Sentenza 12 gennaio 2002
Massime • 1
La qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima solo ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita. Nell'ipotesi in cui la suddetta diversità non sussista e si verifichi l'attribuzione soltanto delle funzioni proprie del rapporto organico la nullità del rapporto di lavoro avente ad oggetto tali funzioni non esclude il diritto al compenso eventualmente pattuito in favore degli amministratori della società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE CA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA
34, presso lo studio dell'avvocato DE CA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOURSIER NIUTTA
CARLO, TOFFOLETTO FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'Avvocato VESCI GERARDO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TRIFIRÒ SALVATORE, giusta procura speciale atto notar CORRADO TETI di Milano del 24 maggio 1999, rep. n.
169002;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3056/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 25/03/98 R.G.N. 362/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al PR - giudice del lavoro di Milano, il sig. IO
De UC chiedeva la condanna della PAI s.p.a. a corrispondergli le spettanze di amministratore per il periodo 1991/1993, in £
22.500.000, oltre a £ 7.500.000 per il 1990.
Deduceva che il 2 gennaio 1990 era stato assunto dalla Alivar s.p.a.
per essere distaccato a Novara presso la sede della PAI s.p.a. con mansioni di direttore generale. Peraltro, il 12 gennaio 1990 era stato nominato amministratore di quest'ultima società con poteri di rappresentanza e di firma per la gestione operativa, poteri poi revocati nel gennaio 1993 a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione e in conformità alla clausola simul stabunt simul cadent.
Il PR, con sentenza 18 aprile /2 maggio 1996, rigettava il ricorso sul rilievo che il compenso preteso per l'attività di amministratore della PAI non era dovuto, in quanto compreso e conglobato nella retribuzione pattuita quale dipendente dirigente della soc. Alivar, controllante della PAI, e, successivamente, di quest'ultima società, alle cui dipendenze era stato assunto il 1°
febbraio 1991. Quanto sopra risultava dalla lettera di assunzione presso la PAI nella quale l'incarico di consigliere esecutivo era indicato come specifica prestazione del dirigente e nella quale il
De UC rinunziava, in favore della PAI, ad eventuali compensi deliberati per gli amministratori dalle società consociate o controllate, presso le quali il datore di lavoro avrebbe potuto inviarlo ad operare.
A quest'ultimo proposito, il PR ha osservato che siffatta previsione avente riguardo solo all'ipotesi di distacco presso altre società, era in funzione della opponibilità ai terzi (società
distaccatarie) dell'accordo, mentre per i compensi deliberati dalla stessa Pai, per dare esecuzione all'accordo di assorbimento non era coinvolto alcun estraneo.
L'appello proposto dal De UC è stato respinto dal Tribunale di
Milano con sentenza 15 gennaio/25 marzo 1998.
Il giudice di appello, ripercorrendo lo stesso iter argomentativo del PR, ha altresì osservato come il De UC, che pur aveva insistito sulla compatibilità del cumulo di due distinti rapporti,
aventi rispettivamente ad oggetto l'attività organica e prestazioni di lavoro dipendente, nulla avesse dedotto circa il contenuto delle mansioni e la posizione lavorativa nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sicché doveva ritenersi confermato che la sola attività
pattuita fosse quella di amministratore.
La prospettazione, poi, dell'obbligazione della società come avente ad oggetto l'indennizzo per anticipata risoluzione del rapporto era inammissibile perché nuova.
Con atto notificato il 22 marzo 1999, ricorre il De UC per la cassazione della sentenza del Tribunale affidandosi a due motivi.
Resiste la PAI Industriale s.p.a. (già PAI s.p.a.) con controricorso, notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il
10 maggio 1999, ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto coinvolgente la valutazione delle prove.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, rilevarsi l'inammissibilità del controricorso,
notificato oltre il termine di cui all'art.370 c.p.c., come risulta dalle indicazioni appena riportate.
Passando all'esame del ricorso, col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2094 ss. e 2380
ss. cod. civ. nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e sostiene che l'attività di amministratore della società era diversa da quella costituente oggetto del rapporto di lavoro dirigenziale e, seppure i due rapporti potevano coesistere, se aventi ad oggetto prestazioni ontologicamente distinte, l'attività di amministratore non avrebbe potuto formare oggetto del contratto di lavoro subordinato dirigenziale per incompatibilità con la subordinazione. Il De UC
aveva espletato entrambe le attività, come sarebbe risultato documentalmente e, in particolare, dal verbale del consiglio di amministrazione del 28 dicembre 1992, ma era stato retribuito solo per l'attività dirigenziale e non anche per quella di amministrazione, sebbene fosse previsto anche per essa un compenso separato.
Col secondo motivo, il De UC denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 e 1371 cod. civ. con riferimento all'interpretazione della clausola sulla riversabilità dei compensi e dell'art.2389 cod. civ., nonché omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e sostiene che, da un lato, gli amministratori hanno diritto ad un compenso, elemento naturale del contratto, ai sensi degli artt. 2389, 2364, n.3, 2392, primo comma, in relazione all'art.1709, 2383, terzo comma, cod. civ.; d'altro lato, il
Tribunale non aveva considerato che il consiglio di amministrazione della PAI, che pur aveva deliberato in data 24 aprile 1991, in favore del De UC, il compenso di £.
7.500.000 per il triennio
1991/1993, in relazione alla nomina deliberata dal Consiglio ed ai conferimenti degli incarichi di gestione della Società, non aveva poi dato esecuzione a quella delibera. A tale compenso il De UC
mai aveva rinunciato. Nella lettera di assunzione della PAI del 1°
febbraio 1991, mentre era previsto che la società avrebbe potuto avvalersi dell'opera del De UC anche in Enti o Società collegate e consociate sia della società stessa che del Gruppo, non era minimamente prevista rinuncia al compenso per l'attività di amministratore della stessa PAI.
I due motivi, per la stretta connessione delle censure, meritano trattazione congiunta: la Corte ne rileva la fondatezza, nei limiti delle considerazioni che seguono.
Sostanzialmente, il ricorrente si richiama alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito che ne' il contratto di società, ne'
l'esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato, la prestazione di lavoro e, dall'altro lato, la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo vengono direttamente imputati alla società, con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata e non anche la persona fisica. Nulla
esclude però che, nei rapporti interni, sussistano rapporti obbligatori tra le due persone e, in particolare il rapporto di lavoro subordinato. Si è, peraltro, anche affermato, dalla Suprema
Corte che, stabilita la compatibilità giuridica, astratta tra le funzioni del lavoratore dipendente, anche dirigenziali, e quelle di amministratore di una società, la sussistenza di un simile rapporto deve essere verificata in concreto, essendo indispensabile, da una parte accertare l'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico;
dall'altra, la ricorrenza della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la prestazione lavorativa dirigenziale (cfr. Cass.7 marzo 1996,
n.1793; Sez. unite 14 dicembre 1994, n.10680; Cass. 21 gennaio 1993,
n. 706; 25 maggio 1991, n. 5944; 13 novembre 1989, n. 4781).
Osserva, peraltro, il Collegio che il problema della compatibilità
tra rapporto organico e rapporto lavorativo è stato generalmente esaminato, dalla giurisprudenza sopra richiamata, con riferimento alla pretesa, avanzata verso la società, per il pagamento di spettanze di lavoro, cosicché veniva, allora, in rilievo la validità
del contratto di lavoro in relazione all'oggetto delle prestazioni
(che non avrebbero potuto essere costituite da quelle attinenti all'attività di amministratore, ma avrebbero dovuto essere necessariamente estranee a quelle inerenti al rapporto organico).
Nella controversia in esame, invece, non è posta in discussione la validità del rapporto di lavoro, in relazione al quale era stata pattuita la retribuzione annua lorda di £ 201.326.000, come risulta dalla lettera di assunzione 1° febbraio 1991, trascritta in parte qua nella sentenza del Tribunale: si vuol dire, cioè, che non viene in discussione la spettanza di quella retribuzione, ma si discute della spettanza degli emolumenti deliberati dalla società in favore degli amministratori.
La linea difensiva della PAI si è concretizzata nell'assunto che non risultavano svolte dal De UC attività estranee alle funzioni di amministratore, sicché queste ultime costituivano, soltanto, oggetto del contratto di lavoro dirigenziale. La stessa resistente sostiene che sussiste il potere dell'autonomia contrattuale di dedurre, quale oggetto del contratto di lavoro, attività di amministratore, sicché
alla revoca dell'incarico di amministratore non avrebbe dovuto conseguire, secondo quelle che erano state le intenzioni della società, la cessazione del rapporto di lavoro, sicché essa aveva cercato di mantenerlo in vita, offrendo al De UC la posizione di direttore generale. Conclusivamente, secondo la società, vi sarebbe stato un unico rapporto di lavoro, di carattere dirigenziale, avente ad oggetto l'attività di "consigliere esecutivo".
Il Tribunale ha sostanzialmente recepito l'erroneo assunto della
PAI, secondo cui vi sarebbe stata la previsione di unicità di prestazioni, consistenti in quelle proprie di consigliere esecutivo della società, così incorrendo nello stesso errore giuridico di ritenere ammissibile che il rapporto di lavoro del dirigente della società abbia ad oggetto le funzioni proprie del rapporto organico.
D'altro lato, la motivazione del giudice di appello appare carente,
vuoi per non avere lo stesso giudice dato risposta al rilievo dell'appellante, secondo cui, oltre alla retribuzione per l'attività
di dirigente di azienda industriale (che il Tribunale ha dato atto essere stata pattuita in £ 201.326.000 annue lorde) era stato deliberato dalla società anche un compenso per gli amministratori di
£ 22.500.000 per il triennio 1991/1993; vuoi per non avere considerato che già tale prospettazione poteva contrastare con l'assunto della previsione di prestazioni coincidenti.
Inoltre, se in ipotesi, il De UC non avesse svolto in concreto alcuna attività quale dirigente di azienda industriale, ma soltanto attività di amministratore (consigliere esecutivo), avrebbe,
eventualmente, dovuto essere posta in discussione dalla PAI (quale oggetto di una diversa controversia) la retribuzione di £
201.326.000 annue, non già l'emolumento richiesto dall'attore in questo giudizio.
Passando all'esame di altro aspetto della causa, la circostanza,
contenuta nell'esposizione in fatto della sentenza del Tribunale,
secondo cui il De UC aggiunge che l'essere stato rimosso dall'incarico senza che sussistesse una giusta causa determinava il diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari alla somma che avrebbe percepito nel 1993, poteva configurare una ulteriore causa petendi rispetto a quella, chiaramente enunciata, del resto, nelle stesse conclusioni riportate dal Tribunale nell'epigrafe della sentenza di condanna della PAI a corrispondere al dott. IO De
UC la somma di £ 22.500.00 a titolo di compensi per lo svolgimento della carica di amministratore per il periodo 1991/1993.
Infatti, nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, il
Tribunale dà atto che nel motivo di appello il De UC ha contestato la pretesa coincidenza tra funzioni di direttore generale e quelle di amministratore ed ha sostenuto che la cumulabilità delle due posizioni non esclude che esse rimangano distinte da un punto di vista giuridico e retributivo (così evidenziando che la domanda di condanna al pagamento di £ 22.500.000 fondata sul titolo retributivo era mantenuta ferma anche nel giudizio di appello) e, in punto di spettanza di quella somma a titolo di retribuzione, il Tribunale si
è pronunciato, confermando la sentenza del PR e così negando che quella somma spettasse per prestazioni diverse da quelle della lettera di assunzione (ragionando in termini di non cumulabilità di due corrispettivi), prima ancora di rilevare che la richiesta a titolo di indennizzo per anticipato scioglimento del rapporto costituiva domanda nuova.
Secondo la società, si sarebbe dovuto anche considerare che mai in precedenza il De UC aveva chiesto compensi per l'attività di consigliere esecutivo, evidentemente perché consapevole che, per tale prestazione, era già retribuito come lavoratore-dirigente.
In ordine a quest'ultimo rilievo, osserva la Corte che, a parte la considerazione che esso attiene a questione di fatto, non vi sono ragioni di ordine giuridico (salvo l'eventuale maturazione della prescrizione) che impediscano all'amministratore di rivendicare il compenso eventualmente pattuito per la carica anche dopo la cessazione del rapporto organico, senza che la precedente inerzia implichi necessariamente, di per sè, rinuncia e tanto meno riconoscimento tacito dell'insussistenza del diritto.
Nella seconda parte del secondo motivo di impugnazione il ricorrente svolge, altresì, un argomento attinente alla preventiva pattuizione di rinuncia , in favore della PAI (parla di reversabilità), ai compensi che egli avesse dovuto percepire se distaccato presso altre società del gruppo, e ciò al fine di contestare la conclusione,
tratta dal PR da tale pattuizione, laddove il primo giudice ha affermato che la rinuncia avrebbe riguardato anche il compenso per l'attività di amministratore svolta presso la PAI.
Rileva la Corte, a tale proposito, che il Tribunale ha confermato la sentenza del PR in toto;
quindi, anche nella parte in cui il primo giudice ha interpretato la clausola di reversabilità.
Il De UC, con il secondo motivo di ricorso ha criticato tale interpretazione, siccome contrastante con il canone della letteralità (art. 1362, 1° comma, c.civ.) e comunque ha dedotto anche vizio di motivazione.
Tale vizio, a giudizio della Corte, è sicuramente ravvisabile, posto che il Tribunale, nella parte motiva della sentenza, non ha minimamente considerato la censura dell'appellante.
Anche sotto questo profilo il ricorso è, dunque, fondato. Spetterà
al giudice di rinvio pronunciarsi anche sulla interpretazione della clausola di c.d. reversabilità.
Conclusivamente, le considerazioni svolte impongono di accogliere il ricorso, per quanto di ragione.
La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo,
il quale deciderà tenendo conto dei rilievi sopra esposti, circa i vizi di motivazione nei quali il Tribunale è incorso per non avere adeguatamente motivato in ordine all'impegno assunto dalla PAI di corrispondere al De UC una distinta retribuzione annuale per l'attività di dirigente di impresa industriale e di un compenso per l'attività di amministratore (consigliere esecutivo) e ciò anche in relazione alla clausola contrattuale di reversabilità da ultimo richiamata..
Il giudice di rinvio si adeguerà, inoltre, al principio di diritto secondo cui a) la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima ove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita e b) in caso di attribuzione allo stesso soggetto solo delle funzioni inerenti al rapporto organico, la nullità del rapporto di lavoro avente ad oggetto quelle stesse attività non esclude il diritto al distinto compenso specificamente deliberato in favore degli amministratori.
Allo stesso giudice è altresì opportuno demandare la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte
di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, addì 25 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2002