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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza dell' 8\4\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4894\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,vertente
TRA
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. M. Madaio . Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Nonchè
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29\9\22 la ha impugnato la comunicazione preventiva Parte_1
d'iscrizione ipotecaria n. 0717620220005677000, notificata il 13\9\22 e scaturente dagli avvisi di addebito nn.
1) 37120190023586406000
2) 3712021000241281000
3) 37120210006600928000
afferenti il mancato pagamento dei contributi, nonché somme ex dm10 per gli anni 2013-
2014-2016 e 2018.
La ricorrente ha avanzato quale unica eccezione la prescrizione della pretesa impositiva.
Gli enti resistenti si sono costituiti, contrastando la domanda della ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza dell' eccezione proposta, nonché del difetto d'interesse ad agire Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c.ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo deve rilevarsi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito previdenziale, il cui pagamento è stato
CP_ richiesto dall'
Sul punto la Corte di Cassazione ha deciso per la manifesta fondatezza del motivo, richiamando i principi già enunciati nei propri arresti precedenti con riferimento al preavviso di fermo amministrativo (Cass., S.U., 22 luglio 2015, n. 15354 e Cass., 4 luglio 2019, n. 18041), applicabili anche al preavviso di ipoteca (come già statuito dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 14801 del 7 giugno 2018). Ed infatti, “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass., S.U, 22 luglio 2015, n. 15354, cit.; cfr. anche Cass., 4 luglio 2019, n.
18041, cit., secondo cui “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”). Il principio di diritto sopra enunciato è applicabile, come detto, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, in relazione alla quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che
“l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 19667). Di conseguenza, tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione. (Cass. sent. n. 4871\21 ) Da quanto illustrato discende la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente e la proponibilità della domanda .
Passando al merito della controversia va rilevata l'infondatezza dell'eccezione d'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Dalla documentazione allegata alla produzione dell' resistente s'evince che l'avviso di CP_3 addebito in premessa elencato al n. 1 per le somme imputate al periodo 6\18 risulta ritualmente recapitato a mezzo pec all'indirizzo “ in data Email_1
24\12\19.
Parimenti l'avviso di addebito di cui al n. 2 , scaturente da un verbale ispettivo del 18\6\18, che non risulta in alcun modo impugnato o contestato e relativo ad inadempienze contributive
2013-2014 e 2015, è stato notificato con le stesse modalità il 5\11\21 .
Infine l'avviso di addebito n. 3 è stato ricevuto dal debitore in data 20\11\21.
Pertanto, considerando le date di maturazione\accertamento del credito risultano inviati e regolarmente recapitati validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto e le spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria, vengono liquidate come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.280,00, oltre accessori di legge;
-compensa per l'intero le competenze di lite nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Nola, 8\4\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza dell' 8\4\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4894\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,vertente
TRA
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. M. Madaio . Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_1
Nonchè
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29\9\22 la ha impugnato la comunicazione preventiva Parte_1
d'iscrizione ipotecaria n. 0717620220005677000, notificata il 13\9\22 e scaturente dagli avvisi di addebito nn.
1) 37120190023586406000
2) 3712021000241281000
3) 37120210006600928000
afferenti il mancato pagamento dei contributi, nonché somme ex dm10 per gli anni 2013-
2014-2016 e 2018.
La ricorrente ha avanzato quale unica eccezione la prescrizione della pretesa impositiva.
Gli enti resistenti si sono costituiti, contrastando la domanda della ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza dell' eccezione proposta, nonché del difetto d'interesse ad agire Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c.ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo deve rilevarsi la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente con riferimento all'accertamento negativo del credito previdenziale, il cui pagamento è stato
CP_ richiesto dall'
Sul punto la Corte di Cassazione ha deciso per la manifesta fondatezza del motivo, richiamando i principi già enunciati nei propri arresti precedenti con riferimento al preavviso di fermo amministrativo (Cass., S.U., 22 luglio 2015, n. 15354 e Cass., 4 luglio 2019, n. 18041), applicabili anche al preavviso di ipoteca (come già statuito dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 14801 del 7 giugno 2018). Ed infatti, “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass., S.U, 22 luglio 2015, n. 15354, cit.; cfr. anche Cass., 4 luglio 2019, n.
18041, cit., secondo cui “l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”). Il principio di diritto sopra enunciato è applicabile, come detto, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all'ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, in relazione alla quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che
“l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Cass., S.U., 18 settembre 2014, n. 19667). Di conseguenza, tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria (e/o dell'iscrizione del fermo), che si assume operata dall'agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione. (Cass. sent. n. 4871\21 ) Da quanto illustrato discende la sussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente e la proponibilità della domanda .
Passando al merito della controversia va rilevata l'infondatezza dell'eccezione d'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Dalla documentazione allegata alla produzione dell' resistente s'evince che l'avviso di CP_3 addebito in premessa elencato al n. 1 per le somme imputate al periodo 6\18 risulta ritualmente recapitato a mezzo pec all'indirizzo “ in data Email_1
24\12\19.
Parimenti l'avviso di addebito di cui al n. 2 , scaturente da un verbale ispettivo del 18\6\18, che non risulta in alcun modo impugnato o contestato e relativo ad inadempienze contributive
2013-2014 e 2015, è stato notificato con le stesse modalità il 5\11\21 .
Infine l'avviso di addebito n. 3 è stato ricevuto dal debitore in data 20\11\21.
Pertanto, considerando le date di maturazione\accertamento del credito risultano inviati e regolarmente recapitati validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto e le spese, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria, vengono liquidate come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del
GOP dott. Maurizio Ricigliano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.280,00, oltre accessori di legge;
-compensa per l'intero le competenze di lite nei confronti dell' CP_2
Così deciso in Nola, 8\4\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano