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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8246/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Viola, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faggiano, come da mandato in CP_1 atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il contraevano matrimonio in data 19.9.2005, regolarmente iscritto Pt_1 CP_1 presso l'Ufficio di Stato civile di NO (Le) – atto n. 22 parte II Serie A Anno 2005, dal quale nascevano due figli, rispettivamente, in data 11.1.2008 e in data 5.10.2011.
Nelle more del giudizio, le parti definivano concordemente le condizioni della separazione;
pertanto, all'udienza cartolare del 18.6.2025 la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
1 Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole – con la precisazione che il termine assegnazione riferito alla tavernetta ed alle vetture indichi la mera attribuzione della disponibilità - sicchè non vi è ragione di discostarsene:
2 3 4 L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
19.9.2005 in NO (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n.
22 parte II Serie A anno 2005, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 24.6.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
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