Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 295
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.

    Il ricorso è stato ritenuto generico e declinato in fatto. La Corte di appello ha argomentato in modo logico e congruo circa il coinvolgimento del ricorrente nella falsificazione, ritenendo non convincente l'esclusione della responsabilità da parte della coimputata a causa del suo interesse concreto ad ottenere il rinvio del processo.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

    La Corte di appello ha dato atto del riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del Tribunale, giudicate equivalenti alla recidiva. La valutazione rientra nelle prerogative dei giudici di merito e non è superata dalle censure difensive, emergendo dal fatto che il ricorrente sia stato uno dei principali artefici della falsificazione per ottenere il rinvio del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 295
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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