineamento manubrio anteriore, rottura mozzo anteriore, abrasioni lato destro in corrispondenza del cambio alla ruota posteriore-.
L'escussione testimoniale degli operanti di p.g. è utile quanto alla descrizione dello stato dei luoghi e dei veicoli, nonché all'identificazione soggettiva delle persone presenti sul posto nell'immediatezza dei fatti.
Sostanzialmente, gli operanti di p.g. sopraggiunti non possono fornire contributi diretti utili alla compiuta ricostruzione del sinistro stradale, tuttavia, hanno fornito elementi di fatto utili alla ricostruzione della dinamica in via solo mediata ed indiretta.
Dalle ulteriori prove testimoniali non è possibile estrarre alcun elemento di novità utile alla ricostruzione dei fatti rispetto a quanto già evincibile dal dichiarato sovrapponibile delle odierne parti processuali e dalle prove documentali sinora analizzate.
La lettura in combinato dei richiamati elementi di prova con la parziale sovrapponibilità delle dichiarazioni rese dalle odierne parti -aventi, comunque, parziali profili di reciproca coerenza- consente di affermare che:
- in data 4.3.2022 si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura condotta da parte convenuta e la bicicletta condotta dall'odierno attore, sinistro avvenuto all'intersezione via Maranese – via
Basilicata in Venezia;
- parte attrice percorreva via Maranese occupando la corsia ciclabile delineata da striscia continua e posta alla destra della corsia di marcia dei veicoli;
- parte convenuta, percorrente l'opposto senso di marcia, arrestava il proprio veicolo nell'area preselettiva di via Maranese, area funzionale alla svolta a sinistra in via Basilicata;
preselettiva caratterizzata dall'obbligo di precedenza a tutti gli utenti della strada -veicoli e biciclette- provenienti da destra su via Maranese;
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(in rosso – parte attrice a bordo del velocipede – percorrente la corsia ciclabile)
(in nero – parte convenuta a bordo del veicolo – fermo nella corsia preselettiva caratterizzata dall'obbligo di dare precedenza)
- parte convenuta conseguiva, di fatto, la precedenza in quanto un veicolo (segnato in verde) proveniente dall'opposta corsia di marcia -parallela alla pista ciclabile impegnata da parte attrice ed avente medesima direzione di marcia- arrestava la marcia a ridosso dell'intersezione, ancorchè non obbligato in tal senso dalla segnaletica vigente-; azione che consentiva a parte convenuta di iniziare la svolta a sinistra in via Basilicata;
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(in verde il veicolo che arrestava la propria marcia concedendo, di fatto, la precedenza a parte convenuta che attendeva di compire la svolta a sinistra all'interno della corsia di preselezione;
il conducente del veicolo verde concedeva precedenza al veicolo segnato in nero per ragioni di mera cortesia, ancorchè non obbligato in tal senso dalla segnaletica stradale vigente).
(in nero – parte convenuta a bordo del veicolo – intento ad effettuare manovra di svolta a sinistra avendo conseguito, di fatto, tale facoltà)
- nel corso di tali contingenti condizioni di viabilità parte attorea, percorrendo la corsia ciclabile, raggiungeva l'incrocio affiancando sulla destra il veicolo (segnato in verde) fermo all'intersezione -circostanza pacifica tra le parti in quanto narrata alla p.g. da entrambi gli odierni protagonisti-; frangente in cui si verificava <> tra la bicicletta condotta dall'attore (intenta a percorrere la pista ciclabile) ed il veicolo di parte convenuta (intenta a svoltare a sinistra impegnando l'incrocio in ragione delle contingenti condizioni di viabilità sopra descritte: precedenza, di fatto, ricevuta dal veicolo segnato in verde)
(in nero – parte convenuta a bordo del veicolo intento nella manovra di svolta a sinistra avendo conseguito,
di fatto, tale facoltà).
(in verde il veicolo che arrestava la propria marcia a ridosso dell'intersezione e che riconosceva, di fatto, tale facoltà di svolta a parte convenuta che attendeva all'interno della corsia preselettiva).
(in rosso – parte attrice a bordo del velocipede – che raggiungeva l'intersezione dopo avere affiancato e
sopravanzato il fermo all'intersezione veicolo segnato in verde).
Ebbene, punto nodale della vicenda è proprio suddetto <>.
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Appare evidente che parte convenuta riceveva di fatto la precedenza dal veicolo (segnato in verde) proveniente dall'opposta corsia di marcia. Svolta a sinistra consentita dalle contingenti condizioni di viabilità ma, pur sempre, compiuta in ambito di permanente vigenza dell'originario obbligo di precedenza impostogli dalla segnaletica stradale (obbligo, evidentemente, non eliso dall'atteggiamento di cortesia assunto dal veicolo -segnato in verde- proveniente dall'opposta corsia di marcia).
Tali obblighi di precedenza avrebbero imposto a parte convenuta di compiere la manovra di svolta a sinistra con maggior cautela in quanto poteva ragionevolmente rappresentarsi la possibilità che sopraggiungesse altro utente della strada avente diritto di precedenza, nella specie, proveniente dalla corsia ciclabile.
Del pari, appare evidente che parte attrice raggiungeva l'intersezione utilizzando la corsia ciclabile destinataria della precedenza;
tuttavia, le contingenti condizioni di viabilità -consistite nel notare
(circostanza dal medesimo attore riferita alla p.g.) il veicolo fermo all'intersezione (segnato in verde) di fianco alla corsia ciclabile- gli avrebbero imposto, al pari di parte convenuta, di compiere la manovra di attraversamento dell'intersezione con maggior cautela -comportamento normativamente imposto a tutti gli utenti della strada dall'art. 140 C.d.S. (1)- in quanto poteva ragionevolmente rappresentarsi (presenza del veicolo segnato in verde fermo all'intersezione) la possibilità di un ostacolo sulla carreggiata ovvero di un impedimento costituito da altri utenti della strada già impegnati all'interno dell'intersezione (diversamente, non si comprenderebbero le ragioni sottese alla stasi del veicolo segnato in verde all'interno della propria corsia a ridosso dell'intersezione in vigenza del diritto di precedenza).
*CAUSALITÀ MATERIALE*
Si è, pertanto, al cospetto di concomitanti condotte di guida colpose tenute da entrambe le odierne parti processuali, nella specie, risultate del pari idonee a causare il sinistro stradale da cui sono discesi gli eventi lesivi in citazione. Giudizio di corresponsabilità, come precisato in premessa, dovuto anche alle dichiarazioni rese dalle parti 'antagoniste' alla p.g. nell'immediatezza dei fatti.
Parte attrice riferiva di avere, nell'occasione, notato il veicolo (segnato in verde) fermo all'intersezione e nel sopravanzare all'interno della corsia ciclabile impegnava l'incrocio ove andava ad impattare con la vettura condotta da parte convenuta, impatto -a dire di parte attrice- avvenuto nonostante il compiuto tentativo di aggiramento dell'ostacolo improvvisamente paratosi davanti (2);
detto “impatto” riferito da parte attrice, si ribadisce, non è circostanza certa stante il dichiarato di soggetto portatore di interessi contrapposti la cui attendibilità deve essere vagliata con maggior rigore, giudizio non soddisfatto per la ricorrenza di elementi oggettivi contrari (vettura di parte convenuta priva di impatti e di abrasioni ovvero di impronte di contatto come riscontrato dalle foto scattate dalla polizia giudiziaria intervenuta).
Non va, infine, sottaciuto che la manovra compiuta da parte attrice non può tecnicamente definirsi di sorpasso così come definito dall'art. 148 C.d.S. -manovra vietata dalla medesima norma di legge in corrispondenza di intersezioni ed incroci- per difetto di invasione totale o parziale di altra corsia rispetto a quella occupata dal veicolo sorpassato, bensì di “sopravanzamento” in quanto la bicicletta percorreva la propria autonoma corsia di marcia parallela a quella del veicolo affiancato e, appunto, sopraggiunto in corrispondenza dell'intersezione luogo dei fatti.
Parte convenuta riferiva di avere, nell'occasione, impegnato l'incrocio per le contingenti condizioni di viabilità (precedenza di fatto ricevuta dal veicolo segnato in verde fermatosi a ridosso dell'intersezione) e di avere notato il ciclista che “spuntava…dalla pista ciclabile e da dietro il furgone” (3), frangente in cui arrestava il veicolo ma il proprio ingombro e la presenza all'interno dell'intersezione creava turbativa all'attore che “spaventato” rovinava a terra senza impattare con la propria vettura perché poneva in essere un vano tentativo di aggiramento dell'ostacolo (4). Tale arresto tempestivo del vettore entro spazi utili a consentire il passaggio del ciclista avente diritto alla precedenza è circostanza, quantomeno, dubbia perché fondata sul dichiarato del convenuto che è soggetto portatore di interessi contrapposti la cui attendibilità deve essere vagliata con maggior rigore, giudizio non soddisfatto per la ricorrenza di elementi oggettivi contrari (spazio di manovra insufficiente tale da comportare la caduta del ciclista, presenza di rilievi fotografici del velocipede di parte attrice riportante componenti danneggiate e di certificazione di pronto soccorso per le lesioni riportate da parte convenuta).
Dette risultanze probatorie impongono, coerentemente alla presunzione di legge in materia di circolazione di veicolo, un giudizio di corresponsabilità degli odierni protagonisti nella causazione del sinistro per cui oggi è processo.
Corresponsabilità evincibile dalle circostanze di seguito puntualizzate.
Parte convenuta non apprestava le dovute cautele nonostante la percezione di “allert” consistente nella presenza di un veicolo (segnato in verde) che arrestatosi a ridosso dell'intersezione gli concedeva, di fatto, la precedenza di svolta;
contingenti condizioni di viabilità che gli avrebbero
imposto maggiore cautela nell'impegnare l'incrocio stante la permanente vigenza dell'imposto obbligo di dare precedenza agli altri utenti della strada, nella specie, ai ciclisti in corsia ciclabile di pertinenza sopravanzanti il veicolo fermo (segnato in verde). Nella specie, avrebbe dovuto adeguare la condotta di guida (concedere spazio sufficiente) e la velocità di impegno dell'incrocio di modo da consentire -contrariamente a quanto oggettivamente avvenuto per la verificazione del sinistro- ai sopraggiungenti velocipedi aventi il diritto di precedenza nell'impegnare l'incrocio.
In altri termini, suddetto “allert” rappresentato dal comportamento di altro utente della strada
(veicolo segnato in verde) avrebbe consentito al convenuto di inferire la possibilità di sopravanzamento dei ciclisti impegnati nella corsia ciclabile di pertinenza con conseguente ragionevole esigibilità di una condotta di guida coerente e maggiormente accorta in ossequio al permanente obbligo di dare precedenza (procedere ad andatura lenta e verificare l'assenza di ciclisti per completare la manovra di svolta, ciò al fine di lasciare spazio sufficiente per il passaggio agli aventi diritto di precedenza).
Anche parte attrice non apprestava le cautele dovute nonostante la percezione del medesimo “allert” consistente nella presenza di un veicolo avente la propria medesima direzione di marcia fermo all'intersezione; contingenti condizioni di viabilità che gli avrebbero imposto una maggiore cautela
(art. 140 C.d.S.) nonostante la vigenza del diritto di precedenza. Nella specie, avrebbe dovuto adeguare la condotta di guida e la connessa velocità di crociera del velocipede in modo da poter compiere -contrariamente a quanto oggettivamente avvenuto per la verificazione del sinistro- fattive manovre di arresto ovvero di emergenza in totale sicurezza. In altri termini, suddetto “allert” rappresentato dal comportamento di altro utente della strada (veicolo segnato in verde) avrebbe consentito all'attore di inferire la possibile presenza di un ostacolo su strada (buca, corpo estraneo alla circolazione) ovvero di altro utente della strada già impegnato all'interno dell'intersezione
(veicolo in svolta avente già impegnato l'incrocio nel rispetto delle regole di precedenza ovvero per le contingenti condizioni di viabilità, pedone che procedeva ad un attraversamento non consentito, et smilia) con conseguente ragionevole esigibilità di una condotta di guida coerente e maggiormente accorta nonostante la spettanza della precedenza riconosciutagli dalla segnaletica stradale.
Evidentemente, il diritto di precedenza viaria non è da intendersi in senso assoluto, dovendo comunque pur sempre essere accompagnato da condotte improntate a cautela come imposto dall'art. 140 C.d.S.; cautele normalmente esigibili e volte a scongiurare sinistri, ciò anche in ragione dei principi di buona fede e di ragionevole sacrificio imposti dall'art. 1227, co. 2 c.c.
*CAUSALITÀ GIURIDICA*
Tanto accertato in punto di verificazione dell'evento lesivo e di sua imputabilità alle concorrenti condotte colpose contestualmente tenute da entrambi gli odierni protagonisti, occorre analizzare le conseguenze dannose effettivamente patite da parte attrice.
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Emblematica, sul punto, la documentazione in atti, su tutte, la certificazione ospedaliera ed i successivi accertamenti clinici cui si è sottoposto l'attore in ragione delle compromissioni fisiche riportate nel sinistro (certificazioni oggetto di valutazioni peritali -di seguito analizzate- volte a determinare il danno non patrimoniale complessivamente subito).
Del pari, rileva il preventivo di riparazione danni del velocipede di parte attrice (bicicletta di notevole valore economico per materiali e qualità delle componenti sportive installate). Preventivo stilato da
-venditore della bicicletta all'attore- che procedeva alla stima delle riparazioni, Tes_1 circostanze riferite anche in sede di escussione testimoniale nel contraddittorio tra le parti.
*LIQUIDAZIONE DEL DANNO*
Ai fini della quantificazione delle conseguenze dannose -patrimoniali e non patrimoniali- patite da parte attrice rilevano, da un lato, la documentazione afferente al preventivo riparazione danni del velocipede, dall'altro le cartelle cliniche ed i certificati medici allegati agli atti riportanti le patologie diagnosticate [in nota (5) (6) (7)] unitamente alle valutazioni medico-peritali.
Infatti, è provato che il danneggiato, a seguito del sinistro stradale, ha riportato:
- una ITT (inabilità temporanea totale) per un periodo complessivo di 80 gg, riferibile al ricovero ospedaliero, all'acuzie sintomatologica, alla fase di immobilizzazione ed alla riparazione anatomica progressivamente decrescente nella misura 75% per i primi 20 giorni, del 50% per i successivi 30 giorni e del 25% per gli ulteriori 30 giorni riconducibile alla fase di recupero dei segmenti anatomici interessati;
- residuano postumi qualificabili in termini di danno biologico permanente nella misura del 5
%;
- il grado di sofferenza conseguente alle lesioni subite è stato considerato di grado medio-lieve nella fase postraumatica acuta e di grado lieve nella fase cronica, a postumi stabilizzati;
- assenza di inabilità lavorativa trattandosi di soggetto pensionato;
- spese mediche documentate per complessivi € 2.041,15.
Valutazioni peritali condivise da questo Tribunale e, pertanto, integralmente richiamate in questa sede.
***
Applicate le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2024 discendono le seguenti voci risarcitorie:
5 cfr. certificato di pronto soccorso del 4.3.2022 in cui si da atto che riportava “trauma spalla Pt_1 destra, frattura scomposta della terza costa di sinistra asco posteriore…prognosi di giorni 20”;
6 cfr. certificazione di visita ortopedica a firma del dott. del 7.3.2022: “distorsione del Persona_1 rachide cervicale e lombare, contusione spalla sx, frattura costa sx, escoriazioni multiple”.
7 cfr. visita ortopedica di controllo del 9.6.2022: “Distorsione del rachide cervicale e lombare, contusione spalla sinistra con lesione parziale del sovraspinato, frattura terza costa sinistra, scoriazioni multiple”. 10
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Detto importo, tuttavia, non è suscettibile di un incremento percentuale a titolo di personalizzazione, stante la mancata specifica e puntuale allegazione di parte attrice delle circostanze di fatto, peculiari per il caso in esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata ai sensi delle richiamate tabelle.
In altri termini, ai fini dell'aumento percentuale corrispondente alla personalizzazione del danno occorre che parte attrice alleghi e provi “il ricorso di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio (e dunque specifiche e peculiari al caso concreto) e dalle conseguenze lesive” (Cass. 15084/2019).
Spese mediche - € 2041,15
DANNI -non patrimoniali e patrimoniali da spese mediche- liquidati per complessivi € 14.245,65
***
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A detto danni vanno aggiunti gli ulteriori danni patrimoniali provati -danneggiamento del velocipede e dell'attrezzatura sportiva indossata al momento del sinistro-; quantificazione possibile in ragione della documentazione in atti (foto della p.g. quanto alle condizioni del velocipede e relativo preventivo riparazioni in atti sopra richiamato ed oggetto di specifica prova testimoniale) e delle dichiarazioni testimoniali di (8) che, effettivamente, notava il danneggiamento Tes_2 dell'attrezzatura sportiva (occhiali, calzamaglia, casco, giubbotto, copriscarpe) indossata dall'attore.
DANNI -patrimoniali da danneggiamento del velocipede e dell'attrezzatura sportiva- liquidati in complessivi € 5.110,00.
***
A questo punto, occorre evidenziare che il danno non patrimoniale è omnicomprensivo delle singole voci risarcitorie domandate da parte attrice.
In altri termini, la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende, tanto il danno biologico, quale lesione all'integrità psico-fisica della persona medicalmente accertabile che esplica una incidenza negativa sulle attività di vita quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulle capacità di produrre reddito;
quanto il danno morale soggettivo, quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione;
quanto ancora il danno esistenziale, concernente la compromissione consequenziale delle proprie prerogative personali costituzionalmente tutelate.
Detta omnicomprensività – specie, con riferimento alle prime due voci di danno – è desumibile dalla lettura degli artt. 138 e 139 dlgs 209/2005, oltre che dalla costante giurisprudenza di legittimità (la
“costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana”. Ex multis Cass.
n. 901/18, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 9196/18, Cass. n. 10912/18, Cass. n. 13770/18, Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 4878/2019).
Mentre il danno biologico è medicalmente accertabile, il danno morale soggettivo, liquidato con aumenti percentuali del danno biologico, richiede, al fine di evitare qualsiasi automatismo connesso al riconoscimento del danno biologico – ovvero forme di duplicazioni risarcitorie delle medesime conseguenze dannose – un rigoroso accertamento. 8 Udienza del 20.6.2024 - “Vero che a causa del sinistro l'attore ha subito il danneggiamento:
-del velocipede per €4.191,00 come da doc. 6 che mi viene esibito,
-degli occhiali AK per € 280,00
-della calzamaglia Assos per €280,00
-del copriscarpe Assos per €99,00;
-del casco Lazer per €80,00,
-del giubbotto RA AR per € 180,00, come da documento che vi si rammostra (doc. 6)”?
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Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
dott. Luigi Montariello
Occorre, pertanto, che il pregiudizio morale effettivamente subito – al pari di quello esistenziale – venga circoscritto dal danneggiato attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo mediante l'allegazione di specifiche circostanze fattuali dalle quali emerge la sofferenza morale ed esistenziale patita.
Alla luce di dette premesse risulta provato il danno non patrimoniale subito da parte attrice, con specifico riferimento alla sola voce di danno biologico, non anche di danno morale soggettivo ed esistenziale.
A riguardo, infatti, parte attrice non ha dedotto in modo specifico alcuna circostanza di fatto oggettiva e concreta da cui poter desumere in via inferenziale le sofferenze morali ed esistenziali, di natura ulteriore e diversa rispetto al danno biologico medicalmente accertato e provato, subite dall'attore in occasione od a seguito del sinistro stradale descritto in premessa.
Va, quindi, rigettata la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice, limitatamente alla voce descrittiva di danno morale soggettivo, stante il mancato assolvimento del relativo onere probatorio, nonché per il sotteso rischio di una duplicazione risarcitoria di più voci di danno – biologico– sulla base dei medesimi presupposti di fatto.
Anche con riferimento al danno esistenziale parte attrice non ha positivamente assolto al relativo onere probatorio, stante la generica allegazione di sconvolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri che avrebbero indotto il danneggiato a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
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In definitiva il danno -patrimoniale e non patrimoniale- complessivamente subito da parte attrice può essere equitativamente determinato in complessivi € 19.355,65. Detto importo va, tuttavia, decurtato nella misura del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato - odierno attore- nella causazione del sinistro per le ragioni più volte esposte.
Pertanto, parte convenuta ed il garante chiamato vanno condannati in solido a risarcire i danni subiti da parte attrice che si liquidano, in ragione dell'accertato concorso di colpe, in complessivi €
9.667,50.
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Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano -al pari di quello derivante da inadempimento contrattuale (9), deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della
somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento dell'incidente. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
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Le spese di lite vanno compensate stante la soccombenza reciproca (corresponsabilità accertata).
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Accertata la responsabilità aquiliana da sinistro stradale imputabile in misura eguale alle odierne parti processuali, condanna in solido la p.IVA ) e Controparte_1 P.IVA_1 al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, la somma CP_3 Parte_1 risultante dalla devalutazione di € 9.667,50 al momento dell'evento lesivo (4.3.2022). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.
Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
Venezia, il 03/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Montariello
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Tribunale di Venezia, II sez. Civ.
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 140 C.d.S.: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. 2 testualmente nella relazione di incidente in atti: “l'auto non mi vedeva e di conseguenza io cercavo di evitarla deviando la traiettoria verso destra, ma non riuscivo ad evitare il contatto con la stessa, andando a toccare la parte anteriore dell'auto con la mia gamba sinistra oltre che con il mio mezzo”. 7
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3 testualmente nella relazione di incidente in atti.
4 testualmente nella relazione di incidente in atti: “si spaventava della mia presenza, provava a sorpassarmi allargsndosi verso la sua destra e frenava tanto da imputare la ruota anteriore senza toccare la mia auto e veniva catapultato dall'altro lato del cofano di mia macchina…quanto il signore ha tentato di evitarmi ed è caduto a terra io ero già fermo con l'auto”. 8
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dott. Luigi Montariello 9 Cfr. Cass., Ord. n. 37798/2022 – Rv. 666565 – 01: “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”. 13
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