TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
1
R.G. N. 1975/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN IL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. LE VE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 19756/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 30.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Barbara Londi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, via Rimini n. 49, giusta procura in atti e
, C.F. , nato a [...] il 3.0 9.1965, Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta
NC TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, piazzetta San Biagio n. 3, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2025 i signori e Parte_1 CP_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 16.06.2017 e
[...] precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 26.07.2006), maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente e (il 25.02.2008), essendo trascorsi oltre Per_2 sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 2877/2023), definito con sentenza di omologazione n. 216/2024 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. affidamento condiviso della figlia unica figlia ancora minorenne, con residenza Per_2 anagrafica presso la madre, giusto certificato allegato contraddistinto dal n. 4);
2. assegnazione della casa familiare, posta in Pieve a VO (PT) via Machiavelli n. 11 alla signora Detta assegnazione è motivata dalla residenza prevalente con la madre Parte_2 della figlia Per_2
3. la figlia continuerà a risiedere con la madre, mentre vivrà a Roma dove, si Per_2 Per_1 sta già definitivamente trasferendo, per frequentare l'Università. Nei periodi in cui Per_1 rientrerà a Pieve a VO (PT) si domicilierà presso la mad re;
4. la figlia , che studia a Roma, manterrà comunque la residenza a casa della madre Per_1 con la quale farà stato di famiglia anche ai fini della attestazione ISEE che la signora si Pt_1 impegna a fornire a scadenza annuale o comunque, in caso di ne cessità, su richiesta del Palazzo;
5. stante l'età di e l'imminente raggiungimento della maggiore età della ragazza i suoi Per_2 tempi di permanenza con il padre saranno direttamente concordati fra loro con l'onere di darne comunicazione alla signora PE al fine di consentirle una pro pria organizzazione;
6. il padre si occuperà integralmente del mantenimento della figlia a Roma: sosterrà Per_1 integralmente i costi tutti per il vitto, l'alloggio, le spese personali ordinarie e straordinarie, escluso quanto previsto al successivo punto 8. Nei periodi n ei quali la figlia risiederà presso la madre a
Pieve a VO (PT), le spese di vitto e alloggio saranno sostenute dalla signora;
Pt_2
7. il signor verserà alla RA importo di € 400,00 mensili come assegno CP_1 Parte_3 perequativo per la figlia oltre aumento ISTAT. Le spese scolastiche della ragazza, così Per_2 come ogni altra spesa straordinaria, saranno interamente sostenute dal signor Palazzo. Qualora, al termine delle scuole superiori NN manifestasse anch'essa la volontà di studiare fuori sede trasferendosi in altra città, cesserà automaticamente il versamento dell'assegno perequativo mensilmente versato dal signor Palazzo e quest'ultimo si occuperà interamente di ogni spesa, ordinaria e straordinaria, escluso quanto previsto al successivo punto 8, scolastica e personale, vitto
2 3
Per_ e alloggio per detta figlia come già concordato per la figlia . ranno a carico della Per_1 madre le spese di vitto e alloggio nei periodi in cui la figlia dovesse rientrare in Pieve a Per_2
VO (PT) domiciliandosi presso di lei;
8. le spese mediche per le figlie saranno sostenute al 50% tra i genitori previa concertazione e autorizzazione, salvo urgenze;
9. nella ipotesi in cui rinunci al trasferimento a Roma entrambe le figlie resteranno ad Per_1 abitare presso la madre e, conseguentemente, il mantenimento di entrambe verrà così disciplinato: il signor Palazzo corrisponderà la somma di € 400,00 per ciascuna figlia, oltre aumento ISTAT, sostenendo le spese straordinarie tutte al 100% (ad eccezione di quelle mediche che saranno sostenute al 50% tra i due genitori così come indicato al punto 8 che precede);
10. l'AUU sarà fruito, a prescindere dal domicilio delle figlie, nella misura del 50% da ciascun genitore. A tal fine le parti si coordineranno perché la domanda all' venga effettuata indicando CP_3 le diverse coordinate IBAN;
11. le parti concordano di chiudere l'attuale conto cointestato e aperto presso avente un CP_4 importo residuo pari ad €. 400,00 circa che verrà suddiviso tra i due coniugi;
12. il cane di famiglia sarà tenuto dal signor stante le difficoltà logistiche nell'accudimento CP_1
P da parte della signora PE . Le spese riguardanti l'animale di affezione saranno comunque sostenute integralmente dalla signora uando la spesa è inferiore d € 100,00, per le spese Pt_2 di importo superiore la parte eccedente i 100 euro sarà suddivisa al 50% fra le parti;
13. le parti dichiarano di aver regolato i propri rapporti economici in sede di separazione dandone attuazione come ivi previsto e di essere autonomi sotto il profilo economico e che ad oggi non esistono pendenze economiche afferenti le minori;
14. spese legali totalmente compensate tra le parti”.
Lette le nota scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nell e note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
3 4
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 CP_1
il 16.06.2017 in Viareggio (LU), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Viareggio al n. 11 P.II, serie C, anno 2017, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Viareggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
LE VE AN IL
4
R.G. N. 1975/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN IL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. LE VE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 19756/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 30.10.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Barbara Londi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Prato, via Rimini n. 49, giusta procura in atti e
, C.F. , nato a [...] il 3.0 9.1965, Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta
NC TI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia, piazzetta San Biagio n. 3, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 30.10.2025 i signori e Parte_1 CP_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 16.06.2017 e
[...] precisando che dall'unione sono nate le figlie (il 26.07.2006), maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente e (il 25.02.2008), essendo trascorsi oltre Per_2 sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 2877/2023), definito con sentenza di omologazione n. 216/2024 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1. affidamento condiviso della figlia unica figlia ancora minorenne, con residenza Per_2 anagrafica presso la madre, giusto certificato allegato contraddistinto dal n. 4);
2. assegnazione della casa familiare, posta in Pieve a VO (PT) via Machiavelli n. 11 alla signora Detta assegnazione è motivata dalla residenza prevalente con la madre Parte_2 della figlia Per_2
3. la figlia continuerà a risiedere con la madre, mentre vivrà a Roma dove, si Per_2 Per_1 sta già definitivamente trasferendo, per frequentare l'Università. Nei periodi in cui Per_1 rientrerà a Pieve a VO (PT) si domicilierà presso la mad re;
4. la figlia , che studia a Roma, manterrà comunque la residenza a casa della madre Per_1 con la quale farà stato di famiglia anche ai fini della attestazione ISEE che la signora si Pt_1 impegna a fornire a scadenza annuale o comunque, in caso di ne cessità, su richiesta del Palazzo;
5. stante l'età di e l'imminente raggiungimento della maggiore età della ragazza i suoi Per_2 tempi di permanenza con il padre saranno direttamente concordati fra loro con l'onere di darne comunicazione alla signora PE al fine di consentirle una pro pria organizzazione;
6. il padre si occuperà integralmente del mantenimento della figlia a Roma: sosterrà Per_1 integralmente i costi tutti per il vitto, l'alloggio, le spese personali ordinarie e straordinarie, escluso quanto previsto al successivo punto 8. Nei periodi n ei quali la figlia risiederà presso la madre a
Pieve a VO (PT), le spese di vitto e alloggio saranno sostenute dalla signora;
Pt_2
7. il signor verserà alla RA importo di € 400,00 mensili come assegno CP_1 Parte_3 perequativo per la figlia oltre aumento ISTAT. Le spese scolastiche della ragazza, così Per_2 come ogni altra spesa straordinaria, saranno interamente sostenute dal signor Palazzo. Qualora, al termine delle scuole superiori NN manifestasse anch'essa la volontà di studiare fuori sede trasferendosi in altra città, cesserà automaticamente il versamento dell'assegno perequativo mensilmente versato dal signor Palazzo e quest'ultimo si occuperà interamente di ogni spesa, ordinaria e straordinaria, escluso quanto previsto al successivo punto 8, scolastica e personale, vitto
2 3
Per_ e alloggio per detta figlia come già concordato per la figlia . ranno a carico della Per_1 madre le spese di vitto e alloggio nei periodi in cui la figlia dovesse rientrare in Pieve a Per_2
VO (PT) domiciliandosi presso di lei;
8. le spese mediche per le figlie saranno sostenute al 50% tra i genitori previa concertazione e autorizzazione, salvo urgenze;
9. nella ipotesi in cui rinunci al trasferimento a Roma entrambe le figlie resteranno ad Per_1 abitare presso la madre e, conseguentemente, il mantenimento di entrambe verrà così disciplinato: il signor Palazzo corrisponderà la somma di € 400,00 per ciascuna figlia, oltre aumento ISTAT, sostenendo le spese straordinarie tutte al 100% (ad eccezione di quelle mediche che saranno sostenute al 50% tra i due genitori così come indicato al punto 8 che precede);
10. l'AUU sarà fruito, a prescindere dal domicilio delle figlie, nella misura del 50% da ciascun genitore. A tal fine le parti si coordineranno perché la domanda all' venga effettuata indicando CP_3 le diverse coordinate IBAN;
11. le parti concordano di chiudere l'attuale conto cointestato e aperto presso avente un CP_4 importo residuo pari ad €. 400,00 circa che verrà suddiviso tra i due coniugi;
12. il cane di famiglia sarà tenuto dal signor stante le difficoltà logistiche nell'accudimento CP_1
P da parte della signora PE . Le spese riguardanti l'animale di affezione saranno comunque sostenute integralmente dalla signora uando la spesa è inferiore d € 100,00, per le spese Pt_2 di importo superiore la parte eccedente i 100 euro sarà suddivisa al 50% fra le parti;
13. le parti dichiarano di aver regolato i propri rapporti economici in sede di separazione dandone attuazione come ivi previsto e di essere autonomi sotto il profilo economico e che ad oggi non esistono pendenze economiche afferenti le minori;
14. spese legali totalmente compensate tra le parti”.
Lette le nota scritte in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nell e note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
3 4
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 CP_1
il 16.06.2017 in Viareggio (LU), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Viareggio al n. 11 P.II, serie C, anno 2017, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Viareggio di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
LE VE AN IL
4