Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
In tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l'atto dell'amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di ritoccare la stima operata dall'Ufficio. Ne consegue che, ove la Commissione si sia avvalsa di tale potere, ed abbia - pertanto - ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sull'amministrazione, il contribuente non può più dolersi del ragionamento svolto dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento ma deve sindacare l'esattezza e la congruità solo di quello svolto dal giudice nella motivazione della sua decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10816 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
се 63416 REPUBBLI1 0 8 1 6 / 0 2 0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: tt. Enrico Papa Presidente R.G.N.3569/99 Di Palma Consigliere tt. Salvatore Giuliani Consigliere Cron. 28472 ott. Paolo Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. Ud. 17/04/02 JMVIH ha pronunciato la seguente: YALORE FINALE S EN T ENZA RETTIFICA sul ricorso proposto da: srl DIa Costruzioni Residenziali, elettivamente E L I presso l'avv. domiciliata in Roma, via F. Crispi 89, V I C Leone Pontecorvo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
E ricorrente M A C contro dello Stato, Amministrazione delle Finanze domiciliata in Roma, via dei Portoghesi elettivamente 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente avversO la sentenza n. 5269/98, depositata il 6 6 5 1 1 30/10/1998 dalla Commissione Tributaria Centrale. OGGETTO: INVIM decennale. Rettifica della dichiarazione. Mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, al proprio onere probatorio. Conseguenze. La Corte, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/4/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
udito l'avv. Pontecorvo, che ha insistito per l'accoglimnto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore che ha invece Generale Dott. Vincenzo Gambardella, concluso per il suo rigetto, osserva quanto segue. Con atto notificato il 16/2/1999, la srl DIa esponeva che con separati Costruzioni Residenziali l'Ufficio aveva elevato a avvisi di accertamento, £.
3.275.700.000 ed £.a 1.061.000.000 il valore finale dichiarato ai fini dell'INVIM decennale per due appezzamenti di terreno siti in Roma. La Commissione Tributaria di 1° Grado aveva annullato entrambi gli avvisi per mancanza di motivazione, ma la relativa decisione non era stata condivisa dalla Commissione Tributaria di 2° Grado, che dopo aver escluso l'esistenza del predetto 2 statuito nel merito, riducendo i vizio, aveva valori stimati dall'Ufficio a £. maggiori 1.700.000.000 per il primo appezzamento ed a £. 600.000.000 per il secondo Al pari avevadell'amministrazione, anch'essa presentato ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, sottolineando che gli avvisi difettavano di adeguata motivazione e che, comunque, l'Ufficio non aveva dato la prova della fondatezza della propria pretesa. Con successiva memoria depositata nell'imminenza aveva abbandonato la dell'udienza di discussione, continuando però ad insistere prima eccezione, nell'altra, che la Commissione Tributaria Centrale aveva tuttavia ignorato, limitandosi ad annullare con rinvio l'impugnata sentenza per insufficienza della motivazione addotta dai giudici di appello a giustificazione della loro pronuncia sul quantum. Così statuendo, la Commissione Tributaria Centrale aveva peraltro finito per assumere una decisione che andava senz'altro cassata perché affetta da violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 CC, 112 e 115 срс, 26 del DPR n. 637/1972 e 26 del DPR n. 636/1972. con controricorso e la L'Amministrazione resisteva 3 controversia veniva decisa all'esito della pubbl ica udienza del 17/4/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, la DI a ha in definitiva sostenuto che una volta riconosciuto il principio secondo il quale sarebbe toccato all'Ufficio il compito di offrire la prova del proprio assunto, i giudici a quo non avrebbero potuto far altro che annullare gli avvisi di accertamento, essendo assolutamente pacifico che nel caso di specie l'amministrazione non aveva fornito alcun elemento a sostegno dei pretesi M maggiori valori dei terreni. Simile argomentazione non può essere tuttavia condivisa perché pur essendo innegabile che grava proprio sull'Ufficio l'onere di dare la dimostrazione della sua tesi (V., tra le più recenti, C.Cass. 2000/10148, 2000/10277, 20 00/11314 e 2001/04286), non è meno vero che alle Commissioni Tributarie compete comunque un potere di estimazione (C. Cass. 1993/04565, 1995/03235, 2000/07073, 2000/15209 e 2001/06251), in forza del non sono affatte obbligate a quale le stesse ad annullare in toto la stimaconfermare erariale, ma possono anche ritoccar la ove la 4 ritengano errata o indimostrata. Consegue da ciò che nel caso in cui una Commissione Tributaria abbia fatto uso di tale potere, non ha più senso continuare a contestare all'Ufficio di non avere assolto al proprio onere probatorio, dovendosi semmai stigmatizzare la congruità l'esattezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione. Proprio questo è quello che ha fatto la Commissione Tributaria Centrale, cui la DIa ha tuttavia addebitato di non aver tenuto alcun conto dell'eccezione relativa alla mancata di mostrazione del proprio assunto da parte dell'Ufficio, che, come si è visto, rappresentava però una circostanza che se poteva avere un significato davanti alla Commissione Tributaria di 2° Grado, non ne aveva più nessuno in fase d'impugnazione della decisione con cui quest'ultima, facendo uso del suo potere di estimazione, aveva sostituito la propria valutazione a quella dell'Ufficio, riducendo i valori dal medesimo accertati. Non potendosi perciò muovere alcuna censura alla Commissione Tributaria Centrale per non aver preso in considerazione il predetto motivo della 5 DIa, il ricorso dalla stessa proposto dev'essere senz'altro rigettato, con conseguente condanna dell'interessata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 4.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la srl DIa al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.100,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito. R T I A E A M Roma, il 17/4/2002. . T B 1 1 A N 3 . E E N T A S D AL CONSIGLIERE EST. . Thenceico full . E . R L I D F D S N E S T R I B U A T I A R A ENT. IL PRESIDENTE . N Z I O N E DANSELLERIA IL CANCELLIERE C1 24 LUG. 2002 Oggi SV SC IL CANCELLIERE C1 Os SC 6