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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 15403/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 15.10.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BARBARA PETA
Ricorrente
Contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to VINCENZO GIOIELLO
Resistente
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to AMODIO CP_2 P.IVA_2
MARZOCCHELLA
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 07180202400039353000 notificato a mezzo
PEC in data 01.10.2024, relativo a contributi della gestione separata anno 2016.
Si sono costituiti in giudizio, tempestivamente, l' e, Controparte_1
tardivamente, l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il presente procedimento è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP,
dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti, superflua ogni ulteriore attività.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
Pag. 2 di 6 economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto, si rileva che le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo, che secondo la giurisprudenza di legittimità sia il fermo di beni mobili registrati che l'ipoteca prevista dai d.P.R. n. 602 del 1973 sono atti chiaramente funzionali alla realizzazione del credito, e quindi alla esecuzione forzata, tuttavia, stante l'inequivocabile tenore degli artt. 491 e 502 cod. proc. civ., essi non sono configurabili come atti del processo esecutivo.
Al riguardo, “in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ed l'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
(nonché, a fortiori, le relative comunicazioni preventive) hanno natura non già di atti di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la loro impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. Civ., SS.UU., Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015,
decisione relativa al fermo amministrativo di beni mobili registrati, ma che si pone in linea di continuità con Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, la quale aveva in
Pag. 3 di 6 precedenza espressamente affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria).
“Il principio di diritto sopra enunciato relativamente al fermo amministrativo di beni mobili registrati ed all'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comporta necessariamente che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria e/o dell'iscrizione del fermo, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione”
Secondo il citato orientamento della Corte di Cassazione, una volta ricondotto il ricorso introduttivo del presente procedimento nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale previsto per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n. 12769; sez.
2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza 09/10/2018, n. 24808).
“Da tanto consegue, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, che la domanda avanzata dall'odierna ricorrente non è suscettibile di essere dichiarata inammissibile solo perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.” (così, Cass. Civ., n. 10271 del 19
aprile 2021).
Pag. 4 di 6 “Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche)
della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque,
ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive” (così, Cass. Civ., n. 10272 del 19 aprile 2021).
Ciò premesso, si passa ad esaminare il ricorso nel merito.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12821/2020, ha chiarito che “I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_2
assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” .
Pertanto, alla luce di detto principio, il ricorrente avrebbe dovuto documentare in giudizio l'asserito versamento dei contributi per l'anno 2016 alla Cassa di Previdenza dei Dottori
Commercialisti. In tal modo avrebbe provato la costituzione in suo favore di una prestazione previdenziale tale da escludere la sussistenza di obblighi nei confronti dell' . CP_2
Pag. 5 di 6 Infatti, la circostanza del pagamento dei contributi 2016 alla Cassa di Previdenza dei
Dottori Commercialisti è l'unica addotta dal ricorrente che avrebbe potuto escludere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale per gli anni in questione. Infatti, non è stata contestata la produzione di un reddito professionale nel 2016.
Tuttavia, il ricorrente si è limitato a depositare nel presente giudizio il ricorso amministrativo in autotutela privo della documentazione in tesi allegata inerente al pagamento dei contributi alla Cassa.
Pertanto, in assenza di elementi di prova, che era onere del ricorrente fornire, riguardo l'asserito versamento dei contributi per l'anno 2016 alla Cassa di Previdenza dei Dottori
Commercialisti, stante l'insufficienza delle circostanze addotte dal ricorrente, non si può
escludere la legittimità della pretesa impositiva.
Stante il contegno processuale delle parti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 15403/2024, così
provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 17.04.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 6 di 6
LAVORO
N.R.G. 15403/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 15.10.2024
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
BARBARA PETA
Ricorrente
Contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to VINCENZO GIOIELLO
Resistente
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.to AMODIO CP_2 P.IVA_2
MARZOCCHELLA
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 07180202400039353000 notificato a mezzo
PEC in data 01.10.2024, relativo a contributi della gestione separata anno 2016.
Si sono costituiti in giudizio, tempestivamente, l' e, Controparte_1
tardivamente, l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il presente procedimento è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP,
dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
La causa è stata istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti, superflua ogni ulteriore attività.
Il ricorso viene deciso in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle
questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di
Pag. 2 di 6 economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare
previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto, si rileva che le comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo, che secondo la giurisprudenza di legittimità sia il fermo di beni mobili registrati che l'ipoteca prevista dai d.P.R. n. 602 del 1973 sono atti chiaramente funzionali alla realizzazione del credito, e quindi alla esecuzione forzata, tuttavia, stante l'inequivocabile tenore degli artt. 491 e 502 cod. proc. civ., essi non sono configurabili come atti del processo esecutivo.
Al riguardo, “in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ed l'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
(nonché, a fortiori, le relative comunicazioni preventive) hanno natura non già di atti di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misure puramente afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la loro impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. Civ., SS.UU., Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015,
decisione relativa al fermo amministrativo di beni mobili registrati, ma che si pone in linea di continuità con Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, la quale aveva in
Pag. 3 di 6 precedenza espressamente affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria).
“Il principio di diritto sopra enunciato relativamente al fermo amministrativo di beni mobili registrati ed all'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comporta necessariamente che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria e/o dell'iscrizione del fermo, che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione”
Secondo il citato orientamento della Corte di Cassazione, una volta ricondotto il ricorso introduttivo del presente procedimento nell'alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale previsto per le opposizioni agli atti esecutivi (per i medesimi principi circa il giudizio di opposizione ad iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si vedano: Cass. sez. III, 22/12/2015, n. 25745; sez. VI ordinanza 22/05/2017, n. 12769; sez.
2, ordinanza 31/07/2018, n. 20224; sez. VI, ordinanza 09/10/2018, n. 24808).
“Da tanto consegue, secondo il citato orientamento giurisprudenziale, che la domanda avanzata dall'odierna ricorrente non è suscettibile di essere dichiarata inammissibile solo perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.” (così, Cass. Civ., n. 10271 del 19
aprile 2021).
Pag. 4 di 6 “Logico corollario della esclusione della natura di atti dell'esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche)
della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque,
ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive” (così, Cass. Civ., n. 10272 del 19 aprile 2021).
Ciò premesso, si passa ad esaminare il ricorso nel merito.
Ebbene, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12821/2020, ha chiarito che “I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione della copertura CP_2
assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del
1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” .
Pertanto, alla luce di detto principio, il ricorrente avrebbe dovuto documentare in giudizio l'asserito versamento dei contributi per l'anno 2016 alla Cassa di Previdenza dei Dottori
Commercialisti. In tal modo avrebbe provato la costituzione in suo favore di una prestazione previdenziale tale da escludere la sussistenza di obblighi nei confronti dell' . CP_2
Pag. 5 di 6 Infatti, la circostanza del pagamento dei contributi 2016 alla Cassa di Previdenza dei
Dottori Commercialisti è l'unica addotta dal ricorrente che avrebbe potuto escludere la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale per gli anni in questione. Infatti, non è stata contestata la produzione di un reddito professionale nel 2016.
Tuttavia, il ricorrente si è limitato a depositare nel presente giudizio il ricorso amministrativo in autotutela privo della documentazione in tesi allegata inerente al pagamento dei contributi alla Cassa.
Pertanto, in assenza di elementi di prova, che era onere del ricorrente fornire, riguardo l'asserito versamento dei contributi per l'anno 2016 alla Cassa di Previdenza dei Dottori
Commercialisti, stante l'insufficienza delle circostanze addotte dal ricorrente, non si può
escludere la legittimità della pretesa impositiva.
Stante il contegno processuale delle parti, le spese vengono compensate.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 15403/2024, così
provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Aversa, 17.04.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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