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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 71 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Bebia Pontiade n. 37, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato all' in 16.09.22, domanda CP_1
di aggravamento per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n.
118/71, a cui ha fatto seguito, il 5 gennaio 2023, provvedimento reiettivo da parte dell'istituto, con conseguente ricorso giudiziale avanzato dalla ricorrente.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all' assegno mensile di assistenza ex Art. 13 L. n. 118/71 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 16.09.2022 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha domandato specifici chiarimenti al c.t.u.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03, in quanto parte ricorrente, a fronte di un provvedimento
2 amministrativo negativo del 5 gennaio 2023, ha iscritto il ricorso giudiziale per a.t.p. in data
17 marzo 2023, entro il termine semestrale previsto dalla legge a pena di decadenza.
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di chiarimenti, infatti, il c.t.u., premesso che la ricorrente è risultata affetta dalle seguenti minorazioni:
• Sindrome da conflitto acromion-claveare
• Lesione del capo lungo del bicipite
• Borsite sotto-acromiale deltoidea
• Tendinopatia del sovraspinato destro
• Pregressa discectomia per ernia discale lombare
• Depressione reattiva
• Asma allergica con causa definita
• Ipotiroidismo
• Prolasso rettale e vescicale, ha dettagliatamente esposto quanto segue.
Per quanto concerne le seguenti patologie dell'arto superiore
• Sindrome da conflitto acromion-claveare
• Lesione del capo lungo del bicipite
• Borsite sotto-acromiale deltoidea
• Tendinopatia del sovraspinato destro sono state valutate complessivamente come determinanti una “anchilosi di spalla in posizione sfavorevole”, nonostante all'esame obiettivo peritale sia stata evidenziata solo una
“limitazione funzionale ai movimenti di elevazione e retroposizione dell'arto superiore destro”, che al Codice 7209 della tabella delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5/2/1992 prevede una percentuale fissa pari al 60%.
3 “In riferimento alla “Pregressa discectomia per ernia discale lombare”, la ricorrente ha riferito che tale intervento chirurgico è stato eseguito circa 7 anni orsono a seguito di una caduta avvenuta in casa che le provocò la frattura delle vertebre L3 e L4. All'esame obiettivo peritale è stata rilevata la rigidità della muscolatura paravertebrale ed il ritmo lombo-pelvico alterato, ma i passaggi posturali sono risultati autonomi e conservati così come la deambulazione, che è risultata regolare. Pertanto, può essere paragonata, per analogia, al
Cod. ICD9-CM 724.8 – Classe Funzionale 1 “Limitazione di 2/3 dei movimenti del rachide lombare in presenza o meno di interessamento radicolare documentato” previsto nelle Linee
Guida per l'accertamento degli stati invalidanti, con un valore minimo percentuale CP_1 dell'11%.
La “Depressione reattiva” può essere paragonata alla “Sindrome depressiva endoreattiva lieve” – Cod. 2204 – della tabella delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5/2/1992, che prevede una percentuale fissa pari al 10%. Infatti, la ricorrente ha riferito di essere affetta da una sindrome depressiva in trattamento farmacologico (EN 20 gocce alla sera); agli atti
è presente un solo referto di visita neurologica, effettuata il 21/03/2023, in cui la diagnosi di depressione viene menzionata nelle conclusioni dopo aver descritto, sinteticamente, all'esame obiettivo: “discreta quota ansia libera e somatizzata. Umore in depressione”.
Risultando una minorazione non concorrente con le altre patologie ed inscritta tra lo 0 ed il
10%, a mente dell'art. 5 del D. Lgs. 509/1988 non viene, pertanto, considerata nella valutazione complessiva della invalidità.
Per quanto riguarda l'“Asma allergica con causa definita” è stata paragonata, per analogia, al Cod. ICD9-CM 493 “Asma intermittente o persistente senza alterazioni spirometriche
(FEV1 O PEF _ 80%; ove disponibile, variabilità circadiana < 20%)” previsto nelle Linee
Guida per l'accertamento degli stati invalidanti, con un valore minimo percentuale CP_1
dell'11% non avendo registrato nulla di rimarchevole all'esame obiettivo peritale.
L' “Ipotiroidismo” ed il “Prolasso rettale e vescicale” risultano minorazioni non concorrenti con le altre patologie ed inscritte tra lo 0 ed il 10%; a mente dell'art. 5 del D. Lgs. 509/1988 non vengono, pertanto, considerate nella valutazione complessiva della invalidità”.
In conclusione, sviluppando il calcolo riduzionistico, il consulente ha affermato che “la perizianda ha subìto una riduzione permanente della propria capacità lavorativa in misura pari al 70%”, così confermando il giudizio in precedenza già espresso.
4 Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda proposta, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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