Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Non sono punibili a norma dell'art. 600 quater, cod. pen. (pornografia virtuale), i fatti commessi in data antecedente all'entrata in vigore della L. 6 febbraio 2006, n. 38, in quanto detta fattispecie, introdotta dall'art. 4 della citata legge, nell'attribuire rilievo anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico, oggetto dei delitti di cui agli artt. 600 ter e 600 quater cod. pen., rappresenti immagini "virtuali", ha portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati già ricompresi in alcuna delle predette fattispecie incriminatrici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 21631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21631 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
O S C U RA T A
Sentenza n.PIO UDIENZA PUBBLICA DEL 6/5/2010
R.G. N. 45891/09 2 1 6 3 1 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del LION presente provvedimento A
C omettere le talità e Composta dagli Ill. mi Signori gli altri dati identirativi,
a norma dell'.rt. 52
d.lgs. 196/03 in quanto: Presidente
-dott. Lupo Ernesto
☐ disposto d'ufficio Consigliere
-dott. Cordova Agostino
☐ a richiesta di parte
-dott. Lombardi Alfredo M. Consigliere imposto dalla legge
-dott. Marini Luigi Consigliere
-dott. Gazzara Santi Consigliere IL FUNZIONARIO DA IA
(dot) )Donati)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Treviso, in data 22/7/09 nel processo a carico di
B.E. nato a "omissis"
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio Udito il difensore dell'imputato, avv. Gustavo Bizzochi, in sostituzione dell'avv. Gaio Tesser, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria inoltrata in atti osserva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.E. dal reatoIl Tribunale di Treviso, con sentenza del 22/7/09, ha assolto di cui all'art. 600 quater c.p. perché il fatto non sussiste. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia,con i seguenti motivi:
-erronea applicazione della legge penale, rilevato che anche anteriormente alla L.
38/06, gli artt. 600 ter e 600 quater c.p. vietavano la produzione e il commercio e la detenzione del materiale pornografico virtuale, o almeno dei fotomontaggi quali quelli trovati in possesso dell'imputato.
Ne consegue che la sopravvenienza dell'art. 600 quater I c.p. oltre a rendere comunque più sicura l'appartenenza della pornografia virtuale all'area del penalmente illecito, ha posto un problema di successione di leggi penali, da risolvere con i normali criteri dell'art. 2 c.p., per cui,si tratti o meno con la nuova previsione di un autonomo reato o di una circostanza attenuante, in ogni caso al fatto attribuito al una volta riconosciuti gli estremi del reato di cui all'art. 600 quater, si B. sarebbe dovuta applicare la disciplina più favorevole dell'art. 600 quater I c.p.. La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria in cui evidenzia la infondatezza delle censure mosse nel ricorso, rilevando come nel caso in esame non si versi in un episodio di detenzione di "pornografia reale", peraltro nemmeno riconducibile al più ristretto quadro normativo vigente all'epoca dei fatti per cui è processo. Appare, dunque, artificioso ed erroneo il ragionamento del P.G. ricorrente teso a costringere la nuova categoria del "virtuale" in quella del tutto diversa del "reale" previgente, in quanto, comunque, derivante dal diretto coinvolgimento del minore in pratiche sessuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La argomentazione motivazionale, sviluppata dal Tribunale si palesa logica e corretta;
peraltro, il decidente ha, a giusta ragione, mandato assolto l'imputato per la insussistenza del fatto a seguito di una esatta lettura della condotta da esso posta in essere in correlato alla imputazione contestata, nonchè alla normativa in materia in vigore prima e dopo la modifica apportata dalla L. 38/06.
Con la impugnazione si censura la sentenza in punto di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente deduce che, trattandosi nell'art. 600 quater c.p. di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18, l'impiego vietato di essi minori si sia realizzato anche nel caso di specie;
rileva, a conforto di quanto sostenuto, che anche anteriormente alla entrata in vigore della L. 38/06, gli artt. 600 ter e 600 quater c.p. vietavano la produzione, il commercio e la detenzione del materiale pornografico virtuale, o almeno dei fotomontaggi del tipo in questione. O S C U R A T A
Per cui la sopravvenienza dell'art. 600 quater, I, c.p., oltre a rendere più sicura l'appartenenza della pornografia virtuale all'area del penalmente illecito, ha posto un problema di successione di leggi penali, da risolvere con i normali criteri di cui all'art. 2 c.p.: si tratti con la nuova previsione di un autonomo reato o di una circostanza attenuante, sostanzialmente al fatto attribuito al prevenuto, una volta riconosciutivi gli estremi del reato di cui all'art. 600 quater c.p., si sarebbe dovuto applicare la più favorevole disciplina dell'art. 600 quater, I, c.p., e non pervenire ad una pronuncia assolutoria.
Il Tribunale osserva che il B. è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 600 :
quater c.p., in quanto trovato in possesso di materiale con contenuto pornografico, da cui si estrapolava una serie di immagini tratte anche dai supporti magnetici, in parte costituito da fotomontaggi, realizzati abbinando volti di minori di età con corpi di soggetti in posizioni o atteggiamenti ineludibilmente pornografici (volti appartenenti a persone che il prevenuto aveva fotografato per strada o addirittura di persone che conosceva).
I periti nominati dal decidente hanno concluso nel senso che per le immagini esaminate non vi è evidenza di soggetti in età prepubere e che quelle immagini in cui compaiono di certo soggetti minori sono frutto di fotomontaggio ( i volti dei minori sono posizionati sul corpo di un adulto). Di poi, il Tribunale si è soffermato ad analizzare la rilevanza penale della condotta del prevenuto, evidenziando sul punto che:
-la formulazione della norma, all'epoca dei fatti ( 31/5/05 ), esclude che nella previsione di legge potessero rientrare le immagini e le riprese virtuali, cioè realizzate per via informatica o attraverso fotomontaggi;
-è stato successivamente introdotto l'art. 600 quater, I, c.p. ( art. 4, L. 38/06) che punisce la c.d. pornografia virtuale, ovvero attribuisce rilievo anche alla ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali, realizzate, cioè, con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali;
tale norma ha portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati già ricompresi nella formulazione precedente;
-la condotta, posta in essere dal prevenuto, trattandosi, peraltro, di immagini non destinate alla diffusione, ma solo a soddisfare le fantasie del Binotto, non riveste rilevanza penale.
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Orbene si osserva che il fatto contestato detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di soggetti minori di anni diciotto - da cui B. è stato assolto era stato inquadrato nella fattispecie vigente anteriormenteil O S C U RA T A
alla già citata L. 38/06, che, peraltro, ha modificato anche il disposto dell'art. 600 quater c.p..
A giusta ragione il giudice di merito ha ritenuto che la fattispecie della pornografia virtuale, di cui al 600 quater, I, c.p., sia da considerare del tutto inedita, con carattere innovativo e non esplicativo e chiarificatore di quanto già disposto dagli artt. 600 ter e quater c.p., così che, alla luce dei principi dettati dall'art. 2 c.p., il prevenuto non poteva essere, di certo, riconosciuto colpevole per avere posto in essere una condotta, all'epoca dei fatti, non ritenuta penalmente rilevante.
Del pari corrette si rivelano le ragioni esplicate nella memoria difensiva, depositata nell'interesse dell'imputato, con cui si sottolinea l'esattezza del discorso giustificativo del decidente e si muove una puntuale critica ai motivi di ricorso.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G.. Così deciso in Roma il 6/5/2010.
Il Presidente Il consigliere estensore (Ernesto Lupo ) ( Santi Gazzara ) تكيفاLens: RC ШИ про
DEPOSITATA IN IA il - 8 GIU. 2010
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