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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI ND ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3509 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 come riunito a quello avente n. 3525/2024,
TRA
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) n. ad Avellino il 22.5.1988, rappresentati dall'avv. Parte_2 C.F._2
NO CE ET
RICORRENTE
E
C.F. e P.I. – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Ferdinando
Gelo
RESISTENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Anna Carbone
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18 e 19.12.2014, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220240010188305001, notificata in data
18.12.2024 avente quale ente impositore la relativa per il mancato pagamento Controparte_2 della ingiunzione di pagamento relativa alla revoca del prestito concesso alla Parte_3 in relazione alla procedura: POR Campania FSE 2007/2013 – Avviso pubblico DD n°
[...]
4 del 13/11/2013 “Avviso per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento del Fondo
Microcredito FSE”, per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad € 25.000,00 oltre interessi e accessori calcolati dall'ente per un totale di € 27.288,67. Hanno premesso che in data 18.12.2024, ha notificato agli Controparte_3 istanti la cartella di pagamento n. 01220240010188305001 (all. 1), con la quale è stato ingiunto il menzionato pagamento. La cartella è relativa alla revoca del contributo microcredito concesso alla società in data 27.10.2014 e revocato con decreto dirigenziale in data Parte_3
10.12.2019, il cui importo risulta richiesto al soggetto richiedente con Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 583688 notificata il 24.11.2024
Hanno entrambi eccepito di non essere i soggetti giuridici che hanno usufruito del finanziamento revocato, né di essere destinatari della ingiunzione di pagamento, ma che è stato intimato il pagamento, quali coobbligati per essere stato, al momento del sorgere della obbligazione, socio illimitatamente responsabile della società destinataria della ingiunzione.
Hanno dedotto di avere ceduto le proprie quote in data 11.3.2024 e che ai sensi dell'art. 2304
c.c. “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”.
Hanno dedotto, pertanto, la nullità della cartella impugnata in quanto nulla e/o illegittima per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale.
Si sono costituite e la che si sono opposte. Controparte_3 Controparte_2
Rigettata la richiesta di sospensiva, la causa è stata decisa all'udienza del 17.12.2025
Il ricorso va rigettato.
L'unica e prioritaria eccezione che hanno svolto gli opponenti è relativa alla mancata applicazione dell'art. 2304 c.c. che prevede la preventiva escussione del patrimonio sociale prima di pretendere il pagamento dai singoli soci.
Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1997, n. 4532 ha, tuttavia, stabilito che il beneficio della preventiva escussione non è un ostacolo assoluto: se l'incapienza del patrimonio sociale è circostanza notoria, il creditore può agire direttamente contro i soci illimitatamente responsabili.
Analoghi principi sono stati espressi da Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1833 che ha ribadito che l'escussione preventiva è richiesta solo quando vi sia una concreta possibilità di soddisfazione sul patrimonio sociale. Se invece è pacifico che la società è priva di beni, l'escussione sarebbe un atto inutile e il creditore può rivolgersi subito ai soci.
Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2006, n. 9369 ha confermato che il beneficio della preventiva escussione opera come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, ma può essere superato quando l'insufficienza del patrimonio sociale risulti evidente o documentata.
Nel caso di specie, la società risulta inattiva, cancellata dal registro delle imprese Parte_3 artigiane a far data dal 13.02.2024 cessando ogni attività. Inoltre, non risulta che la predetta società sia proprietaria di immobili. In tal senso depongono le risultanze delle verifiche catastali condotte sull'intero territorio nazionale.
A ciò si aggiunga come la stessa abbia attivato nei confronti Controparte_3 della predetta società un pignoramento esattoriale ex art. 72 bis dpr 602/1973, n.
01284202400003182001 ottenendo, in data 13.12.2024, una dichiarazione di quantità da parte di
Banca di credito cooperativo di CI PA e ER per soli € 394,53, ed un ulteriore pignoramento esattoriale ex art. 72 bis dpr 602/1973, n. 01284202300000804001 in data 25.09.2023 avente come terzo il CONDOMINIO 3A 3C PROL RAMPA S MARIAD GRAZIE 20 21 22 23
83100 AVELLINO, rivelatosi infruttuoso.
Non potendosi accogliere l'eccezione su cui si fonda l'opposizione, va confermata la cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo .
P. Q. M.
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento emessa
01220240010188305001;
b) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, per ciascuna delle parti costituite, in complessivi euro 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%
Si comunichi.
Avellino, 17.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa RI ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
RI ND ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3509 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 come riunito a quello avente n. 3525/2024,
TRA
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF ) n. ad Avellino il 22.5.1988, rappresentati dall'avv. Parte_2 C.F._2
NO CE ET
RICORRENTE
E
C.F. e P.I. – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Ferdinando
Gelo
RESISTENTE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Anna Carbone
RESISTENTE
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18 e 19.12.2014, e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220240010188305001, notificata in data
18.12.2024 avente quale ente impositore la relativa per il mancato pagamento Controparte_2 della ingiunzione di pagamento relativa alla revoca del prestito concesso alla Parte_3 in relazione alla procedura: POR Campania FSE 2007/2013 – Avviso pubblico DD n°
[...]
4 del 13/11/2013 “Avviso per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento del Fondo
Microcredito FSE”, per un totale, oggetto di impugnazione, pari ad € 25.000,00 oltre interessi e accessori calcolati dall'ente per un totale di € 27.288,67. Hanno premesso che in data 18.12.2024, ha notificato agli Controparte_3 istanti la cartella di pagamento n. 01220240010188305001 (all. 1), con la quale è stato ingiunto il menzionato pagamento. La cartella è relativa alla revoca del contributo microcredito concesso alla società in data 27.10.2014 e revocato con decreto dirigenziale in data Parte_3
10.12.2019, il cui importo risulta richiesto al soggetto richiedente con Ordinanza ingiunzione di pagamento n. 583688 notificata il 24.11.2024
Hanno entrambi eccepito di non essere i soggetti giuridici che hanno usufruito del finanziamento revocato, né di essere destinatari della ingiunzione di pagamento, ma che è stato intimato il pagamento, quali coobbligati per essere stato, al momento del sorgere della obbligazione, socio illimitatamente responsabile della società destinataria della ingiunzione.
Hanno dedotto di avere ceduto le proprie quote in data 11.3.2024 e che ai sensi dell'art. 2304
c.c. “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”.
Hanno dedotto, pertanto, la nullità della cartella impugnata in quanto nulla e/o illegittima per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale.
Si sono costituite e la che si sono opposte. Controparte_3 Controparte_2
Rigettata la richiesta di sospensiva, la causa è stata decisa all'udienza del 17.12.2025
Il ricorso va rigettato.
L'unica e prioritaria eccezione che hanno svolto gli opponenti è relativa alla mancata applicazione dell'art. 2304 c.c. che prevede la preventiva escussione del patrimonio sociale prima di pretendere il pagamento dai singoli soci.
Cass. civ., sez. I, 22 maggio 1997, n. 4532 ha, tuttavia, stabilito che il beneficio della preventiva escussione non è un ostacolo assoluto: se l'incapienza del patrimonio sociale è circostanza notoria, il creditore può agire direttamente contro i soci illimitatamente responsabili.
Analoghi principi sono stati espressi da Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1833 che ha ribadito che l'escussione preventiva è richiesta solo quando vi sia una concreta possibilità di soddisfazione sul patrimonio sociale. Se invece è pacifico che la società è priva di beni, l'escussione sarebbe un atto inutile e il creditore può rivolgersi subito ai soci.
Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2006, n. 9369 ha confermato che il beneficio della preventiva escussione opera come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, ma può essere superato quando l'insufficienza del patrimonio sociale risulti evidente o documentata.
Nel caso di specie, la società risulta inattiva, cancellata dal registro delle imprese Parte_3 artigiane a far data dal 13.02.2024 cessando ogni attività. Inoltre, non risulta che la predetta società sia proprietaria di immobili. In tal senso depongono le risultanze delle verifiche catastali condotte sull'intero territorio nazionale.
A ciò si aggiunga come la stessa abbia attivato nei confronti Controparte_3 della predetta società un pignoramento esattoriale ex art. 72 bis dpr 602/1973, n.
01284202400003182001 ottenendo, in data 13.12.2024, una dichiarazione di quantità da parte di
Banca di credito cooperativo di CI PA e ER per soli € 394,53, ed un ulteriore pignoramento esattoriale ex art. 72 bis dpr 602/1973, n. 01284202300000804001 in data 25.09.2023 avente come terzo il CONDOMINIO 3A 3C PROL RAMPA S MARIAD GRAZIE 20 21 22 23
83100 AVELLINO, rivelatosi infruttuoso.
Non potendosi accogliere l'eccezione su cui si fonda l'opposizione, va confermata la cartella di pagamento impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo .
P. Q. M.
a) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la cartella di pagamento emessa
01220240010188305001;
b) condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, per ciascuna delle parti costituite, in complessivi euro 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15%
Si comunichi.
Avellino, 17.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa RI ND