Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario R.G. n. 100-1/2024 diretto alla dichiarazione di apertura della
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
REA FO-334121), con sede in Cesena, via Leopoldo Lucchi n. 135
Visto il ricorso proposto in data 22/07/2024 dalla
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ in persona del
Sostituto Procuratore dott. Emanuele Daddi nonché nelle date rispettivamente del 11/12/2024, 04/03/2025 e 19/03/2025 da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PIERACCINI FRANCESCA (c.f. ed elettivamente domiciliato presso C.F._2
il suo studio legale sito a Cattolica Piazza Mercato n. 1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._3
KHURI WAKIM (c.f. e dall'avv. PAOLA RINALDI (c.f. C.F._4
Via Indipendenza, n. 18/B
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLI Parte_3 C.F._6
ROBERTO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._7
legale sito a Forlì, via J. Allegretti n.17 nei confronti di
(c.f. REA FO-334121), con sede in Cesena, via Controparte_1 P.IVA_1
Leopoldo Lucchi n. 135, rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO CAVAGNA (c.f.
e dall'avv. SILVIO CAMPIDELLI (c.f. ) ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito a Rimini Via Flaminia 171/B
− esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
− dato atto che la convenuta si è ritualmente costituita in data Controparte_1
20/08/2024;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
− considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
− rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale iscritto al registro delle
Imprese per lo svolgimento di attività di gestione di case di cura private polispecialistiche;
− rilevato, inoltre, che risultano superate le soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII (circostanza peraltro non contestata neppure dalla convenuta), come in ogni caso emerge dall'ultimo bilancio depositato, risalente al 2021 in cui sono superate tutte e tre le soglie rilevanti:
− osservato che risulta assolto l'onere a carico dell'istante di dimostrare la presenza di debiti scaduti superiori al limite di cui all'art. 49, comma 5 CCII: dai ricorsi dei creditori intervenuti emergono debiti scaduti (anche a seguito di piano di rientro non rispettati) per oltre € 67.000, senza considerare il rilevante debito verso l'Erario di oltre € 700.000;
− ritenuta l'evidente sussistenza dello stato di insolvenza della società: nonostante i plurimi rinvii concessi su richiesta della società ed in accordo con il PM istante e con i creditori, di volta in volta intervenuti con autonomi ricorsi (rispetto alla prima udienza svoltasi il
21/08/2024, sono stati accordati rinvii per le udienze del 16/10/2024, del 22/01/2025 e
16/04/2025), la Società non è stata in grado, non solo di mantenere gli accordi di rientro raggiunti con (che dopo aver rinunciato alla domanda proposta il 25/09/2024 Parte_3
ha nuovamente ripresentato ricorso il 19/03/2025) e con (che dopo Parte_2
aver rinunciato ad un precedente ricorso del 18/04/2024, con estinzione del relativo procedimento, ha ripresentato ricorso in data 04/03/2025) e di concordare un piano di rientro con l'ulteriore intervenuto (prospettato nel corso dell'ultima Parte_1
udienza del 22/01/2025 e mai raggiunto), ma neppure di definire la posizione dell'Erario con la quale sono state condotte unicamente interlocuzioni, mai sfociate in una proposta di transazione fiscale o altro concreto accordo;
né la Società ha ritenuto, in tale contesto e pur avendone avuto il tempo e la possibilità, di far ricorso ad uno dei numerosi strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi o richiedere l'accesso alla
Composizione negoziata della crisi che avrebbe potuto permetterle di predisporre e concordare con i creditori un progetto di risanamento, avendo più volte prospettato come imminente la vendita di macchinari da cui recuperare liquidità (che peraltro, in sede di udienza ha indicato in un valore del tutto insufficiente) e la ripresa Testimone_1
dell'attività con l'apertura di due nuove strutture i cui flussi di cassa avrebbero dovuto garantire il pagamento rateale dell'ingente debito erariale, oltre alla ripresa della continuità;
− ritenuto che il protrarsi di tale situazione e l'incapacità di trovare le risorse per far fronte al pagamento dei rilevanti debiti accumulati, unitamente al fatto che non risultano neppure certi i tempi della più volte prospettata ripresa dell'attività caratteristica sono segnali inequivocabili del fatto che versi in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte senza poter ulteriormente procrastinare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, di cui ricorrono tutte le condizioni;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII
e in particolare delle risultanze dei rapporti riepilogativi, degli incarichi in corso e dei criteri di rotazione;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. REA FO-334121), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Cesena, via Leopoldo Lucchi n. 135
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Curatore il dott. (c.f. ), con studio in Forlì, Persona_1 C.F._10
via Biondini, n. 27 iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti
Contabili di Forlì-Cesena e all'elenco Nazionale dei Gestori della crisi;
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, previa verifica della propria disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, di cui dovrà dare atto nell'accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c. e rispetto a - C.F. : Controparte_1 P.IVA_1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. 05/08/2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura ai sensi dell'art. 198 CCII;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al
P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII. FISSA il giorno 15/09/2025 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato sopra nominato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII
e-bis) l'indicazione delle coordinate bancarie segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il Curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più la necessità di assistenza de Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca