TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11831 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AP
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15296/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, a cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 19057/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, aventi ad OGGETTO: “l'appello avverso la sentenza nr. 46712/19 resa dal Giudice di Pace di Napoli il 07.11.2019 e l'11/11/2019 e l'appello avverso la sentenza nr. 98/2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli il 17.06.2019 e pubblicata il
02.12.2019”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. OSSORIO MASSIMILIANO, presso C.F._1 cui è elettivamente domiciliato con P.E.C. Email_1 come da procura in atti;
appellante
E in persona dei legali rappresentati pro tempore RT LL e Controparte_1
OL RB, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. MALATESTA P.IVA_1
FRANCESCO, presso cui è elettivamente domiciliata con P.E.C.
, come da procura in atti;
Email_2 appellante/appellata
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. Controparte_2
FISC. rappresentato e difeso dall'Avv. OSSORIO MASSIMILIANO, C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliato con P.E.C.
come da procura in atti;
Email_1 appellato
NONCHÉ
nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_3 parte contumace;
C.F._3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Nelle note scritte di trattazione depositate in atti dalle parti:
l'Avv. Massimiliano Ossorio, nell'interesse di e di si è riportato ai propri Pt_1 CP_2 scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo per l'accoglimento della Pt_1 domanda e per il rigetto della domanda avanzata dalla società assicurativa, con vittoria CP_2 di spese ed onorari di causa per il primo e secondo grado di giudizio. Ha impugnato e contestato tutto l'avverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque tutte eccezioni già superate dal contenuto della relazione tecnica dell'Ingegnere nominato dall'Ill.mo
Giudice in corso di causa.
Il procuratore della si è riportato ai propri scritti difensivi e, in via preliminare, ha CP_1 reiterato la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica con altro consulente o, in alternativa, che il CTU venga chiamato a rispondere ai chiarimenti formulati all'udienza del 5 luglio 2024.
In via subordinata, la scrivente Compagnia precisa le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice dell'appello, contrariis reiectis, per
i motivi tutti di cui sopra,
• in relazione all'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 46712/2019 Pt_1
- dichiarare l'atto di appello proposto dal sig. inammissibile con ogni conseguenza di Pt_1 legge;
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”.
• in relazione all'appello proposto da avverso la sentenza n. 98/2019 CP_1
- in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in riforma integrale della sentenza n. 98/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli (ex Giudice di Pace di Pozzuoli), G.
D'Uva, rigettare tutte le domande formulate dal sig. ; Controparte_2
- per l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione delle somme percepite e/o percipiende sia a titolo di sorte capitale sia a titolo di onorari in virtù della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018 in relazione al secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. svolgimento del processo 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Napoli la unitamente a affinché venissero Controparte_1 CP_3 condannati al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 19 marzo 2014, ore 21.00 circa, in Quarto, Napoli, alla via Kennedy.
L'istante adduceva che, mentre era in transito su detta via, alla guida del motoveicolo BMW targato DK51659 di sua proprietà, veniva urtato dal motociclo Piaggio targato DA10355, di proprietà del e assicurato per la RCA con la il cui conducente eseguiva CP_3 Controparte_1 una negligente manovra di improvvisa ripartenza dalla posizione di sosta.
Altresì deduceva, che in conseguenza dell'urto il Motociclo BMW invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava a collidere lo scooter T - MA targato DN92868.
In conclusione, esponeva di aver riportato danni al motoveicolo di sua proprietà pari ad €
4.181,78 come da perizia tecnica.
Si costituiva la , che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, chiedendone il rigetto.
Restava contumace sebbene esattamente citato. CP_3
Celebrata la prima udienza, ammessa ed espletata prova testimoniale, così come la C.T.U. tecnico - comparativa, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 46719/2019 rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e di CTU.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione , lamentando Parte_1
l'erronea valutazione del primo giudice riguardo le risultanze istruttorie. In particolare, ha contestato l'errato esame compiuto dal Giudice di Pace in riferimento all'espletata prova testimoniale e l'omessa valutazione, da parte di questi, della CTU esperita nel corso del primo giudizio.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
Pure in questo grado di giudizio è rimasto contumace sebbene esattamente CP_3 citato.
1.3. Con ordinanza dell'11/01/2022, su istanza della parte appellata, è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello più giovane recante R.G. nr. 19057/2020 ed avente ad oggetto l'appello promosso dalla avverso la sentenza n. 98/2019, con la quale Controparte_1 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda proposta da che, con Controparte_2 riferimento medesimo sinistro, aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo, YAMAHA T-MA targato DN92868, allorquando questo veniva colliso dal motociclo BMW dell' a seguito della negligente manovra di ripartenza dalla sosta Pt_1 compiuta dal di proprietà del . CP_4 CP_3
In particolare, la appellante nel giudizio recante RG. nr. 19057/2020, ha Controparte_1 dedotto la contraddittorietà e illogicità della motivazione del Giudice di Pace nella parte in cui, esaminato il quadro probatorio, alla luce della prova testimoniale e della CTU espletate in primo grado, accoglieva la domanda attorea ritenendone provati i fatti costitutivi della medesima.
Si è costituito che ha impugnato l'appello in quanto del tutto infondato in Controparte_2 fatto ed in diritto chiedendone il rigetto, con la consequenziale riforma della sentenza di primo grado.
2. questioni processuali
Va rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica con altro consulente o, in alternativa, che il CTU venga chiamato a rispondere ai chiarimenti formulati all'udienza del 5 luglio 2024, si ritiene, invero, che la relazione depositata sia tratta a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, e sia inoltre condotta con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, e sicuramente non toccate o in qualche modo sminuite dalle argomentazioni contrarie.
2.1. Riguardo all'appello proposto da Parte_1
L'impugnazione proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
2.2. Non si possono condividere le ragioni che hanno portato il primo giudice a respingere la domanda dell'attore, poiché invece risulta che tale domanda era stata adeguatamente dimostrata sulla base delle prove emerse.
Il testimone , ascoltato il 17/10/2016 e ritenuto attendibile per la coerenza Testimone_1 delle sue dichiarazioni, ha confermato i fatti riportati dall'attore nel primo grado e la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto introduttivo.
Il teste, infatti, ha dichiarato:
“Ricordo che era la metà del mese di marzo dell'anno 2014 verso le ore 21.00 ed io mi trovavo a piedi a Via Kennedy in Quarto (NA) quando ho assistito ad un indicente stradale.
ADR: ho visto un Beverly di colore blu che nel ripartire da sosta collideva una moto BMW.
ADR: Preciso che il motociclo Beverly impattava con la sua parte anteriore sinistra la parte destra del ciclomotore BMW. Adr: in seguito all'urto il guidatore del BMW perdeva il controllo ed invadeva l'opposta corsia di marcia impattando altro scooter che proveniva dall'altra corsia di marcia. ADR: in seguito all'urto il ciclomotore BMW rovinava in terra unitamente al suo conducente. ADR: in seguito al sinistro i conducenti si fermarono e vi fu lo scambio delle generalità. ADR: preciso che il ciclomotore in seguito all'urto riportò danni per l'urto diretto alla parte laterale destra e per l'urto indiretto alla parte sinistra. ADR: nessuno riportò lesioni nel sinistro. ADR: io mi avvicinai ed aiutai il conducente della BMW a rialzarsi. ADR: Il ciclomotore BMW riportò danni anche se non so specificare di preciso quali. ADR: preciso solo che il ciclomotore BMW riportò danni alla testata, bauletto. ADR: Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate sia il ciclomotore BMW che i danni da me elencati nel sinistro de quo”.
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni - che anche il primo giudice ha ritenuto molto precise nella descrizione della dinamica del sinistro - è stato confermato che l'evento dannoso avveniva per la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo, motivo per cui, deve pure ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2051, co. 2, c.c.
Sul punto, non può avere rilevanza che il teste non abbia saputo riferire precisamente circa i punti d'impatto relativi all'urto indiretto.
Invero, non può affermarsi che il testimone non abbia assistito allo scontro tra i motocicli coinvolti nel sinistro, soltanto perché egli non ha visto con esattezza con quali parti i veicoli sono venuti in collisione tra loro.
In altre parole, si può essere spettatori di uno scontro tra veicoli pur non osservando con precisione quali sono i punti d'impatto venuti in collisione tra gli stessi.
Ciò che conta ai fini della prova dell'an e del nesso eziologico tra il sinistro e i danni patiti dal motociclo di proprietà appellante, è che il teste abbia poi saputo riferire su questi ultimi, riconoscendo, tra l'altro, nei rilievi fotografici mostratigli, sia il veicolo dell'istante che i danneggiamenti da questo riportati in seguito all'evento per cui è causa.
A tal fine, è pure necessario fare riferimento alle CTU tecniche esperite nel primo grado di giudizio ed in quello presente.
Invero, i nominati CTU, pur previamente precisando di non aver potuto esaminare fisicamente i veicoli coinvolti, hanno concluso nel medesimo senso e, cioè, per la piena coerenza tra l'evento di sinistro ed i danni riportati dai veicoli coinvolti, così come da documentazione fotografica in atti.
Difatti, il per. nominato CTU in primo grado, ha accertato che “Per quanto Parte_2 concerne l'aspetto dinamico e cinematico non si può escludere che il sinistro si sia verificato con le modalità esposte in narrativa, per cui il nesso causale appare sufficientemente coerente”.
Alla medesima conclusione, è giunto il CTU nominato nel presente grado di giudizio, l'ing.
che, pur non avendo potuto esprimere un giudizio circa la compatibilità del Persona_1 nesso eziologico stante la mancata ispezione del veicolo danneggiato, ha confermato che “la causa di tali danni sono da addebitare al sinistro del 19/03/2014, avendo effettuato la comparazione attraverso Schede Tecniche e Prototipi dei motocicli coinvolti. In riferimento alla compatibilità dei danni lamentati il sottoscritto fa presente che vi è congruità e non compatibilità (non avendo visionato tutti i veicoli coinvolti nel sinistro con danno in atto) con la dinamica descritta in atti di molti danni lamentati e visibili esclusivamente dalle foto allegate in atti”.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, che hanno confermato l'evento così come dedotto dal danneggiato, e dei rilievi tecnici effettuati dai CTU, giunti alla medesima conclusione, va affermata la esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro dal quale ne sono derivati i danni al veicolo di proprietà dell'appellante. In tal senso, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al co. 2, dell'art. 2054 c.c.
2.3. Venendo al quantum debeatur è necessario riportarsi alla CTU esperita nel corso del presente grado di giudizio.
A tal fine, è doveroso osservare che il motoveicolo dell'appellante, così come riferito dal consulente d'ufficio, è stato alienato a terzi il 04.04.2014 e, quindi, poco dopo il sinistro verificatosi il 19/03/2014.
Sul punto, non vi è dubbio che il risarcimento dei danni spetti a colui che era proprietario del veicolo danneggiato al momento dell'evento dannoso, a meno che il credito risarcitorio non sia stato oggetto di uno specifico atto di cessione (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 2951/2016), ma non è questo il caso non essendovi alcuna evidenza in tal senso.
Tuttavia, ai fini della prova del quantum risarcibile è necessario comprendere se l'appellante abbia effettivamente subito un pregiudizio patrimoniale in seguito al sinistro consistente nella differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente.
Ebbene, nel caso di specie, come accertato da entrambe le CTU, il valore di mercato del motoveicolo dell' prima dell'incidente, era pari ad € 8.000,00 circa. Pt_1
Dunque, alla luce di tale valore ed a fronte del prezzo di vendita del motociclo, che è stato alienato per € 5.300,00, così come dimostrato dalla documentazione versata agli atti del primo grado (vedi dichiarazione di trascrizione di vendita), deve ritenersi che l'appellante abbia subito un danno patrimoniale quantificabile in € 2.700,00.
Diversamente, nulla può essere liquidato a titolo di danno da fermo tecnico.
Invero, tale danno, deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 13718 del
31/05/2017; Cass. Civ. n. 5447 del 28/02/2020; Cass. Civ. n. 27389 del 19/09/2022).
Ebbene, in difetto di detta prova, nulla può riconoscersi a questo titolo.
Dunque, in definitiva, spetta a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patito dal suo motociclo la somma complessiva di € 2.700,00, oltre gli interessi legali dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
2.4. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, dovrà provvedersi in ordine alle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Le spese per la CTU esperita in primo grado, nel giudizio recante R.G. nr. 4239/2015 sono definitivamente poste a carico delle parti soccombenti con diritto per l'appellante di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via di anticipazione.
3. Riguardo all'appello proposto da Controparte_1
Deve essere rigettata l'impugnazione proposta dalla convenuta nel primo Controparte_1 grado del giudizio recante R.G. nr. 6911/2014 promosso da . Controparte_2
3.1. L'appello è infondato per i motivi che seguono.
A nulla rileva che l'attore del primo grado abbia prodotto in giudizio un modello CAI non sottoscritto dalle parti, in quanto, come pure rilevato dall'appellante, tale documento non ha efficacia di piena prova neppure nei confronti del confitente e, dunque, tale documentazione può essere valutata alla stregua delle mere allegazioni di parte, di certo non idonee a fornire la dimostrazione del verificarsi del fatto.
Dunque, ai fini della decisione del primo giudice, il modello CAI non ha assunto alcuna rilevanza.
Diversamente, invece, deve dirsi della prova testimoniale ammessa ed espletata in prime cure, la quale, ha offerto motivi di convincimento idonei a fondare l'accoglimento della domanda dell'attore del primo grado.
Difatti, il testimone, , sentito in primo grado all'udienza del 23/10/2015, e Testimone_2 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare stante la intrinseca coerenza delle sue dichiarazioni che si mostrano precise, concordanti e mai contraddittorie, ha confermato le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo del primo giudizio, acclarando che il sinistro si
è verificato secondo la dinamica descritta dal danneggiato.
Il teste ha dichiarato:
“Ricordo che era all'incirca la terza decade di marzo del 2014 verso le ore 21.00 circa ed io mi trovavo in Quarto (NA) alla Via Kennedy;
ero a piedi, in procinto di attraversare la strada quando ho visto che un Piaggio Beverly nel ripartire da una sosta, si immetteva sulla corsia in modo repentino e pertanto non dava la giusta precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva, modello BMW GS 1.2; urtandolo così al fianco destro ed esattamente, altezza borsa laterale.
ADR: in seguito a tale urto, il conducente della BMW perdeva il controllo finendo nell'opposto senso di marcia andando così ad urtare una Yamaha T Max di colore nero. ADR: la collisione tra il BMW GS e il avvenne tra la fiancata laterale sinistra e la fiancata laterale sinistra. CP_5
ADR: preciso che in seguito a tale urto il conducente della Yamaha T MA perdeva il controllo finendo al suolo, con lo scooter, sul lato destro. ADR: dopo l'incidente io ed altre persone ci siamo avvicinati per prestare soccorso. ADR: ricordo, fortunatamente, che nessuno riportò lesioni, ma ci furono solo danni ai motoveicoli. ADR: ricordo che la direzione di marcia della
BMW GS era verso Qualiano, mentre il T MA procedeva in direzione Quarto centro. ADR: ho assistito allo scambio delle generalità e pertanto ricordo che il Piaggio Beverly era regolarmente assicurato con la;
dopo di ciò lasciai i miei connotati al Controparte_6 conducente del ed andai via. ADR: riconosco nelle foto esibitemi lo scooter T MA e i CP_7 danni da esso riportati nel sinistro di cui è causa”.
Orbene, alla luce di tali dichiarazioni, è stato confermato che il sinistro si è verificato a causa del motociclo del e che, a seguito dello stesso, il motociclo T-Max dell'appellato riportava CP_3
i danni raffigurati nei rilievi fotografici versati in atti.
Oltretutto, dalla dinamica dei fatti come descritta, deve ritenersi che il conducente del motociclo appellato - che regolarmente percorreva la propria corsia di marcia – nulla potesse fare per evitare la collisione con il motoveicolo BMW che ne ha invaso la corsia di percorrenza.
Pertanto, ciò considerato, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., dovendo ascriversi in capo al motociclo del l'esclusiva CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa.
Non può rilevare, in senso contrario, che il teste non abbia precisato per quale motivo si trovasse sul luogo del sinistro, né in quale punto preciso di Via Kennedy si verificava l'incidente, in quanto, nessun capo di prova gli è stato sottoposto in tal senso.
Dunque, l'appellante compagnia non può dolersi delle “lacunose” dichiarazioni del teste, se a questo, nulla è stato chiesto di riferire sulle suddette circostanze.
Oltretutto, l'appellante neppure indica con esattezza quali sono i “particolari fondamentali” rispetto ai quali il teste “rimaneva estremamente elusivo e generico”, pertanto, in difetto di specifica contestazione non possono accogliersi le contestazioni della compagnia di assicurazioni.
Parimenti, non possono condividersi le ragioni dell'appellante nella parte in cui ritiene impossibile che in seguito all'incidente nessuno dei soggetti coinvolti avesse riportato lesioni.
Ebbene, tale deduzione, seppur legittima, non può assurgere a rango di verità assoluta.
Difatti, ben potrebbe darsi che i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro non abbiano riportato lesioni tali da evidenziare uno stato di urgenza, e/o comunque, tanto rilevanti da essere notate e descritte dal testimone.
Ciò pure in considerazione del fatto che, l'impatto tra i veicoli è verosimilmente avvenuto a velocità moderata, così come anche accertato dal nominato CTU, l'ing. il Persona_1 quale, a tal proposito, esaminata l'energia cinetica sprigionata dai veicoli, ha riferito che, con alto grado di probabilità, la velocità del motociclo BMW R 1200 GS era di “circa 40 Km/h (in transito)”, quella del motociclo Piaggio era di “circa 10 Km/h (partenza da fermo)” e quella del motociclo T-MA era “di circa 40 Km/h (in transito)”.
Dunque, è agevolmente ipotizzabile che dal sinistro non ne siano derivate serie lesioni personali per i conducenti dei motoveicoli coinvolti. I fatti di causa, inoltre, sono stati confermati dal giudizio espresso dal nominato CTU, ing.
, che, come già innanzi detto, ha accertato la coerenza del nesso eziologico tra l'incidente Per_1
e i danni patiti dai veicoli delle parti.
Sul punto, per quanto attiene alle contestazioni mosse dall'appellata in riferimento alla coerenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro ed i danni patiti dai motocicli coinvolti, pure queste vanno rigettate.
A tal riguardo, va fatto riferimento alla CTU espletata in questo grado di giudizio e quella esperita in sede di prime cure.
Invero, sia l'ing. (nominato consulente in questo grado di giudizio) che il perito Per_1
, nominato CTU nel giudizio di primo grado, hanno accertato la coerenza tra la Persona_2 dinamica dei fatti, come dedotta dall'appellato e confermata dal teste, ed i danni patiti dai motoveicoli coinvolti nell'incidente.
Nello specifico, entrambi i consulenti hanno concordemente osservato che, le contestazioni sollevate dall'appellante hanno trovato la loro origine da un'errata ricostruzione cinematica del sinistro che, anziché tenere in considerazione la dinamicità dell'evento, si è fondata sull'analisi dei veicoli in posizione statica.
Dunque, previa tale precisazione, i CTU hanno confermato la coerenza tra la dinamica dell'evento ed i danni patiti dai motocicli coinvolti nel sinistro (si veda sopra per le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio nominato nel corso del presente grado di giudizio).
In definitiva, alla luce di tutto quanto motivato, vanno condivise le motivazioni che hanno indotto il primo giudice ad accogliere la domanda attorea e, di conseguenza, il presente appello deve essere rigettato.
3.2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
4. Riguardo le spese della CTU esperita nel corso del presente grado di giudizio.
Gli esborsi sostenuti per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado devono essere posti, in solido, a carico della e di , Controparte_1 CP_3 quali parti soccombenti in entrambi i giudizi d'appello riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello di e, per l'effetto: Parte_1
- a) condanna la in solido con al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3 della somma complessiva di € 2.700,00, oltre gli interessi legali sulla Parte_1 somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla pronuncia della presente sentenza;
- b) condanna la in solido con al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_3
, delle spese legali del primo grado di giudizio che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 1.650,00, di cui euro 400,00 per esborsi ed euro 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano Ossorio dichiaratosi procuratore antistatario;
- c) condanna la in solido con al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_3
, delle spese legali del presente grado di giudizio che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 1.500,00, di cui euro 250,00 per esborsi ed euro 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano Ossorio dichiaratosi procuratore antistatario;
- d) le spese della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado recante Rg. 4239/2015 vanno poste definitivamente a carico della in solido con con Controparte_1 CP_3 conseguente diritto di di ripetere quanto eventualmente corrisposto in Parte_1 via provvisoria;
2. rigetta l'appello della e, per l'effetto: Controparte_1
- a) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite, che si liquidano complessivamente in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano
Ossorio dichiaratosi procuratore antistatario;
- b) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico della di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale;
3. dispone che le spese inerenti alla CTU espletata nel presente grado d'appello, nella misura già determinata con provvedimento del 13/06/2024 in € 750,00, oltre accessori di legge, siano poste definitivamente a carico della in solido con , con Controparte_1 CP_3 conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria
Così deciso in Napoli il 15.12.25 Il Giudice
Dott.ssa GE AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AP
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15296/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, a cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 19057/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, aventi ad OGGETTO: “l'appello avverso la sentenza nr. 46712/19 resa dal Giudice di Pace di Napoli il 07.11.2019 e l'11/11/2019 e l'appello avverso la sentenza nr. 98/2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli il 17.06.2019 e pubblicata il
02.12.2019”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. OSSORIO MASSIMILIANO, presso C.F._1 cui è elettivamente domiciliato con P.E.C. Email_1 come da procura in atti;
appellante
E in persona dei legali rappresentati pro tempore RT LL e Controparte_1
OL RB, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. MALATESTA P.IVA_1
FRANCESCO, presso cui è elettivamente domiciliata con P.E.C.
, come da procura in atti;
Email_2 appellante/appellata
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. Controparte_2
FISC. rappresentato e difeso dall'Avv. OSSORIO MASSIMILIANO, C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliato con P.E.C.
come da procura in atti;
Email_1 appellato
NONCHÉ
nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_3 parte contumace;
C.F._3 appellato contumace
CONCLUSIONI
Nelle note scritte di trattazione depositate in atti dalle parti:
l'Avv. Massimiliano Ossorio, nell'interesse di e di si è riportato ai propri Pt_1 CP_2 scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo per l'accoglimento della Pt_1 domanda e per il rigetto della domanda avanzata dalla società assicurativa, con vittoria CP_2 di spese ed onorari di causa per il primo e secondo grado di giudizio. Ha impugnato e contestato tutto l'avverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque tutte eccezioni già superate dal contenuto della relazione tecnica dell'Ingegnere nominato dall'Ill.mo
Giudice in corso di causa.
Il procuratore della si è riportato ai propri scritti difensivi e, in via preliminare, ha CP_1 reiterato la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica con altro consulente o, in alternativa, che il CTU venga chiamato a rispondere ai chiarimenti formulati all'udienza del 5 luglio 2024.
In via subordinata, la scrivente Compagnia precisa le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice dell'appello, contrariis reiectis, per
i motivi tutti di cui sopra,
• in relazione all'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 46712/2019 Pt_1
- dichiarare l'atto di appello proposto dal sig. inammissibile con ogni conseguenza di Pt_1 legge;
- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018”.
• in relazione all'appello proposto da avverso la sentenza n. 98/2019 CP_1
- in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto e in riforma integrale della sentenza n. 98/2019 emessa dal Giudice di Pace di Napoli (ex Giudice di Pace di Pozzuoli), G.
D'Uva, rigettare tutte le domande formulate dal sig. ; Controparte_2
- per l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione delle somme percepite e/o percipiende sia a titolo di sorte capitale sia a titolo di onorari in virtù della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con maggiorazione del
30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018 in relazione al secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. svolgimento del processo 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Napoli la unitamente a affinché venissero Controparte_1 CP_3 condannati al risarcimento dei danni subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno 19 marzo 2014, ore 21.00 circa, in Quarto, Napoli, alla via Kennedy.
L'istante adduceva che, mentre era in transito su detta via, alla guida del motoveicolo BMW targato DK51659 di sua proprietà, veniva urtato dal motociclo Piaggio targato DA10355, di proprietà del e assicurato per la RCA con la il cui conducente eseguiva CP_3 Controparte_1 una negligente manovra di improvvisa ripartenza dalla posizione di sosta.
Altresì deduceva, che in conseguenza dell'urto il Motociclo BMW invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava a collidere lo scooter T - MA targato DN92868.
In conclusione, esponeva di aver riportato danni al motoveicolo di sua proprietà pari ad €
4.181,78 come da perizia tecnica.
Si costituiva la , che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, chiedendone il rigetto.
Restava contumace sebbene esattamente citato. CP_3
Celebrata la prima udienza, ammessa ed espletata prova testimoniale, così come la C.T.U. tecnico - comparativa, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 46719/2019 rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite e di CTU.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione , lamentando Parte_1
l'erronea valutazione del primo giudice riguardo le risultanze istruttorie. In particolare, ha contestato l'errato esame compiuto dal Giudice di Pace in riferimento all'espletata prova testimoniale e l'omessa valutazione, da parte di questi, della CTU esperita nel corso del primo giudizio.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
Pure in questo grado di giudizio è rimasto contumace sebbene esattamente CP_3 citato.
1.3. Con ordinanza dell'11/01/2022, su istanza della parte appellata, è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello più giovane recante R.G. nr. 19057/2020 ed avente ad oggetto l'appello promosso dalla avverso la sentenza n. 98/2019, con la quale Controparte_1 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda proposta da che, con Controparte_2 riferimento medesimo sinistro, aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo, YAMAHA T-MA targato DN92868, allorquando questo veniva colliso dal motociclo BMW dell' a seguito della negligente manovra di ripartenza dalla sosta Pt_1 compiuta dal di proprietà del . CP_4 CP_3
In particolare, la appellante nel giudizio recante RG. nr. 19057/2020, ha Controparte_1 dedotto la contraddittorietà e illogicità della motivazione del Giudice di Pace nella parte in cui, esaminato il quadro probatorio, alla luce della prova testimoniale e della CTU espletate in primo grado, accoglieva la domanda attorea ritenendone provati i fatti costitutivi della medesima.
Si è costituito che ha impugnato l'appello in quanto del tutto infondato in Controparte_2 fatto ed in diritto chiedendone il rigetto, con la consequenziale riforma della sentenza di primo grado.
2. questioni processuali
Va rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU tecnica con altro consulente o, in alternativa, che il CTU venga chiamato a rispondere ai chiarimenti formulati all'udienza del 5 luglio 2024, si ritiene, invero, che la relazione depositata sia tratta a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione, e sia inoltre condotta con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile, e sicuramente non toccate o in qualche modo sminuite dalle argomentazioni contrarie.
2.1. Riguardo all'appello proposto da Parte_1
L'impugnazione proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
2.2. Non si possono condividere le ragioni che hanno portato il primo giudice a respingere la domanda dell'attore, poiché invece risulta che tale domanda era stata adeguatamente dimostrata sulla base delle prove emerse.
Il testimone , ascoltato il 17/10/2016 e ritenuto attendibile per la coerenza Testimone_1 delle sue dichiarazioni, ha confermato i fatti riportati dall'attore nel primo grado e la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto introduttivo.
Il teste, infatti, ha dichiarato:
“Ricordo che era la metà del mese di marzo dell'anno 2014 verso le ore 21.00 ed io mi trovavo a piedi a Via Kennedy in Quarto (NA) quando ho assistito ad un indicente stradale.
ADR: ho visto un Beverly di colore blu che nel ripartire da sosta collideva una moto BMW.
ADR: Preciso che il motociclo Beverly impattava con la sua parte anteriore sinistra la parte destra del ciclomotore BMW. Adr: in seguito all'urto il guidatore del BMW perdeva il controllo ed invadeva l'opposta corsia di marcia impattando altro scooter che proveniva dall'altra corsia di marcia. ADR: in seguito all'urto il ciclomotore BMW rovinava in terra unitamente al suo conducente. ADR: in seguito al sinistro i conducenti si fermarono e vi fu lo scambio delle generalità. ADR: preciso che il ciclomotore in seguito all'urto riportò danni per l'urto diretto alla parte laterale destra e per l'urto indiretto alla parte sinistra. ADR: nessuno riportò lesioni nel sinistro. ADR: io mi avvicinai ed aiutai il conducente della BMW a rialzarsi. ADR: Il ciclomotore BMW riportò danni anche se non so specificare di preciso quali. ADR: preciso solo che il ciclomotore BMW riportò danni alla testata, bauletto. ADR: Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate sia il ciclomotore BMW che i danni da me elencati nel sinistro de quo”.
Ebbene, alla luce di tali dichiarazioni - che anche il primo giudice ha ritenuto molto precise nella descrizione della dinamica del sinistro - è stato confermato che l'evento dannoso avveniva per la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo, motivo per cui, deve pure ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2051, co. 2, c.c.
Sul punto, non può avere rilevanza che il teste non abbia saputo riferire precisamente circa i punti d'impatto relativi all'urto indiretto.
Invero, non può affermarsi che il testimone non abbia assistito allo scontro tra i motocicli coinvolti nel sinistro, soltanto perché egli non ha visto con esattezza con quali parti i veicoli sono venuti in collisione tra loro.
In altre parole, si può essere spettatori di uno scontro tra veicoli pur non osservando con precisione quali sono i punti d'impatto venuti in collisione tra gli stessi.
Ciò che conta ai fini della prova dell'an e del nesso eziologico tra il sinistro e i danni patiti dal motociclo di proprietà appellante, è che il teste abbia poi saputo riferire su questi ultimi, riconoscendo, tra l'altro, nei rilievi fotografici mostratigli, sia il veicolo dell'istante che i danneggiamenti da questo riportati in seguito all'evento per cui è causa.
A tal fine, è pure necessario fare riferimento alle CTU tecniche esperite nel primo grado di giudizio ed in quello presente.
Invero, i nominati CTU, pur previamente precisando di non aver potuto esaminare fisicamente i veicoli coinvolti, hanno concluso nel medesimo senso e, cioè, per la piena coerenza tra l'evento di sinistro ed i danni riportati dai veicoli coinvolti, così come da documentazione fotografica in atti.
Difatti, il per. nominato CTU in primo grado, ha accertato che “Per quanto Parte_2 concerne l'aspetto dinamico e cinematico non si può escludere che il sinistro si sia verificato con le modalità esposte in narrativa, per cui il nesso causale appare sufficientemente coerente”.
Alla medesima conclusione, è giunto il CTU nominato nel presente grado di giudizio, l'ing.
che, pur non avendo potuto esprimere un giudizio circa la compatibilità del Persona_1 nesso eziologico stante la mancata ispezione del veicolo danneggiato, ha confermato che “la causa di tali danni sono da addebitare al sinistro del 19/03/2014, avendo effettuato la comparazione attraverso Schede Tecniche e Prototipi dei motocicli coinvolti. In riferimento alla compatibilità dei danni lamentati il sottoscritto fa presente che vi è congruità e non compatibilità (non avendo visionato tutti i veicoli coinvolti nel sinistro con danno in atto) con la dinamica descritta in atti di molti danni lamentati e visibili esclusivamente dalle foto allegate in atti”.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, che hanno confermato l'evento così come dedotto dal danneggiato, e dei rilievi tecnici effettuati dai CTU, giunti alla medesima conclusione, va affermata la esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro dal quale ne sono derivati i danni al veicolo di proprietà dell'appellante. In tal senso, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui al co. 2, dell'art. 2054 c.c.
2.3. Venendo al quantum debeatur è necessario riportarsi alla CTU esperita nel corso del presente grado di giudizio.
A tal fine, è doveroso osservare che il motoveicolo dell'appellante, così come riferito dal consulente d'ufficio, è stato alienato a terzi il 04.04.2014 e, quindi, poco dopo il sinistro verificatosi il 19/03/2014.
Sul punto, non vi è dubbio che il risarcimento dei danni spetti a colui che era proprietario del veicolo danneggiato al momento dell'evento dannoso, a meno che il credito risarcitorio non sia stato oggetto di uno specifico atto di cessione (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 2951/2016), ma non è questo il caso non essendovi alcuna evidenza in tal senso.
Tuttavia, ai fini della prova del quantum risarcibile è necessario comprendere se l'appellante abbia effettivamente subito un pregiudizio patrimoniale in seguito al sinistro consistente nella differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente.
Ebbene, nel caso di specie, come accertato da entrambe le CTU, il valore di mercato del motoveicolo dell' prima dell'incidente, era pari ad € 8.000,00 circa. Pt_1
Dunque, alla luce di tale valore ed a fronte del prezzo di vendita del motociclo, che è stato alienato per € 5.300,00, così come dimostrato dalla documentazione versata agli atti del primo grado (vedi dichiarazione di trascrizione di vendita), deve ritenersi che l'appellante abbia subito un danno patrimoniale quantificabile in € 2.700,00.
Diversamente, nulla può essere liquidato a titolo di danno da fermo tecnico.
Invero, tale danno, deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 13718 del
31/05/2017; Cass. Civ. n. 5447 del 28/02/2020; Cass. Civ. n. 27389 del 19/09/2022).
Ebbene, in difetto di detta prova, nulla può riconoscersi a questo titolo.
Dunque, in definitiva, spetta a , a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patito dal suo motociclo la somma complessiva di € 2.700,00, oltre gli interessi legali dal fatto alla pubblicazione della presente sentenza.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
2.4. Alla luce della riforma della sentenza di primo grado, dovrà provvedersi in ordine alle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo. Le spese per la CTU esperita in primo grado, nel giudizio recante R.G. nr. 4239/2015 sono definitivamente poste a carico delle parti soccombenti con diritto per l'appellante di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via di anticipazione.
3. Riguardo all'appello proposto da Controparte_1
Deve essere rigettata l'impugnazione proposta dalla convenuta nel primo Controparte_1 grado del giudizio recante R.G. nr. 6911/2014 promosso da . Controparte_2
3.1. L'appello è infondato per i motivi che seguono.
A nulla rileva che l'attore del primo grado abbia prodotto in giudizio un modello CAI non sottoscritto dalle parti, in quanto, come pure rilevato dall'appellante, tale documento non ha efficacia di piena prova neppure nei confronti del confitente e, dunque, tale documentazione può essere valutata alla stregua delle mere allegazioni di parte, di certo non idonee a fornire la dimostrazione del verificarsi del fatto.
Dunque, ai fini della decisione del primo giudice, il modello CAI non ha assunto alcuna rilevanza.
Diversamente, invece, deve dirsi della prova testimoniale ammessa ed espletata in prime cure, la quale, ha offerto motivi di convincimento idonei a fondare l'accoglimento della domanda dell'attore del primo grado.
Difatti, il testimone, , sentito in primo grado all'udienza del 23/10/2015, e Testimone_2 della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare stante la intrinseca coerenza delle sue dichiarazioni che si mostrano precise, concordanti e mai contraddittorie, ha confermato le circostanze di fatto dedotte nell'atto introduttivo del primo giudizio, acclarando che il sinistro si
è verificato secondo la dinamica descritta dal danneggiato.
Il teste ha dichiarato:
“Ricordo che era all'incirca la terza decade di marzo del 2014 verso le ore 21.00 circa ed io mi trovavo in Quarto (NA) alla Via Kennedy;
ero a piedi, in procinto di attraversare la strada quando ho visto che un Piaggio Beverly nel ripartire da una sosta, si immetteva sulla corsia in modo repentino e pertanto non dava la giusta precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva, modello BMW GS 1.2; urtandolo così al fianco destro ed esattamente, altezza borsa laterale.
ADR: in seguito a tale urto, il conducente della BMW perdeva il controllo finendo nell'opposto senso di marcia andando così ad urtare una Yamaha T Max di colore nero. ADR: la collisione tra il BMW GS e il avvenne tra la fiancata laterale sinistra e la fiancata laterale sinistra. CP_5
ADR: preciso che in seguito a tale urto il conducente della Yamaha T MA perdeva il controllo finendo al suolo, con lo scooter, sul lato destro. ADR: dopo l'incidente io ed altre persone ci siamo avvicinati per prestare soccorso. ADR: ricordo, fortunatamente, che nessuno riportò lesioni, ma ci furono solo danni ai motoveicoli. ADR: ricordo che la direzione di marcia della
BMW GS era verso Qualiano, mentre il T MA procedeva in direzione Quarto centro. ADR: ho assistito allo scambio delle generalità e pertanto ricordo che il Piaggio Beverly era regolarmente assicurato con la;
dopo di ciò lasciai i miei connotati al Controparte_6 conducente del ed andai via. ADR: riconosco nelle foto esibitemi lo scooter T MA e i CP_7 danni da esso riportati nel sinistro di cui è causa”.
Orbene, alla luce di tali dichiarazioni, è stato confermato che il sinistro si è verificato a causa del motociclo del e che, a seguito dello stesso, il motociclo T-Max dell'appellato riportava CP_3
i danni raffigurati nei rilievi fotografici versati in atti.
Oltretutto, dalla dinamica dei fatti come descritta, deve ritenersi che il conducente del motociclo appellato - che regolarmente percorreva la propria corsia di marcia – nulla potesse fare per evitare la collisione con il motoveicolo BMW che ne ha invaso la corsia di percorrenza.
Pertanto, ciò considerato, deve ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., dovendo ascriversi in capo al motociclo del l'esclusiva CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa.
Non può rilevare, in senso contrario, che il teste non abbia precisato per quale motivo si trovasse sul luogo del sinistro, né in quale punto preciso di Via Kennedy si verificava l'incidente, in quanto, nessun capo di prova gli è stato sottoposto in tal senso.
Dunque, l'appellante compagnia non può dolersi delle “lacunose” dichiarazioni del teste, se a questo, nulla è stato chiesto di riferire sulle suddette circostanze.
Oltretutto, l'appellante neppure indica con esattezza quali sono i “particolari fondamentali” rispetto ai quali il teste “rimaneva estremamente elusivo e generico”, pertanto, in difetto di specifica contestazione non possono accogliersi le contestazioni della compagnia di assicurazioni.
Parimenti, non possono condividersi le ragioni dell'appellante nella parte in cui ritiene impossibile che in seguito all'incidente nessuno dei soggetti coinvolti avesse riportato lesioni.
Ebbene, tale deduzione, seppur legittima, non può assurgere a rango di verità assoluta.
Difatti, ben potrebbe darsi che i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro non abbiano riportato lesioni tali da evidenziare uno stato di urgenza, e/o comunque, tanto rilevanti da essere notate e descritte dal testimone.
Ciò pure in considerazione del fatto che, l'impatto tra i veicoli è verosimilmente avvenuto a velocità moderata, così come anche accertato dal nominato CTU, l'ing. il Persona_1 quale, a tal proposito, esaminata l'energia cinetica sprigionata dai veicoli, ha riferito che, con alto grado di probabilità, la velocità del motociclo BMW R 1200 GS era di “circa 40 Km/h (in transito)”, quella del motociclo Piaggio era di “circa 10 Km/h (partenza da fermo)” e quella del motociclo T-MA era “di circa 40 Km/h (in transito)”.
Dunque, è agevolmente ipotizzabile che dal sinistro non ne siano derivate serie lesioni personali per i conducenti dei motoveicoli coinvolti. I fatti di causa, inoltre, sono stati confermati dal giudizio espresso dal nominato CTU, ing.
, che, come già innanzi detto, ha accertato la coerenza del nesso eziologico tra l'incidente Per_1
e i danni patiti dai veicoli delle parti.
Sul punto, per quanto attiene alle contestazioni mosse dall'appellata in riferimento alla coerenza del nesso causale tra la dinamica del sinistro ed i danni patiti dai motocicli coinvolti, pure queste vanno rigettate.
A tal riguardo, va fatto riferimento alla CTU espletata in questo grado di giudizio e quella esperita in sede di prime cure.
Invero, sia l'ing. (nominato consulente in questo grado di giudizio) che il perito Per_1
, nominato CTU nel giudizio di primo grado, hanno accertato la coerenza tra la Persona_2 dinamica dei fatti, come dedotta dall'appellato e confermata dal teste, ed i danni patiti dai motoveicoli coinvolti nell'incidente.
Nello specifico, entrambi i consulenti hanno concordemente osservato che, le contestazioni sollevate dall'appellante hanno trovato la loro origine da un'errata ricostruzione cinematica del sinistro che, anziché tenere in considerazione la dinamicità dell'evento, si è fondata sull'analisi dei veicoli in posizione statica.
Dunque, previa tale precisazione, i CTU hanno confermato la coerenza tra la dinamica dell'evento ed i danni patiti dai motocicli coinvolti nel sinistro (si veda sopra per le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio nominato nel corso del presente grado di giudizio).
In definitiva, alla luce di tutto quanto motivato, vanno condivise le motivazioni che hanno indotto il primo giudice ad accogliere la domanda attorea e, di conseguenza, il presente appello deve essere rigettato.
3.2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
4. Riguardo le spese della CTU esperita nel corso del presente grado di giudizio.
Gli esborsi sostenuti per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado devono essere posti, in solido, a carico della e di , Controparte_1 CP_3 quali parti soccombenti in entrambi i giudizi d'appello riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, GE AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello di e, per l'effetto: Parte_1
- a) condanna la in solido con al pagamento in favore di Controparte_1 CP_3 della somma complessiva di € 2.700,00, oltre gli interessi legali sulla Parte_1 somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai fino alla pronuncia della presente sentenza;
- b) condanna la in solido con al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_3
, delle spese legali del primo grado di giudizio che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 1.650,00, di cui euro 400,00 per esborsi ed euro 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano Ossorio dichiaratosi procuratore antistatario;
- c) condanna la in solido con al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_3
, delle spese legali del presente grado di giudizio che si liquidano Parte_1 complessivamente in euro 1.500,00, di cui euro 250,00 per esborsi ed euro 1.250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano Ossorio dichiaratosi procuratore antistatario;
- d) le spese della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado recante Rg. 4239/2015 vanno poste definitivamente a carico della in solido con con Controparte_1 CP_3 conseguente diritto di di ripetere quanto eventualmente corrisposto in Parte_1 via provvisoria;
2. rigetta l'appello della e, per l'effetto: Controparte_1
- a) condanna la al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite, che si liquidano complessivamente in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Massimiliano
Ossorio dichiaratosi procuratore antistatario;
- b) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico della di un Controparte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale;
3. dispone che le spese inerenti alla CTU espletata nel presente grado d'appello, nella misura già determinata con provvedimento del 13/06/2024 in € 750,00, oltre accessori di legge, siano poste definitivamente a carico della in solido con , con Controparte_1 CP_3 conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria
Così deciso in Napoli il 15.12.25 Il Giudice
Dott.ssa GE AR