Articolo 104 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 103Articolo 105
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15 maggio 1981
Art. 104.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti "Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa" iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli dicasteri.
Analogo trasferimento puo' essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente "Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa".
Entrata in vigore il 15 maggio 1981