Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
In tema di avviso al difensore, non è prevista la notifica della data fissata per qualsivoglia udienza dibattimentale o camerale, ovvero per qualsiasi atto processuale cui lo stesso abbia diritto di intervenire, allorquando la sua nomina sia stata formalizzata in un momento successivo all'emissione dell'avviso, poichè con tale emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. (Fattispecie relativa all'udienza di convalida dell'arresto ed al contestuale giudizio direttissimo, in cui il difensore di fiducia è stato nominato in un momento successivo alla emissione dell'avviso di fissazione dell'udienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2008, n. 27059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27059 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Presidente - del 27/05/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 878
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19118/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
KI LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5-12-05 della Corte di Appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. BUA Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Vulcano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di KI LI ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al predetto fissandola in anni otto di reclusione ed Euro quarantamila di multa, confermando nel resto.
Il ricorrente deduce violazione degli artt. 178 e ss. c.p.p. e art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis, sostenendo che al difensore di fiducia, ritualmente nominato dall'imputato presso l'ufficio- matricola della casa circondariale, non sarebbe stato notificato l'avviso relativo alla udienza di convalida dell'arresto ed al contestuale giudizio direttissimo.
Con un secondo motivo di ricorso si denuncia che, nonostante l'imputato avesse dichiarato in dibattimento di non comprendere la lingua italiana, gli atti di causa sarebbero stati tradotti "soltanto in data 31-3-20005, a dibattimento inoltrato, ben 15 giorni dopo la notifica della udienza di convalida del 17-3-2005.
In prossimità della odierna udienza il difensore dello KU ha depositato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come puntualmente rilevato dalla Corte di Appello, l'imputato, all'atto del suo arresto, ebbe a dichiarare alla Questura di Bari di "comprendere la lingua italiana scritta e parlata". Già questa risultanza rende priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata traduzione degli atti in lingua albanese.
A ciò deve, per altro, aggiungersi che all'imputato è stato comunque nominato un interprete alla udienza di convalida e che per il giudizio direttissimo il prevenuto aveva avuto la traduzione degli atti in lingua albanese.
Quanto al dedotto mancato avviso della udienza di convalida all'avv. Racanelli, la Corte di merito ha precisato che il predetto difensore era stato nominato dal detenuto la sera del 16-3-05 alle ore 18,30 e che tale nomina era pervenuta al P.M. di Trani alle ore 22,07 del 16- 3-05, ossia "dopo che era stata fissata l'udienza e trasmessi gli avvisi (all'imputato alle ore 14,20 ed al difensore di ufficio alle ore 14,25 sempre del 16-3-2005)". Prima della fissazione dell'udienza, l'imputato, più volte invitato, non aveva inteso nominare un suo difensore di fiducia, riservandosi tale facoltà. In tale situazione, ad avviso della Corte di Appello, "non si doveva dare avviso al difensore di fiducia, nominato in un momento successivo alla emissione dell'avviso di fissazione dell'udienza, dovendosi, invece, lo stesso imputato attivare per fare intervenire alla udienza il suo difensore".
Si tratta di decisione che costituisce corretta applicazione di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in proposito. In particolare, questa Corte ha già chiarito, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, che in tema di avviso al difensore, non è prevista la notifica della data fissata per qualsivoglia udienza dibattimentale o camerale o per qualsiasi atto processuale a cui il medesimo ha diritto di intervenire, a quel legale la cui nomina sia stata formalizzata in un momento successivo alla emissione dell'avviso stesso, atteso che con tale emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. 2, Sentenza n. 16942 del 29/03/2001, Rv. 218881, PM in proc. Peepertual, Sez. 1, Sentenza n. 4736 del 19/12/2002, Rv. 223172, Amico;
Sez. 6, Sentenza n. 18360 del 24/02/2003, Rv. 225895, D'Ottavi).
3.-. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in Euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, stante la palese infondatezza delle censure formulate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008