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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8214 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36230/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIGGIO' Parte_1 P.IVA_1
GA NN, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 39 MILANO, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
RO RE, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 MILANO, presso il difensore
parte opposta
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3
terzo chiamato pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del competente Tribunale di
Roma in virtù del contratto di factoring, prodotto da parte opposta nel fascicolo monitorio, sottoscritto
tra e non opponibile a che all'art 25 del predetto CP_4 Controparte_3 Controparte_5
contratto le parti hanno stabilito come Foro facoltativo quello di Milano, in deroga al Tribunale di
Roma, competente per territorio sia perché le parti hanno sede legale a Roma, sia perché
l'obbligazione è sorta a Roma e sia perché l'obbligazione è stata eseguita a Roma.
- Con vittoria di spese del presente procedimento.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra
formulata.
In rito
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità, dal lato passivo, della
società e disporne l'immediata estromissione dal giudizio, e per l'effetto accertare e Controparte_5
dichiarare la legittimazione passiva e/o titolarità, dal lato passivo, in capo alla società CP_3
[...
- Per l'effetto respingere tutte le domande avanzate da nei confronti della società Parte_2 [...]
CP_5
Nel merito
- in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione per essere l'opposizione fondata su
prova scritta e di pronta soluzione, per carenza di legittimazione del soggettoingiunto ed per essere il
pagina 2 di 11 credito né certo né liquido e né esigibile, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed inoltre per avere,
azionato un procedimento monitorio nei confronti di davanti a CP_4 Controparte_3
Codesto Tribunale avente n. 11703/2024 (RGN 27327/2024) ed aver introdotto la successiva fase
esecutiva mobiliare, con pignoramento presso terzi, nei confronti di Controparte_3
- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e
dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, all'opposta Controparte_5 Parte_2
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, e per tutti i motivi di cui agli atti del presente
procedimento, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo
ricorso per ingiunzione e nella comparsa di costituzione e risposta;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta o nella denegata
ipotesi di coinvolgimento anche parziale della società opponente, condannare in via esclusiva, senza
alcun vincolo di solidarietà, la terza chiamata, al pagamento di quanto dovuto, Controparte_3
affinchè l'opponente sia manlevata da ogni eventuale obbligazione di pagamento che dovesse essere
posta a suo carico ed al fine di opporre alla società ogni accertamento che verrà Controparte_3
compiuto in seno al presente procedimento;
- condannare l'opposta, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc sussistendo in capo a
tutti i presupposti per la sua configurazione, in particolare per avere agito con mala Parte_2
fede o colpa grave, e per l'effetto condannare al risarcimento danno a favore di CP_4 [...]
nella misura ritenuta di giustizia, per avere introdotto parella azione monitoria ed CP_5
esecutiva per lo stesso credito, nei confronti di omettendo, altresì, la menzione nella Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta benchè azioni precedenti.
- con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura.
pagina 3 di 11 Per parte opposta:
Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in
diritto, e confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 12493/2024 (R.G.N. 24771/2024),
oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, condannare (P.I. Controparte_5
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di P.IVA_1
della somma di € 372.000,00.- maggiorata degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. Controparte_4
9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza sino al saldo. Il tutto maggiorato delle spese del giudizio
monitorio;
In via subordinata, per la non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque (P.I. ), in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di della somma di € CP_4 CP_4
372.000,00.- maggiorata degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza
sino al saldo, che si rende dovuta a fronte del mancato saldo della fattura n. 16/2024, emessa da
e trasferita in cessione a Controparte_3 Controparte_4
In via di ulteriore subordine e, se del caso, riconvenzionale, condannare comunque Controparte_5
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in
[...] P.IVA_1
favore di di € 297.600.00.-, così quantificato il danno che ha Controparte_4 Controparte_5
causato a in misura pari al corrispettivo dalla convenuta opposta versato a Controparte_4 [...]
per la cessione del credito portato dalla fattura n. 16/2024. CP_3
In via ulteriormente graduata, e sempre in via riconvenzionale, per la sola ipotesi di mancato
accoglimento delle conclusioni che precedono, vista la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale maturata a carico di nei confronti di Controparte_5 Controparte_4
pagina 4 di 11 condannare comunque (P.I. ), in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della diversa somma che, Controparte_4
anche a titolo di risarcimento danni, risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria.
Il tutto oltre ad interessi legali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la banca Controparte_5 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12493/2024 emesso nei suoi confronti CP_4
dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 372.000,00, era riferita al corrispettivo di una fornitura di merce, il cui credito era stato ceduto dal fornitore alla opposta nell'ambito di un rapporto di factoring fra le stesse instaurato;
- che, infatti, l'opponente acquistava da una fornitura di telefoni cellulari;
Controparte_3
- che il credito relativo alla fattura emessa a tal fine da , veniva da quest'ultima CP_3
ceduto pro solvendo a , in forza di un contratto di factoring dalle stesse concluso;
CP_4
- che riceveva la merce presso i propri magazzini in data 06.02.2024; CP_5
- che, visionata una parte della merce, con pec dell'08.02.2024 contestava la CP_5
fornitura;
- che, sempre in data 08.02.2024, il fornitore comunicava telefonicamente a Controparte_3 [...]
che aveva emesso una nota di credito, che riceveva a mezzo mail in CP_5 CP_5
data 28.02.2024;
- che correttamente aveva contestato al fornitore l'inidoneità della merce, come CP_5
pagina 5 di 11 previsto nella cessione del credito del 05.02.2024, che testualmente stabiliva “fermo restando il
nostro diritto di esperire ogni azione e/o sollevare ogni eccezione nei confronti del sopra citato
nostro fornitore”;
- che, a seguito dei solleciti di pagamento ad opera di e delle contestazioni mosse CP_4
dall'opponente, la stessa il 30.05.2024 ammetteva la propria responsabilità e si CP_3
dichiarava disponibile a “provvedere direttamente al pagamento dovuto per la fattura 16/2024
oggetto del credito anticipato da in favore della stessa”; CP_4
- che, viceversa, detto pagamento non veniva effettuato dalla cedente;
- che il giudice del monitorio era territorialmente incompetente, non potendo trovare applicazione nei confronti dell'opponente il foro convenzionale pattuito con il contratto di factoring;
- che la competenza a conoscere della presente controversia era, quindi, del Tribunale di Roma,
dove avevano sede le parti e dove era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio;
- che l'opponente difettava di legittimazione passiva, considerato come, una volta emessa la nota di credito, era venuta meno la sussistenza di un credito suscettibile di essere ceduto e, quindi,
fatto valere dalla cessionaria;
- che, in ogni caso, veniva chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_4
particolare, evidenziando come la propria pretesa creditoria traesse origine dal riconoscimento del debito effettuato dall'opponente, la quale, in sede di cessione del credito, aveva attestato come la fornitura fosse stata regolarmente eseguita e non sussistessero ragioni di contestazione per il debito portato dalla fattura, debito realmente esistente.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa di la quale, tuttavia, alla prima udienza Controparte_3
pagina 6 di 11 non si costituiva;
il processo, peraltro, veniva interrotto, essendo emerso dalla relata di notifica dell'atto di chiamata in causa che era stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale. CP_3
Veniva, quindi, riassunto il processo ad opera di parte opponente, con dichiarazione di contumacia di giudiziale, non essendosi la terza chiamata costituita in giudizio. Controparte_3
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 30.10.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con CP_5
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va tuttavia dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente, in quanto riferita esclusivamente con riferimento al foro generale delle persone giuridiche ex artt. 19 c.p.c., sulla premessa dell'inoperatività di una clausola compromissoria, senza prendere in esame anche tutti gli altri possibili fori alternativi concorrenti.
Sul punto, infatti, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza sia assolutamente concorde nel precisare come l'eccezione di incompetenza territoriale, per poter essere considerata ammissibile,
debba essere formulata in modo tale da sconfessare la competenza del Tribunale adito sotto tutti i possibili fori alternativi suscettibili di concorrere.
La contestazione mossa, quindi, con riferimento a uno solo dei possibili fori concorrenti determina l'inammissibilità stessa dell'eccezione.
Passando, pertanto, al merito della controversia, va osservato come parte opposta abbia documentato come la pretesa creditoria derivasse dalla fattura n. 16/2024 di € 372.000,00. emessa da nei CP_3
confronti di del cui credito si era resa cessionaria. CP_5 CP_4
pagina 7 di 11 La cessione è stata notificata a , la quale, ricevuta la merce, con propria dichiarazione CP_5
del 5.2.2024 ha accettato la cessione e ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della cessionaria.
Preso atto di tale riconoscimento, ha riconosciuto a il corrispettivo di Controparte_4 CP_3
cessione.
Determinante, ai fini della decisione della presente controversia, è quindi l'esame della dichiarazione di accettazione della cessione del credito e di riconoscimento dello stesso: “Nel confermarVi che i crediti
sopraindicati ed a Voi ceduti sono certi, liquidi e validi a tutti gli effetti, ci impegniamo
incondizionatamente fin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 del codice civile italiano, a
provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a Vostro favore, rinunciando,
ora per allora ad eccepire compensazioni, vincoli, gravami e/o ulteriori circostanze che possano
ritardare, ridurre e/o, escludere il pagamento stesso, fermo restando il nostro diritto di esperire ogni
azione e/o sollevare ogni eccezione nei confronti del sopra citato nostro fornitore, purché non in
Vostro pregiudizio. Prendiamo altresì atto che la cessionaria, in forza della presente ns. dichiarazione
e conformemente a quanto pattuito nel contratto di factoring con il cedente, corrisponderà a
quest'ultimo il pagamento anticipato del corrispettivo della cessione (in via anticipata rispetto alle
scadenze dei suddetti crediti).”
Con tale dichiarazione di accettazione, quindi, l'opponente non solo ha riconosciuto l'esistenza del credito discendente dalla fornitura effettuata in suo favore, ma ha escluso ragioni di compensazione o vincoli di alcuna natura, riservandosi la possibilità di sollevare contestazioni o eccezioni afferenti la fornitura direttamente nei confronti del fornitore cedente.
Incautamente l'opponente ha reso tale dichiarazione il giorno prima di avere ricevuto la merce e di averne controllato la qualità: una volta, infatti, riconosciuta la esistenza del credito, l'opponente si è
pagina 8 di 11 preclusa la possibilità di opporre alla banca cessionaria la successiva nota di credito, in quanto ormai si
è impegnata al pagamento dell'importo portato dalla fattura, avendo riconosciuto il relativo debito.
Correttamente, quindi l'opponente ha successivamente contestato la fornitura a , secondo CP_3
quanto previsto anche nella stessa dichiarazione di riconoscimento del debito sopra riportata, ma tale contestazione, una volta effettuato il riconoscimento del debito nei confronti della banca cessionaria, è
destinata a operare esclusivamente sul piano dei rapporti fra e , senza poter CP_5 CP_3
paralizzare la pretesa creditoria della banca nei confronti dell'opponente, pretesa ormai cristallizzatasi per effetto della dichiarazione ricognitiva di cui sopra.
Né assume rilievo alcuno sotto tale profilo la circostanza che la cessione del credito fosse pro solvendo
o, ancora, che nell'ambito del rapporto di factoring la cedente si fosse impegnata a garantire la sussistenza dei crediti oggetto delle cessioni: trattasi, infatti, di profili che attengono al rapporto tra cedente e cessionaria, senza influire in alcun modo sulla pretesa creditoria insorta nei confronti dell'opponente, a seguito dell'accettazione della cessione del credito nei suoi confronti.
La natura pro solvendo della cessione, in particolare, comporta che, in caso di inadempienza da parte del debitore ceduto, la cessionaria possa ripetere quanto prestato in favore del cedente, ossia che il rischio di insolvenza del debitore ceduto rimanga in ultima analisi in capo al cedente;
ciò, tuttavia, non comporta, come sembrerebbe alludere la difesa dell'opponente, che il rischio di insolvenza della cedente vada allocato sulla cessionaria.
Né, infine, assume rilevo ai fini della decisione della presente controversia la circostanza che altri clienti di si siano trovati in una situazione del tutto identica a quella oggi esaminata in CP_3
capo all'opponente, considerato come la condotta eventualmente illecita della terza chiamata in causa non possa essere opposta alla cessionaria, nei cui confronti il debito è stato riconosciuto.
pagina 9 di 11 Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di manleva proposta in via subordinata dall'opponente nei confronti della terza chiamata, considerato come la stessa oggi non possa che essere fatta valere in sede concorsuale, a seguito della sottoposizione di alla procedura di liquidazione CP_3
giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Controparte_5 Controparte_4
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12493/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata;
Controparte_3
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 30 ottobre 2025
Il giudice
AN FE
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36230/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIGGIO' Parte_1 P.IVA_1
GA NN, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 39 MILANO, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
RO RE, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 11 MILANO, presso il difensore
parte opposta
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3
terzo chiamato pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del competente Tribunale di
Roma in virtù del contratto di factoring, prodotto da parte opposta nel fascicolo monitorio, sottoscritto
tra e non opponibile a che all'art 25 del predetto CP_4 Controparte_3 Controparte_5
contratto le parti hanno stabilito come Foro facoltativo quello di Milano, in deroga al Tribunale di
Roma, competente per territorio sia perché le parti hanno sede legale a Roma, sia perché
l'obbligazione è sorta a Roma e sia perché l'obbligazione è stata eseguita a Roma.
- Con vittoria di spese del presente procedimento.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sopra
formulata.
In rito
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità, dal lato passivo, della
società e disporne l'immediata estromissione dal giudizio, e per l'effetto accertare e Controparte_5
dichiarare la legittimazione passiva e/o titolarità, dal lato passivo, in capo alla società CP_3
[...
- Per l'effetto respingere tutte le domande avanzate da nei confronti della società Parte_2 [...]
CP_5
Nel merito
- in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione per essere l'opposizione fondata su
prova scritta e di pronta soluzione, per carenza di legittimazione del soggettoingiunto ed per essere il
pagina 2 di 11 credito né certo né liquido e né esigibile, per tutti i motivi di cui in narrativa, ed inoltre per avere,
azionato un procedimento monitorio nei confronti di davanti a CP_4 Controparte_3
Codesto Tribunale avente n. 11703/2024 (RGN 27327/2024) ed aver introdotto la successiva fase
esecutiva mobiliare, con pignoramento presso terzi, nei confronti di Controparte_3
- nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e
dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente, all'opposta Controparte_5 Parte_2
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, e per tutti i motivi di cui agli atti del presente
procedimento, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo
ricorso per ingiunzione e nella comparsa di costituzione e risposta;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'opposta o nella denegata
ipotesi di coinvolgimento anche parziale della società opponente, condannare in via esclusiva, senza
alcun vincolo di solidarietà, la terza chiamata, al pagamento di quanto dovuto, Controparte_3
affinchè l'opponente sia manlevata da ogni eventuale obbligazione di pagamento che dovesse essere
posta a suo carico ed al fine di opporre alla società ogni accertamento che verrà Controparte_3
compiuto in seno al presente procedimento;
- condannare l'opposta, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc sussistendo in capo a
tutti i presupposti per la sua configurazione, in particolare per avere agito con mala Parte_2
fede o colpa grave, e per l'effetto condannare al risarcimento danno a favore di CP_4 [...]
nella misura ritenuta di giustizia, per avere introdotto parella azione monitoria ed CP_5
esecutiva per lo stesso credito, nei confronti di omettendo, altresì, la menzione nella Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta benchè azioni precedenti.
- con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura.
pagina 3 di 11 Per parte opposta:
Nel merito ed in via definitiva rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in
diritto, e confermare in ogni suo punto il decreto ingiuntivo n. 12493/2024 (R.G.N. 24771/2024),
oggetto della presente opposizione e, conseguentemente, condannare (P.I. Controparte_5
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di P.IVA_1
della somma di € 372.000,00.- maggiorata degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. Controparte_4
9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza sino al saldo. Il tutto maggiorato delle spese del giudizio
monitorio;
In via subordinata, per la non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque (P.I. ), in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di della somma di € CP_4 CP_4
372.000,00.- maggiorata degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dalla scadenza
sino al saldo, che si rende dovuta a fronte del mancato saldo della fattura n. 16/2024, emessa da
e trasferita in cessione a Controparte_3 Controparte_4
In via di ulteriore subordine e, se del caso, riconvenzionale, condannare comunque Controparte_5
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in
[...] P.IVA_1
favore di di € 297.600.00.-, così quantificato il danno che ha Controparte_4 Controparte_5
causato a in misura pari al corrispettivo dalla convenuta opposta versato a Controparte_4 [...]
per la cessione del credito portato dalla fattura n. 16/2024. CP_3
In via ulteriormente graduata, e sempre in via riconvenzionale, per la sola ipotesi di mancato
accoglimento delle conclusioni che precedono, vista la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale maturata a carico di nei confronti di Controparte_5 Controparte_4
pagina 4 di 11 condannare comunque (P.I. ), in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della diversa somma che, Controparte_4
anche a titolo di risarcimento danni, risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria.
Il tutto oltre ad interessi legali e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la banca Controparte_5 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12493/2024 emesso nei suoi confronti CP_4
dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 372.000,00, era riferita al corrispettivo di una fornitura di merce, il cui credito era stato ceduto dal fornitore alla opposta nell'ambito di un rapporto di factoring fra le stesse instaurato;
- che, infatti, l'opponente acquistava da una fornitura di telefoni cellulari;
Controparte_3
- che il credito relativo alla fattura emessa a tal fine da , veniva da quest'ultima CP_3
ceduto pro solvendo a , in forza di un contratto di factoring dalle stesse concluso;
CP_4
- che riceveva la merce presso i propri magazzini in data 06.02.2024; CP_5
- che, visionata una parte della merce, con pec dell'08.02.2024 contestava la CP_5
fornitura;
- che, sempre in data 08.02.2024, il fornitore comunicava telefonicamente a Controparte_3 [...]
che aveva emesso una nota di credito, che riceveva a mezzo mail in CP_5 CP_5
data 28.02.2024;
- che correttamente aveva contestato al fornitore l'inidoneità della merce, come CP_5
pagina 5 di 11 previsto nella cessione del credito del 05.02.2024, che testualmente stabiliva “fermo restando il
nostro diritto di esperire ogni azione e/o sollevare ogni eccezione nei confronti del sopra citato
nostro fornitore”;
- che, a seguito dei solleciti di pagamento ad opera di e delle contestazioni mosse CP_4
dall'opponente, la stessa il 30.05.2024 ammetteva la propria responsabilità e si CP_3
dichiarava disponibile a “provvedere direttamente al pagamento dovuto per la fattura 16/2024
oggetto del credito anticipato da in favore della stessa”; CP_4
- che, viceversa, detto pagamento non veniva effettuato dalla cedente;
- che il giudice del monitorio era territorialmente incompetente, non potendo trovare applicazione nei confronti dell'opponente il foro convenzionale pattuito con il contratto di factoring;
- che la competenza a conoscere della presente controversia era, quindi, del Tribunale di Roma,
dove avevano sede le parti e dove era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio;
- che l'opponente difettava di legittimazione passiva, considerato come, una volta emessa la nota di credito, era venuta meno la sussistenza di un credito suscettibile di essere ceduto e, quindi,
fatto valere dalla cessionaria;
- che, in ogni caso, veniva chiesta l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_3
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_4
particolare, evidenziando come la propria pretesa creditoria traesse origine dal riconoscimento del debito effettuato dall'opponente, la quale, in sede di cessione del credito, aveva attestato come la fornitura fosse stata regolarmente eseguita e non sussistessero ragioni di contestazione per il debito portato dalla fattura, debito realmente esistente.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa di la quale, tuttavia, alla prima udienza Controparte_3
pagina 6 di 11 non si costituiva;
il processo, peraltro, veniva interrotto, essendo emerso dalla relata di notifica dell'atto di chiamata in causa che era stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale. CP_3
Veniva, quindi, riassunto il processo ad opera di parte opponente, con dichiarazione di contumacia di giudiziale, non essendosi la terza chiamata costituita in giudizio. Controparte_3
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 30.10.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con CP_5
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va tuttavia dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente, in quanto riferita esclusivamente con riferimento al foro generale delle persone giuridiche ex artt. 19 c.p.c., sulla premessa dell'inoperatività di una clausola compromissoria, senza prendere in esame anche tutti gli altri possibili fori alternativi concorrenti.
Sul punto, infatti, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza sia assolutamente concorde nel precisare come l'eccezione di incompetenza territoriale, per poter essere considerata ammissibile,
debba essere formulata in modo tale da sconfessare la competenza del Tribunale adito sotto tutti i possibili fori alternativi suscettibili di concorrere.
La contestazione mossa, quindi, con riferimento a uno solo dei possibili fori concorrenti determina l'inammissibilità stessa dell'eccezione.
Passando, pertanto, al merito della controversia, va osservato come parte opposta abbia documentato come la pretesa creditoria derivasse dalla fattura n. 16/2024 di € 372.000,00. emessa da nei CP_3
confronti di del cui credito si era resa cessionaria. CP_5 CP_4
pagina 7 di 11 La cessione è stata notificata a , la quale, ricevuta la merce, con propria dichiarazione CP_5
del 5.2.2024 ha accettato la cessione e ha riconosciuto il proprio debito nei confronti della cessionaria.
Preso atto di tale riconoscimento, ha riconosciuto a il corrispettivo di Controparte_4 CP_3
cessione.
Determinante, ai fini della decisione della presente controversia, è quindi l'esame della dichiarazione di accettazione della cessione del credito e di riconoscimento dello stesso: “Nel confermarVi che i crediti
sopraindicati ed a Voi ceduti sono certi, liquidi e validi a tutti gli effetti, ci impegniamo
incondizionatamente fin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 del codice civile italiano, a
provvedere al relativo pagamento alle scadenze indicate esclusivamente a Vostro favore, rinunciando,
ora per allora ad eccepire compensazioni, vincoli, gravami e/o ulteriori circostanze che possano
ritardare, ridurre e/o, escludere il pagamento stesso, fermo restando il nostro diritto di esperire ogni
azione e/o sollevare ogni eccezione nei confronti del sopra citato nostro fornitore, purché non in
Vostro pregiudizio. Prendiamo altresì atto che la cessionaria, in forza della presente ns. dichiarazione
e conformemente a quanto pattuito nel contratto di factoring con il cedente, corrisponderà a
quest'ultimo il pagamento anticipato del corrispettivo della cessione (in via anticipata rispetto alle
scadenze dei suddetti crediti).”
Con tale dichiarazione di accettazione, quindi, l'opponente non solo ha riconosciuto l'esistenza del credito discendente dalla fornitura effettuata in suo favore, ma ha escluso ragioni di compensazione o vincoli di alcuna natura, riservandosi la possibilità di sollevare contestazioni o eccezioni afferenti la fornitura direttamente nei confronti del fornitore cedente.
Incautamente l'opponente ha reso tale dichiarazione il giorno prima di avere ricevuto la merce e di averne controllato la qualità: una volta, infatti, riconosciuta la esistenza del credito, l'opponente si è
pagina 8 di 11 preclusa la possibilità di opporre alla banca cessionaria la successiva nota di credito, in quanto ormai si
è impegnata al pagamento dell'importo portato dalla fattura, avendo riconosciuto il relativo debito.
Correttamente, quindi l'opponente ha successivamente contestato la fornitura a , secondo CP_3
quanto previsto anche nella stessa dichiarazione di riconoscimento del debito sopra riportata, ma tale contestazione, una volta effettuato il riconoscimento del debito nei confronti della banca cessionaria, è
destinata a operare esclusivamente sul piano dei rapporti fra e , senza poter CP_5 CP_3
paralizzare la pretesa creditoria della banca nei confronti dell'opponente, pretesa ormai cristallizzatasi per effetto della dichiarazione ricognitiva di cui sopra.
Né assume rilievo alcuno sotto tale profilo la circostanza che la cessione del credito fosse pro solvendo
o, ancora, che nell'ambito del rapporto di factoring la cedente si fosse impegnata a garantire la sussistenza dei crediti oggetto delle cessioni: trattasi, infatti, di profili che attengono al rapporto tra cedente e cessionaria, senza influire in alcun modo sulla pretesa creditoria insorta nei confronti dell'opponente, a seguito dell'accettazione della cessione del credito nei suoi confronti.
La natura pro solvendo della cessione, in particolare, comporta che, in caso di inadempienza da parte del debitore ceduto, la cessionaria possa ripetere quanto prestato in favore del cedente, ossia che il rischio di insolvenza del debitore ceduto rimanga in ultima analisi in capo al cedente;
ciò, tuttavia, non comporta, come sembrerebbe alludere la difesa dell'opponente, che il rischio di insolvenza della cedente vada allocato sulla cessionaria.
Né, infine, assume rilevo ai fini della decisione della presente controversia la circostanza che altri clienti di si siano trovati in una situazione del tutto identica a quella oggi esaminata in CP_3
capo all'opponente, considerato come la condotta eventualmente illecita della terza chiamata in causa non possa essere opposta alla cessionaria, nei cui confronti il debito è stato riconosciuto.
pagina 9 di 11 Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di manleva proposta in via subordinata dall'opponente nei confronti della terza chiamata, considerato come la stessa oggi non possa che essere fatta valere in sede concorsuale, a seguito della sottoposizione di alla procedura di liquidazione CP_3
giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Controparte_5 Controparte_4
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12493/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della terza chiamata;
Controparte_3
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 30 ottobre 2025
Il giudice
AN FE
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