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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/11/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 28.04.1995 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaella D'Amario
E
n. ad Atessa il 21.08.1992 – CF difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Baccalà
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 11.08.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 21.10.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo al reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata e con l'impegno, nell'interesse del figlio, a comunicarsi vicendevolmente ogni loro eventuale mutamento di abitazione e/o residenza, e ad avere una serena comunicazione tra loro per tutte le altre questioni concernenti il figlio, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, con i parenti e gli affini di ciascun ramo genitoriale;
1) il figlio minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione abitativa prevalente presso la madre, vista la sua tenera età, nell'abitazione sita in Paglieta (CH), alla Via Repubblica Partenopea n. 20, ove il minore manterrà la propria residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore ovvero, in caso di impegni lavorativi dei genitori, il minore potrà essere prelevato/riconsegnato anche dai nonni paterni/materni. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. Le parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e e-mail, e comunque gli stessi dovranno comunicare eventuali spostamenti che prevedano pernottamenti fuori casa per più giorni con il figlio minore;
2) il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e trascorrerà con il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo, pernottando presso di lui: a) a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì sera dalle ore 19:00 - con pernotto - fino al lunedì mattina, con impegno da parte del padre di accompagnarlo a scuola;
b) tre pomeriggi settimanali (lunedì, mercoledì e giovedì), dalle ore 17:15 alle successive 21:45. Nella settimana in cui il minore non pernotterà col padre nel weekend, il figlio potrà dormire il mercoledì notte presso l'abitazione paterna per poi essere riconsegnato alla madre il giovedì alle ore 21,45; c) per quanto concerne le prossime vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con la madre dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con il padre dal pranzo del 31 dicembre al 6 gennaio (il minore dovrà essere riconsegnato dopo cena), alternandosi di anno in anno;
d) parimenti, trascorrerà ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore e il successivo anno con l'altro (la prossima Pasqua starà con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via); e) il padre trascorrerà tre settimane con il figlio nel periodo delle vacanze estive, preferibilmente, una nel mese di giugno, una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, da programmare e comunicare alla madre entro il 15 del mese di maggio di ogni anno;
3) i genitori eserciteranno sul figlio , in forma condivisa, la potestà Per_1 genitoriale su tutte le questioni, incluse quelle di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme le decisioni di maggior interesse che lo riguardino, ivi compresa la scelta della scuola, ed in futuro, l'eventuale scelta di intraprendere specifici percorsi scolastici e/o studi universitari, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
4) entrambi i genitori si impegnano a relazionarsi con nuovi partners con modalità tali da non ingenerare nel minore confusione di ruoli e di identità parentali, trattandosi di una questione di rilevante interesse destinata ad incidere sul suo equilibrio psicologico ed affettivo, soprattutto considerata la sua giovanissima età;
5) il sig. si impegna a corrispondere, entro o non oltre il 15 di ogni Parte_2 mese a partire dal mese di agosto, un assegno mensile di euro 200,00= a titolo di concorso per il mantenimento del figlio: tale contributo è soggetto, come per legge, ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Le spese da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017, avente ad oggetto “Linee-guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia”;
6) i genitori si impegnano a sostenere per il figlio tutte le spese straordinarie nella misura del 50%, secondo le modalità e prescrizioni indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017, avente ad oggetto “Linee-guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia”. Per quanto concerne le spese straordinarie oggetto di preventivo accordo, saranno così regolamentate “il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. Resta inteso, comunque, che eventuali spese di babysitter saranno poste a carico del solo genitore che ne ravviserà la necessità;
7) il contributo al mantenimento verrà corrisposto mediante accredito sulla Postepay intestato alla madre, Sig.ra al seguente IBAN: Parte_1
[...] entro il 15 di ogni mese, mentre il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, previa l'esibizione della documentazione comprovante la spesa e la richiesta di rimborso, dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dall'esibizione del documento attestante la spesa;
8) l'assegno unico in favore del figlio minore e/o altre agevolazioni di natura equipollente, ove dovuti e/o spettanti, e/o erogabili, saranno percepiti in egual misura (50%) da ciascun genitore;
9) per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, gli stessi si impegnano a prestarsi vicendevole e leale collaborazione nell'interesse del figlio minore. - Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Regolamenta la gestione di , figlio di e Parte_3 Parte_2 Pt_1 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della
[...] sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 28.04.1995 – CF , difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaella D'Amario
E
n. ad Atessa il 21.08.1992 – CF difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Massimiliano Baccalà
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta ex artt.337-bis, 337-ter e ss. c.c. depositata il 11.08.2025; - Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 21.10.2025 con le quali le parti hanno confermato la loro richiesta alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo al reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata e con l'impegno, nell'interesse del figlio, a comunicarsi vicendevolmente ogni loro eventuale mutamento di abitazione e/o residenza, e ad avere una serena comunicazione tra loro per tutte le altre questioni concernenti il figlio, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, con i parenti e gli affini di ciascun ramo genitoriale;
1) il figlio minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione abitativa prevalente presso la madre, vista la sua tenera età, nell'abitazione sita in Paglieta (CH), alla Via Repubblica Partenopea n. 20, ove il minore manterrà la propria residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore ovvero, in caso di impegni lavorativi dei genitori, il minore potrà essere prelevato/riconsegnato anche dai nonni paterni/materni. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. Le parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e e-mail, e comunque gli stessi dovranno comunicare eventuali spostamenti che prevedano pernottamenti fuori casa per più giorni con il figlio minore;
2) il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e trascorrerà con il padre, presso l'abitazione di quest'ultimo, pernottando presso di lui: a) a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì sera dalle ore 19:00 - con pernotto - fino al lunedì mattina, con impegno da parte del padre di accompagnarlo a scuola;
b) tre pomeriggi settimanali (lunedì, mercoledì e giovedì), dalle ore 17:15 alle successive 21:45. Nella settimana in cui il minore non pernotterà col padre nel weekend, il figlio potrà dormire il mercoledì notte presso l'abitazione paterna per poi essere riconsegnato alla madre il giovedì alle ore 21,45; c) per quanto concerne le prossime vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con la madre dal 23 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con il padre dal pranzo del 31 dicembre al 6 gennaio (il minore dovrà essere riconsegnato dopo cena), alternandosi di anno in anno;
d) parimenti, trascorrerà ad anni alterni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore e il successivo anno con l'altro (la prossima Pasqua starà con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via); e) il padre trascorrerà tre settimane con il figlio nel periodo delle vacanze estive, preferibilmente, una nel mese di giugno, una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto, da programmare e comunicare alla madre entro il 15 del mese di maggio di ogni anno;
3) i genitori eserciteranno sul figlio , in forma condivisa, la potestà Per_1 genitoriale su tutte le questioni, incluse quelle di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme le decisioni di maggior interesse che lo riguardino, ivi compresa la scelta della scuola, ed in futuro, l'eventuale scelta di intraprendere specifici percorsi scolastici e/o studi universitari, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
4) entrambi i genitori si impegnano a relazionarsi con nuovi partners con modalità tali da non ingenerare nel minore confusione di ruoli e di identità parentali, trattandosi di una questione di rilevante interesse destinata ad incidere sul suo equilibrio psicologico ed affettivo, soprattutto considerata la sua giovanissima età;
5) il sig. si impegna a corrispondere, entro o non oltre il 15 di ogni Parte_2 mese a partire dal mese di agosto, un assegno mensile di euro 200,00= a titolo di concorso per il mantenimento del figlio: tale contributo è soggetto, come per legge, ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Le spese da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento sono quelle indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017, avente ad oggetto “Linee-guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia”;
6) i genitori si impegnano a sostenere per il figlio tutte le spese straordinarie nella misura del 50%, secondo le modalità e prescrizioni indicate nel protocollo del CNF del 29.11.2017, avente ad oggetto “Linee-guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia”. Per quanto concerne le spese straordinarie oggetto di preventivo accordo, saranno così regolamentate “il genitore a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. Resta inteso, comunque, che eventuali spese di babysitter saranno poste a carico del solo genitore che ne ravviserà la necessità;
7) il contributo al mantenimento verrà corrisposto mediante accredito sulla Postepay intestato alla madre, Sig.ra al seguente IBAN: Parte_1
[...] entro il 15 di ogni mese, mentre il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, previa l'esibizione della documentazione comprovante la spesa e la richiesta di rimborso, dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dall'esibizione del documento attestante la spesa;
8) l'assegno unico in favore del figlio minore e/o altre agevolazioni di natura equipollente, ove dovuti e/o spettanti, e/o erogabili, saranno percepiti in egual misura (50%) da ciascun genitore;
9) per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, gli stessi si impegnano a prestarsi vicendevole e leale collaborazione nell'interesse del figlio minore. - Visto il parere favorevole del P.M.;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Regolamenta la gestione di , figlio di e Parte_3 Parte_2 Pt_1 alle condizioni sottoscritte dalle parti da considerarsi parte integrante della
[...] sentenza;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.10.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo