TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.881/ 2024 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
promossa da nat a CALTAGIRONE (CT) il 27/09/1988 Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Omero, 32A 95046 Palagonia ITALIA CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. CAMPISI SALVINA BENEDETTA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE CORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.10.2024 chiedeva Parte_1 all'adito Tribunale la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio resa tra la stessa e in data 2.5.2023 CP_1
Esponeva che la coppia aveva tre figli ancora minori e che con la detta sentenza così come con quella precedente con la quale era stata pronunciata la separazione, era stato previsto l'affidamento condiviso dei minori , con collocamento degli stessi presso la madre, regolamentazione del diritto di visita e previsione a carico del del pagamento della somma mensile di € 600.00 a titolo di CP_1 contributo per il loro mantenimento.
Lamentava che il padre non si era mai effettivamente interessato dei figli né moralmente né economicamente , tanto che essa ricorrente non aveva mai di fatto ricevuto alcun aiuto economico per il loro mantenimento, come già da lei dichiarato sia in sede di separazione giudiziale che di scioglimento giudiziale del matrimonio.
Deduceva che la situazione si era recentemente aggravata atteso che era stato diagnosticato alla minore “ Disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 1, con associata disabilità Per_1 intellettiva di grado moderato “ e che tale patologia richiedeva una serie di interventi medici che richiedevano l'autorizzazione di entrambi i genitori e che alla minore di anni 10 era stata Per_2 assegnata l'insegnante di sostegno in classe, per le sue difficoltà di apprendimento, e che anche la stessa, dunque , necessitava.
Chiedeva pertanto che , a modifica delle condizioni del divorzio inter partes venisse disposto l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente dei minori con conferma delle ulteriori statuizioni contenute in sentenza.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'udienza di comparizione , la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa veniva posta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
Va al riguardo premesso che il procedimento per la modifica delle condizioni della separazione o divorzio è ammissibile nella misura in cui vengano dedotti dei fatti muovi rispetto all'emissione della sentenza che rendano necessario in intervento del giudice al fine di rendere le relative statuizioni conformi all'interesse dei figli , potendo essere le relative statuizioni riviste alla luce delle loro diverse esigenze.
Nel caso di specie, va osservato che le carenze genitoriali del padre sono state evidenziate dalla ricorrente nei precedenti giudizi di separazione e divorzio e tuttavia non sono stati posti dalla ricorrente stessa a fondamento di una domanda di affidamento esclusivo, sicche tale fatto, di per sé solo considerato non potrebbe essere posto da questo Collegio a fondamento dell'accoglimento della domanda.
E tuttavia va nella specie rilevato che parte ricorrente ha dedotto altresì che dei tre figli della coppia, la maggiore ha avuto diagnosticato, dopo l'emissione della sentenza di divorzio (come risulta Per_1 dagli atti) un disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 1, con associata disabilità intellettiva di grado moderato ed anche la figlia più piccola affetta da disturbo dell'apprendimento tanto da necessitare di insegnante di sostegno.
Tali circostanze costituiscono certamente fatti nuovi da considerare ai fini della concessione del provvedimento , atteso che l'affido condiviso impone che tutte le scelte terapeutiche relative ai figli siano frutto di condivisione dei genitori il che presuppone una manifestazione di interesse di entrambi rispetto alle scelte relative ai figli che nel caso di specie sembra, invece, mancare, come dimostrato dal fatto che il resistente non abbia ritenuto di partecipare in giudizio non costituendosi , nonostante la regolare notifica del ricorso a mani proprie, sebbene presso l'istituto di detenzione ove attualmente si trova ristretto, scelta adottata dal resistente anche nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio nel corso dei quali è rimasto contumace.
In accoglimento del ricorso va quindi disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con conferma delle ulteriori statuizioni.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in esame accoglie il ricorso e a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio resa inter partes da questo tribunale dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, confermando le ulteriori statuizioni .
Compensa tra le parti le spese di lite.
Caltagirone 10.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.881/ 2024 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
promossa da nat a CALTAGIRONE (CT) il 27/09/1988 Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Omero, 32A 95046 Palagonia ITALIA CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. CAMPISI SALVINA BENEDETTA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE CORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza e autorizzata la stessa a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.10.2024 chiedeva Parte_1 all'adito Tribunale la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio resa tra la stessa e in data 2.5.2023 CP_1
Esponeva che la coppia aveva tre figli ancora minori e che con la detta sentenza così come con quella precedente con la quale era stata pronunciata la separazione, era stato previsto l'affidamento condiviso dei minori , con collocamento degli stessi presso la madre, regolamentazione del diritto di visita e previsione a carico del del pagamento della somma mensile di € 600.00 a titolo di CP_1 contributo per il loro mantenimento.
Lamentava che il padre non si era mai effettivamente interessato dei figli né moralmente né economicamente , tanto che essa ricorrente non aveva mai di fatto ricevuto alcun aiuto economico per il loro mantenimento, come già da lei dichiarato sia in sede di separazione giudiziale che di scioglimento giudiziale del matrimonio.
Deduceva che la situazione si era recentemente aggravata atteso che era stato diagnosticato alla minore “ Disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 1, con associata disabilità Per_1 intellettiva di grado moderato “ e che tale patologia richiedeva una serie di interventi medici che richiedevano l'autorizzazione di entrambi i genitori e che alla minore di anni 10 era stata Per_2 assegnata l'insegnante di sostegno in classe, per le sue difficoltà di apprendimento, e che anche la stessa, dunque , necessitava.
Chiedeva pertanto che , a modifica delle condizioni del divorzio inter partes venisse disposto l'affidamento esclusivo ad essa ricorrente dei minori con conferma delle ulteriori statuizioni contenute in sentenza.
Il resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'udienza di comparizione , la ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa veniva posta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso vada accolto.
Va al riguardo premesso che il procedimento per la modifica delle condizioni della separazione o divorzio è ammissibile nella misura in cui vengano dedotti dei fatti muovi rispetto all'emissione della sentenza che rendano necessario in intervento del giudice al fine di rendere le relative statuizioni conformi all'interesse dei figli , potendo essere le relative statuizioni riviste alla luce delle loro diverse esigenze.
Nel caso di specie, va osservato che le carenze genitoriali del padre sono state evidenziate dalla ricorrente nei precedenti giudizi di separazione e divorzio e tuttavia non sono stati posti dalla ricorrente stessa a fondamento di una domanda di affidamento esclusivo, sicche tale fatto, di per sé solo considerato non potrebbe essere posto da questo Collegio a fondamento dell'accoglimento della domanda.
E tuttavia va nella specie rilevato che parte ricorrente ha dedotto altresì che dei tre figli della coppia, la maggiore ha avuto diagnosticato, dopo l'emissione della sentenza di divorzio (come risulta Per_1 dagli atti) un disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 1, con associata disabilità intellettiva di grado moderato ed anche la figlia più piccola affetta da disturbo dell'apprendimento tanto da necessitare di insegnante di sostegno.
Tali circostanze costituiscono certamente fatti nuovi da considerare ai fini della concessione del provvedimento , atteso che l'affido condiviso impone che tutte le scelte terapeutiche relative ai figli siano frutto di condivisione dei genitori il che presuppone una manifestazione di interesse di entrambi rispetto alle scelte relative ai figli che nel caso di specie sembra, invece, mancare, come dimostrato dal fatto che il resistente non abbia ritenuto di partecipare in giudizio non costituendosi , nonostante la regolare notifica del ricorso a mani proprie, sebbene presso l'istituto di detenzione ove attualmente si trova ristretto, scelta adottata dal resistente anche nel corso dei procedimenti di separazione e divorzio nel corso dei quali è rimasto contumace.
In accoglimento del ricorso va quindi disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con conferma delle ulteriori statuizioni.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in esame accoglie il ricorso e a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio resa inter partes da questo tribunale dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori della coppia alla madre, confermando le ulteriori statuizioni .
Compensa tra le parti le spese di lite.
Caltagirone 10.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo