Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2004, n. 1600
CASS
Sentenza 2 dicembre 2004

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Non é nuovamente proponibile dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzioni tra Autorità giudiziaria e Camera dei Deputati, che faccia seguito ad altro dichiarato inammissibile per ragioni formali dalla Consulta, cui é conferito, in sede di delibazione sull'esistenza della "materia di un conflitto", un potere molto ampio di individuazione dei profili soggettivi e di qualificazione del thema decidendum, cioé un potere di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzione, che si esprime attraverso la fissazione di regole inderogabili in ordine ai soggetti e ai termini per lo svolgimento del processo (Corte Costituzionale, sentenza n. 116 del 2003).

In tema di immunità parlamentare, l'art. 3, comma primo, della Legge 20.6.2003 n. 140 - che innova la disciplina applicativa dell'art. 68 della Costituzione - esplicita, ma non amplia il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o "extra moenia". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione del giudice di merito nella parte in cui ha individuato un collegamento funzionale fra le grevi espressioni indirizzate da un deputato ad un uomo politico - non tanto in tale sua veste, ma come persona anche in rapporto all'ambito familiare - e l'attività di parlamentare nell'ambito di un comizio per le elezioni amministrative, non tipicamente riconducibile all'ambito regolamentare). La Corte, recependo i principi enunciati dalla Consulta con la sentenza n. 120/2004, ha sottolineato che la prerogativa dell'insindacabilità "non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare" e che solo il "nesso funzionale...consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2004, n. 1600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1600
    Data del deposito : 2 dicembre 2004

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