CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 25/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. LE RR Presidente
dott. AR IN Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 25/2025 V.G., vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. AR Mazzeo del foro di Pistoia;
APPELLANTE
e
, nato il [...] a Recife in [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Marta Stefani del foro di Pistoia;
APPELLATO
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per <riformare e revocare la sentenza n. 289 emessa in data Parte_1
16.12.204 e comunicata in data 20.12.2024 dal Tribunale di Pistoia all'esito del
procedimento n. 1566/2024 VG e per l'effetto: - far luogo all'adozione tra il reclamante e
il sig. nato in [...] il [...] e, conseguentemente, ordinare Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia di provvedere alla prescritta
annotazione a margine del relativo atto di nascita del sig. . In via Controparte_1
istruttoria si insiste nell'audizione della sig.ra di Pistoia a conferma Tes_1
dell'esistenza del legame affettivo che si è consolidato tra adottante e adottando e della
precarietà delle condizioni di salute del sig. e della sua compagna, Parte_1 Persona_1
con i quali il sig. convive da oltre due anni>>. CP_1
Per : <- dichiarare l'adozione tra e CP_1 Parte_1
; - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia Controparte_1
di annotare a margine dell'atto di nascita di l'intervenuta Controparte_1
adozione>>.
I FATTI DI CAUSA
Nel 2024 (cl. 1963) chiedeva al Tribunale di Pistoia di Parte_1
pronunciare l'adozione del maggiorenne (cl. 1983), Controparte_1
sacerdote ortodosso che viveva in Italia da circa vent'anni, allegando che l'adottando, col quale aveva un rapporto confidenziale, viveva da tempo a casa sua insieme alla sua compagna. La madre dell'adottando (unico prossimo congiunto superstite) aveva dato il proprio consenso all'adozione.
Si costituiva aderendo alle conclusioni del Controparte_1
Parte_1
Il PM dava parere negativo, perché l'adozione era determinata dallo scopo di consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana dell' . CP_1
Replicava l' che la pena cui era stato condannato dal CP_1
Tribunale di Arezzo era stata condonata mentre quanto alla denuncia in Roma,
2 si trattava di una mera contravvenzione ex art. 650 cod. pen. per la quale era stato condannato a 100 euro di ammenda con pena sospesa, mentre il decreto di espulsione del 2009 era stato revocato. Allegava che, dal 2009 il permesso di soggiorno gli era stato riconosciuto e sempre era stato rinnovato sino al 2018. Nel
2021 la aveva rigettato la richiesta di rinnovo con decreto Controparte_3
confermato anche dal TAR Piemonte ed impugnato dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel frattempo, l' si era trasferito a Pistoia ed aveva chiesto il permesso di CP_1
soggiorno alla questura di Pistoia che lo rifiutava;
il TAR Toscana aveva rigettato la sospensiva e il processo era ancora pendente. Evidenziava che il Consiglio di
Stato, investito del ricorso contro la sentenza del TAR Piemonte, aveva accolto la sospensiva, perché non vi erano ragioni di ordine pubblico ostative. Quindi
l' richiedeva nuovamente il permesso di soggiorno alla questura di CP_1
Pistoia.
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata, riteneva che le informazioni assunte dalla Questura di Pistoia (prodotte dal PM) non consentissero di ravvisare interessi meritevoli di tutela ai fini dell'adozione. Da
tali informazioni emergeva, in particolare, che l' risultava aver CP_1
soggiornato in Italia in condizioni di irregolarità dal 14.1.2004 al 7.1.2009 e che la
Prefettura di Livorno, il 14.1.2004, aveva emesso a suo carico il decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998, con conseguente ordine, non ottemperato, di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni. Successivamente, altro decreto di espulsione ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 veniva emesso anche dal Prefetto di Arezzo. Il 7.1.2009
l' otteneva dalla Prefettura di un permesso di soggiorno per CP_1 CP_3
motivi religiosi, periodicamente rinnovato sino al 31.1.2018; a decorrere dal marzo 2021, a seguito del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno si instaurava un contenzioso dinanzi al TAR Piemonte che rigettava il
3 ricorso e la relativa decisione era sospesa dal Consiglio di Stato. Il 18.2.2022
l' inoltrava istanza di rilascio di permesso di soggiorno alla CP_1
Questura di Pistoia, la quale, con provvedimento del 3.5.2023 ne disponeva l'archiviazione e anche tale provvedimento era impugnato dinanzi al TAR
Toscana con procedimento ancora pendente. Riteneva quindi il primo giudice che il contenzioso amministrativo in atto, condotto dall' su più fronti, era CP_1
tale da indurre a ritenere che la domanda di adozione fosse strumentale all'elusione della normativa in materia di immigrazione
Per tali ragioni rigettava la domanda di adozione.
Ha proposto appello lamentando: Parte_1
1) la violazione dell'art. 312 cod. civ., per aver trascurato di valutare il legame affettivo – solidaristico tra l'adottante e l'adottando che era già partecipe del contesto familiare ed affettivo dell'adottante. Contestava che l' avesse CP_1
illegalmente soggiornato in Italia negli ultimi vent'anni atteso il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi e faceva rilevare che lo stesso
Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda di adozione in altri casi. Invocava
i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 5/2024 e n. 135 del
2023 e dalla Suprema Corte;
2) la violazione dell'art. 7 della Carta europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 8 Cedu, rammentando che anche la Suprema Corte, con la sentenza n.
3766/2024 aveva chiarito che nell'adozione di persone maggiori di età non era consentito al giudice alcun apprezzamento discrezionale dell'interesse dell'adottando e ribadiva il proprio interesse, affettivo, all'adozione anche in funzione ereditaria attesi i cattivi rapporti col proprio fratello. Concludeva
chiedendo che fosse pronunciata l'adozione e che fosse ascoltata la teste Per_1
in merito al legame affettivo tra l'adottante e l'adottando che convivevano
[...]
da oltre due anni.
4 Si è costituito l'adottando aderendo alla domanda Controparte_1
di adozione. Depositava il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di
Sorveglianza di Torino del 18.3.2025 relativo alle sentenze irrevocabili di condanna di cui all'allegato certificato penale.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 6.5.2025
era disposta la notificazione dell'appello al presso il Controparte_2
Tribunale di Pistoia. Espletato tale incombente, all'udienza del 17.10.2025,
all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della regolare notificazione dell'appello al
Pubblico presso il Tribunale di Pistoia, eseguita all'indirizzo pec CP_2
procura. giusta ricevute di accettazione e Email_1 Email_2
di consegna dell'11.6.2025, in atti.
I due motivi di appello, che si esaminano congiuntamente siccome connessi, sono meritevoli di accoglimento.
In fatto va rimarcato che non è controverso che Controparte_1
conviva da oltre due anni con e la sua compagna, come Parte_1
risulta anche dalla “comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario – art. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998”, datata 9.12.2024, in cui la convivenza viene indicata come decorrente dal 1°.
6.2023 e a tempo indeterminato. Peraltro, il fatto che l' sia dimorante presso il CP_1
risulta anche dalla relazione della Questura di Pistoia in atti che, come Parte_1
tale, lo identifica.
5 I precedenti penali dell' sono conseguenza della violazione CP_1
dei decreti di espulsione ed ineriscono a fatti molto risalenti nel tempo (v.
sentenze penali allegate alla relazione della Questura di Pistoia), tanto che l'appellato ha effettivamente poi fruito del permesso di soggiorno,
periodicamente rinnovato, dal 2009 al 2018. Per le condanne irrevocabili è poi intervenuta la riabilitazione (v. provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di
Torino del 18.3.2025, in atti).
E' ancora in essere un contenzioso amministrativo per il riconoscimento del permesso di soggiorno.
Tale condizione non pare, tuttavia, sufficiente per negare l'adozione richiesta, di cui – come peraltro riconosciuto anche dal primo giudice -,
sussistono i presupposti sia con riferimento al consenso e all'età dell'adottante e dell'adottando (artt. 291 e 296 cod. civ.), sia con riferimento all'assenso espresso dalla madre dell' (art. 297 cod. civ.), unico genitore in vita (v. atto CP_1
di nascita della parte appellata e certificato di morte del padre, in atti).
Sebbene debba escludersi la possibilità di ricorrere all'adozione civile per ragioni che ne distorcano il fondamento, occorre tuttavia rilevare che, come di recente chiarito anche dalla Corte Costituzionale: <L'adozione di persone maggiori
di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la
funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze
destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle
successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della
società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli
patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra
situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel
tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità
dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così
6 dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono
nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e
solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre
istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata». Così, la Corte
Costituzionale ha evidenziato come «le abitudini di vita acquisite e le relazioni
affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono
riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione»
e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida
espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che
non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2
Cost.>> (v. Corte Cost. n. 5/2024 e già Corte Cost. n. 135/2023).
Alla luce di tali principi, la sussistenza del contenzioso amministrativo in essere, peraltro non ancora definito, non consente ad avviso di questa Corte di affermare la natura meramente strumentale dell'adozione richiesta dal tenuto conto della storia affettiva delle parti che hanno deciso di Parte_1
convivere nella medesima abitazione, in tal modo dando luogo ad un nucleo familiare, pur non connotato da vincoli di parentela, ormai da oltre due anni.
D'altro lato si osserva che nell'adozione delle persone maggiori di età non
è attribuito al giudice alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottante, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che rispecchiano la diversa finalità dei due istituti, venendo qui primariamente in rilievo il consenso dell'adottante e dell'adottato (v. Cass. 29684/2024).
Il che non significa legittimare adozioni strumentali, ma che di tale strumentalità non si apprezza la sussistenza nel caso di specie, posto che la convivenza pluriennale tra le parti consente di riscontrare, secondo le regole di
7 comune esperienza, l'effettiva esistenza di un legame affettivo che giustifica la domanda di adozione.
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'adozione di da parte di . Controparte_1 Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e del presso il Tribunale di Pistoia, Controparte_1 Controparte_2
con ricorso depositato il 17.1.2025, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n.
289/2024, pubblicata il 20.12.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) pronuncia l'adozione del signor , nato a [...], Controparte_1
in Brasile, il 10.3.1983, da parte del signor nato a [...] Parte_1
il 2.9.1963;
2) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ. e all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
3) Spese irripetibili.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
AR IN
La Presidente
LE RR
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
8 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. LE RR Presidente
dott. AR IN Consigliere relatore dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 25/2025 V.G., vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. AR Mazzeo del foro di Pistoia;
APPELLANTE
e
, nato il [...] a Recife in [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Marta Stefani del foro di Pistoia;
APPELLATO
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 17.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
1 Per <riformare e revocare la sentenza n. 289 emessa in data Parte_1
16.12.204 e comunicata in data 20.12.2024 dal Tribunale di Pistoia all'esito del
procedimento n. 1566/2024 VG e per l'effetto: - far luogo all'adozione tra il reclamante e
il sig. nato in [...] il [...] e, conseguentemente, ordinare Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia di provvedere alla prescritta
annotazione a margine del relativo atto di nascita del sig. . In via Controparte_1
istruttoria si insiste nell'audizione della sig.ra di Pistoia a conferma Tes_1
dell'esistenza del legame affettivo che si è consolidato tra adottante e adottando e della
precarietà delle condizioni di salute del sig. e della sua compagna, Parte_1 Persona_1
con i quali il sig. convive da oltre due anni>>. CP_1
Per : <- dichiarare l'adozione tra e CP_1 Parte_1
; - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pistoia Controparte_1
di annotare a margine dell'atto di nascita di l'intervenuta Controparte_1
adozione>>.
I FATTI DI CAUSA
Nel 2024 (cl. 1963) chiedeva al Tribunale di Pistoia di Parte_1
pronunciare l'adozione del maggiorenne (cl. 1983), Controparte_1
sacerdote ortodosso che viveva in Italia da circa vent'anni, allegando che l'adottando, col quale aveva un rapporto confidenziale, viveva da tempo a casa sua insieme alla sua compagna. La madre dell'adottando (unico prossimo congiunto superstite) aveva dato il proprio consenso all'adozione.
Si costituiva aderendo alle conclusioni del Controparte_1
Parte_1
Il PM dava parere negativo, perché l'adozione era determinata dallo scopo di consentire l'acquisizione della cittadinanza italiana dell' . CP_1
Replicava l' che la pena cui era stato condannato dal CP_1
Tribunale di Arezzo era stata condonata mentre quanto alla denuncia in Roma,
2 si trattava di una mera contravvenzione ex art. 650 cod. pen. per la quale era stato condannato a 100 euro di ammenda con pena sospesa, mentre il decreto di espulsione del 2009 era stato revocato. Allegava che, dal 2009 il permesso di soggiorno gli era stato riconosciuto e sempre era stato rinnovato sino al 2018. Nel
2021 la aveva rigettato la richiesta di rinnovo con decreto Controparte_3
confermato anche dal TAR Piemonte ed impugnato dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel frattempo, l' si era trasferito a Pistoia ed aveva chiesto il permesso di CP_1
soggiorno alla questura di Pistoia che lo rifiutava;
il TAR Toscana aveva rigettato la sospensiva e il processo era ancora pendente. Evidenziava che il Consiglio di
Stato, investito del ricorso contro la sentenza del TAR Piemonte, aveva accolto la sospensiva, perché non vi erano ragioni di ordine pubblico ostative. Quindi
l' richiedeva nuovamente il permesso di soggiorno alla questura di CP_1
Pistoia.
Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza impugnata, riteneva che le informazioni assunte dalla Questura di Pistoia (prodotte dal PM) non consentissero di ravvisare interessi meritevoli di tutela ai fini dell'adozione. Da
tali informazioni emergeva, in particolare, che l' risultava aver CP_1
soggiornato in Italia in condizioni di irregolarità dal 14.1.2004 al 7.1.2009 e che la
Prefettura di Livorno, il 14.1.2004, aveva emesso a suo carico il decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998, con conseguente ordine, non ottemperato, di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni. Successivamente, altro decreto di espulsione ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 veniva emesso anche dal Prefetto di Arezzo. Il 7.1.2009
l' otteneva dalla Prefettura di un permesso di soggiorno per CP_1 CP_3
motivi religiosi, periodicamente rinnovato sino al 31.1.2018; a decorrere dal marzo 2021, a seguito del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno si instaurava un contenzioso dinanzi al TAR Piemonte che rigettava il
3 ricorso e la relativa decisione era sospesa dal Consiglio di Stato. Il 18.2.2022
l' inoltrava istanza di rilascio di permesso di soggiorno alla CP_1
Questura di Pistoia, la quale, con provvedimento del 3.5.2023 ne disponeva l'archiviazione e anche tale provvedimento era impugnato dinanzi al TAR
Toscana con procedimento ancora pendente. Riteneva quindi il primo giudice che il contenzioso amministrativo in atto, condotto dall' su più fronti, era CP_1
tale da indurre a ritenere che la domanda di adozione fosse strumentale all'elusione della normativa in materia di immigrazione
Per tali ragioni rigettava la domanda di adozione.
Ha proposto appello lamentando: Parte_1
1) la violazione dell'art. 312 cod. civ., per aver trascurato di valutare il legame affettivo – solidaristico tra l'adottante e l'adottando che era già partecipe del contesto familiare ed affettivo dell'adottante. Contestava che l' avesse CP_1
illegalmente soggiornato in Italia negli ultimi vent'anni atteso il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi e faceva rilevare che lo stesso
Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda di adozione in altri casi. Invocava
i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 5/2024 e n. 135 del
2023 e dalla Suprema Corte;
2) la violazione dell'art. 7 della Carta europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 8 Cedu, rammentando che anche la Suprema Corte, con la sentenza n.
3766/2024 aveva chiarito che nell'adozione di persone maggiori di età non era consentito al giudice alcun apprezzamento discrezionale dell'interesse dell'adottando e ribadiva il proprio interesse, affettivo, all'adozione anche in funzione ereditaria attesi i cattivi rapporti col proprio fratello. Concludeva
chiedendo che fosse pronunciata l'adozione e che fosse ascoltata la teste Per_1
in merito al legame affettivo tra l'adottante e l'adottando che convivevano
[...]
da oltre due anni.
4 Si è costituito l'adottando aderendo alla domanda Controparte_1
di adozione. Depositava il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di
Sorveglianza di Torino del 18.3.2025 relativo alle sentenze irrevocabili di condanna di cui all'allegato certificato penale.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del 6.5.2025
era disposta la notificazione dell'appello al presso il Controparte_2
Tribunale di Pistoia. Espletato tale incombente, all'udienza del 17.10.2025,
all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto della regolare notificazione dell'appello al
Pubblico presso il Tribunale di Pistoia, eseguita all'indirizzo pec CP_2
procura. giusta ricevute di accettazione e Email_1 Email_2
di consegna dell'11.6.2025, in atti.
I due motivi di appello, che si esaminano congiuntamente siccome connessi, sono meritevoli di accoglimento.
In fatto va rimarcato che non è controverso che Controparte_1
conviva da oltre due anni con e la sua compagna, come Parte_1
risulta anche dalla “comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario – art. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998”, datata 9.12.2024, in cui la convivenza viene indicata come decorrente dal 1°.
6.2023 e a tempo indeterminato. Peraltro, il fatto che l' sia dimorante presso il CP_1
risulta anche dalla relazione della Questura di Pistoia in atti che, come Parte_1
tale, lo identifica.
5 I precedenti penali dell' sono conseguenza della violazione CP_1
dei decreti di espulsione ed ineriscono a fatti molto risalenti nel tempo (v.
sentenze penali allegate alla relazione della Questura di Pistoia), tanto che l'appellato ha effettivamente poi fruito del permesso di soggiorno,
periodicamente rinnovato, dal 2009 al 2018. Per le condanne irrevocabili è poi intervenuta la riabilitazione (v. provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di
Torino del 18.3.2025, in atti).
E' ancora in essere un contenzioso amministrativo per il riconoscimento del permesso di soggiorno.
Tale condizione non pare, tuttavia, sufficiente per negare l'adozione richiesta, di cui – come peraltro riconosciuto anche dal primo giudice -,
sussistono i presupposti sia con riferimento al consenso e all'età dell'adottante e dell'adottando (artt. 291 e 296 cod. civ.), sia con riferimento all'assenso espresso dalla madre dell' (art. 297 cod. civ.), unico genitore in vita (v. atto CP_1
di nascita della parte appellata e certificato di morte del padre, in atti).
Sebbene debba escludersi la possibilità di ricorrere all'adozione civile per ragioni che ne distorcano il fondamento, occorre tuttavia rilevare che, come di recente chiarito anche dalla Corte Costituzionale: <L'adozione di persone maggiori
di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la
funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze
destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle
successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della
società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli
patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra
situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel
tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità
dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così
6 dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono
nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e
solidarietà che è propria della comunità familiare - per poi spingersi ad assecondare altre
istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata». Così, la Corte
Costituzionale ha evidenziato come «le abitudini di vita acquisite e le relazioni
affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono
riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione»
e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida
espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che
non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2
Cost.>> (v. Corte Cost. n. 5/2024 e già Corte Cost. n. 135/2023).
Alla luce di tali principi, la sussistenza del contenzioso amministrativo in essere, peraltro non ancora definito, non consente ad avviso di questa Corte di affermare la natura meramente strumentale dell'adozione richiesta dal tenuto conto della storia affettiva delle parti che hanno deciso di Parte_1
convivere nella medesima abitazione, in tal modo dando luogo ad un nucleo familiare, pur non connotato da vincoli di parentela, ormai da oltre due anni.
D'altro lato si osserva che nell'adozione delle persone maggiori di età non
è attribuito al giudice alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottante, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che rispecchiano la diversa finalità dei due istituti, venendo qui primariamente in rilievo il consenso dell'adottante e dell'adottato (v. Cass. 29684/2024).
Il che non significa legittimare adozioni strumentali, ma che di tale strumentalità non si apprezza la sussistenza nel caso di specie, posto che la convivenza pluriennale tra le parti consente di riscontrare, secondo le regole di
7 comune esperienza, l'effettiva esistenza di un legame affettivo che giustifica la domanda di adozione.
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata l'adozione di da parte di . Controparte_1 Parte_1
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e del presso il Tribunale di Pistoia, Controparte_1 Controparte_2
con ricorso depositato il 17.1.2025, avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n.
289/2024, pubblicata il 20.12.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) pronuncia l'adozione del signor , nato a [...], Controparte_1
in Brasile, il 10.3.1983, da parte del signor nato a [...] Parte_1
il 2.9.1963;
2) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ. e all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
3) Spese irripetibili.
Firenze, 17.10.2025.
L'Estensore
AR IN
La Presidente
LE RR
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
8 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9