Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
I 9 L L 8 O 6 e B l . a E N n e E , p 1 N O 8 a I 9 Z m 1 e A - t R 1 s i T 1 S s - 02827 20 1 I l 4 G a 2 E R e . h L REPUBBLIC A c i D 3 f i 2 E d T o . POPOLO TALIANO N T m E R S E A SUMEMA DI CASSAZIONE 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Mantenimento dei figli e dr. Corrado Carnevale Presidente spese straordinarie. dr. AR Gabriella Luccioli Consigliere R.G. N. 14334/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere dr. Giuseppe AR Berruti Consigliere Cron. 5885 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 23.11.2000 SE NT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 14334 del Ruolo Generale UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 1999, proposto: Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 OF 2 DA per diritti ✓✓ CONTI FRANCO, elettivamente domiciliato in Roma, alla il 27 FEB. 2001. IL CANCELLIERE V.G. B. Morgagni n. 2/a, presso l'avv. Umberto Segarel- li, che lo rappresenta e difende, per procura a margi- ne del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
OU LA, domiciliata elettivamente nel giudizio di merito in Roma, alla Via Donatello n. 23, presso l' avv. Daniela Proietti, suo difensore domiciliatario. INTIMATA 2178 2000 1 - 2 - - avverso la sentenza del giudice di pace di Roma, sez. distaccata di Fiumicino n. 5/99 del 26 - 28 gennaio 1999. Udita, all'udienza del 23 novembre 2000, la re- lazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv.
0- svaldo Fassari, per delega, che chiede l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ne domanda l'inammissibilità. Svolgimento del processo LA AK chiedeva al giudice di pace di Roma- Fiumicino di condannare il marito NC ON, dal quale era separata legalmente, a pagarle £. 1.522.000, quale rimborso di metà delle spese straordinarie, sa- nitarie e scolastiche, da lei anticipate per la figlia, dovute sulla base degli accordi accessori alla separa- zione consensuale omologata. Il ON contestava la domanda, inammissibile per es- sere esecutiva la separazione e nel merito infondata, per non avere la moglie adempiuto agli oneri concorda- ti, inviando una "richiesta documentata" di rimborso. Il giudice adito, con sentenza 28 gennaio 1999, acco- glieva parzialmente la domanda e condannava il ON a pagare £. 1.238.600, compensando le spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il ON per unico motivo illustrato da memomria. La AK non svolge attività difensiva. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso lamenta violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., perchè il giudice di pace, non imponendo l'adempimento degli oneri previsti nella separazione, avrebbe violato il giudicato dell' omologa, andando ultra petita, perchè la domanda di controparte riguardava il solo rimborso delle spese di cui al verbale omologato e non delle altre, riconosciu- te come rimborsabili, dalla sentenza impugnata.
1.1. La sentenza del giudice di pace, nelle controver- sie di valore non superiore ai due milioni di lire, હૈ da presumersi decisa in applicazione dell'equità, ed è impugnabile per violazione di norme processuali, co- stituzionali e comunitarie di rango superiore e per apparenza, mancanza o palese contraddittorietà di mo- tivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716), poten- do il controllo di legittimità riguardare solo la ve- rifica esterna dell'esercizio dell'equità. Il ricorso deduce violazione di norme processuali ed è, quindi, ammissibile, anche se infondato. Il giudice di pace nel caso non doveva modificare gli accordi accessori alla separazione, ma solo stabilire equitativamente se e in quale misura gli obblighi del ON, di restituire la metà delle spese straordinarie sanitarie e scolastiche anticipate dalla AK per 4. la figlia, previsti nel verbale di separazione consen- suale, erano rimasti inadempiuti. Trattandosi di problemi di mero adempimento, non vi è violazione del giudicato, incidendo la decisione solo sul punto dell'individuazione delle prestazioni acces- sorie previste nella separazione secondo regole di e- quità, per le quali il giudice di pace ha condannato il ON a pagare la somma indicata, come domandato dall'attrice, senza ultrapetizione.
4. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi l'intimata difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2000. Il presidente lomar lament sigliere Afensore Dup IL CANCELLIERE I AR Di ZO 27FEB. 2001 L DEPOSITATA IN CANCELLERIA 9 L Ramme 8 O B 6 e . E l a N E n , N e Oggi, 1 O p IL CANCELLIERE I 8 Z a 9 A 1 m R - e T AR Di Nu 1 t Di ZO S is I 1 - G s 4 E l 2 R a . A e L h D c 3 i E if 2 T d N . o E T S m R E A