Sentenza 10 gennaio 2004
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Corte Costituzionale, sentenza del 25 giugno 2015, n. 119https://www.asgi.it/ · 25 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIGOLO Luciano - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FOGLIA Guido - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'ER IN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3321/00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 13/07/01 - R.G.N. 1103/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.2.1998 il Pretore di Palermo accoglieva la domanda di IN D'ER, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza nel maggio 1995, in esito a procedimento di prepensionamento, ai sensi della legge 7.6.1990, n. 141, tendente ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sulla base di quanto previsto dagli artt. 52, c. 9 del contratto collettivo 1990/92 e 4, c. 14 del contratto collettivo 94/95.
Proponeva appello la società convenuta sostenendo l'inapplicabilità della previsione collettiva al caso presente di prepensionamento, e, in subordine, deduceva che il diritto al periodo completo annuale di ferie - previsto dal citato art. 52 - poteva essere riconosciuto solo a condizione che il medesimo periodo potesse essere goduto integralmente prima della risoluzione del rapporto (mentre tra la domanda di prepensionamento e la risoluzione del rapporto non vi era stato intervallo sufficiente per una tale integrale fruizione). Sosteneva la società appellante che il pagamento dell'indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori (mentre la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento e, quindi, all'iniziativa dello stesso lavoratore).
L'appello veniva respinto, con sentenza del 13.7,2001, dal Tribunale di Palermo il quale osservava che la materiale impossibilità di fruizione delle ferie da parte del ricorrente non era dipesa dalla domanda di prepensionamento in sè, la quale, invece non implica alcuna rinuncia al rimanente periodo di ferie, tanto più che le FFSS ben potevano collocarlo a riposo dopo l'esaurimento del periodo feriale residuo.
Osservava, inoltre il Giudice del gravame, che poiché la graduatoria dei dipendenti ammessi al prepensionamento era stata pubblicata solo il 29.5.1995, mentre la risoluzione del rapporto era inderogabilmente determinata nel 31.5.1995, era evidente l'impossibilità per il dipendente non solo di fruire delle ferie, ma anche di presentare la relativa domanda.
Avverso detta sentenza la s.p.a. Rete ferroviaria italiana, succeduta alle FFSS, ha proposto ricorso affidato a tre motivi ulteriormente illustrati in memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo e secondo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., l'erronea interpretazione dell'art. 52,c. 4 e 9 del c.c.n.l. dei ferrovieri del 1990/92, e dell'art. 4, c. 14 del c.c.n.l. 1993/95, violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - la società ricorrente osserva che questa Corte, a seguito della nuova formulazione dell'art. 425 c.p.c. che consente al giudice di acquisire d'ufficio i testi dei contratti collettivi di diritto comune, avrebbe ora il potere di verificare l'esatta interpretazione delle norme collettive al pari delle altre norme giuridiche e che sotto tale profilo la sentenza di appello sarebbe censurabile per il fatto di avere erroneamente interpretato le clausole del contratto collettivo nel senso che al lavoratore - in contrasto anche con i principi costituzionali oltre che legali della proporzionalità dell'attribuzione delle ferie con i periodi effettivamente lavorati, aveva riconosciuto a tutti i lavoratori che avevano chiesto il prepensionamento (in tal modo non fruendo delle ferie per loro volontà) l'indennità sostitutiva per l'intero periodo annuale di ferie.
Entrambi i motivi sono infondati.
È vero che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1363, 1369 e 1371 c.c. le clausole contrattuali, nell'incertezza sulla loro portata ed operatività debbono essere interpretate le une per mezzo delle altre, in modo logico e nel rispetto del sistema normativo, in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante (Cass., 11.6.1999, n. 5747). È vero altresì che l'interprete deve desumere il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, e, ove persistano dubbi sulla reale portata della clausola, la stessa va interpretata "nel senso che si realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti"(artt. 1369 e 1371 c.c.). Senonché - diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, e leggendo la motivazione della sentenza impugnata - non è affatto evidente che l'intenzione delle parti fosse quella di escludere il prepensionamento agevolato dalle ipotesi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 52, c. 9 del c.c.n.l. del 1990/92. Tale evidenza, in particolare, viene meno proprio tenendo presenti insieme - come ha fatto il Tribunale - quest'ultima disposizione con l'altra contenuta nell'art. 4, c. 14 del successivo c.c.n.l. del 1993/1995 vigente al momento del prepensionamento del dipendente intimato. Giova premettere che la disciplina collettiva tenuta presente dal Giudice dell'appello è così articolata:
l'art. 52, c. 9 del c.c.n.l. 90/92 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". L'art. 4, c. 14 del c.c.n.l. 93/95 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto l/26mo delle competenze fisse mensili.
A fronte di entrambe tali previsioni, il Giudice di appello ha rilevato che il citato art. 52, nell'attribuire un vero e proprio diritto alle ferie per l'intero anno, anche laddove la risoluzione anticipata del rapporto non consenta l'espletamento di un corrispondente servizio esclude, implicitamente, la possibilità di fruire della corrispondente indennità, in coerenza, peraltro, con il dettato del 5^ comma dello stesso articolo che sancisce che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa sostituzione alle stesse con compenso alcuno....".
Tale principio è stato ripreso dal c.c.n.l. 1993/95 il cui art. 4, c. 14, dopo aver ribadito che il godimento delle ferie dev'essere effettivo e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno, ne prevede la deroga in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la mancata fruizione delle ferie si ricolleghi a motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore. Ne consegue che, fermo restando il principio che un periodo di ferie va comunque riferito all'intero anno, ancorché la risoluzione sia intervenuta nel corso dell'anno e non abbia, quindi, consentito lo svolgimento del servizio per l'intero anno, deve ritenersi che "la possibilità di fruizione dell'indennità corrispondente sia ora legata alla dipendenza o meno da fatto o comportamento del lavoratore della mancata fruizione delle ferie, spettando la stessa esclusivamente nell'ipotesi in cui l'omesso godimento non sia riconducibile a volontà del lavoratore".
Rimane da verificare se - come si assume nelle difese della società ricorrente - una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con la scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento.
In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art. 1 della legge 7.6.1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell'interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici - e anche l'attribuzione dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva - non può ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e, con esso, la prestazione lavorativa (così, Cass., 11.12.2001, n. 15627). Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte - secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale - l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente (Cass., 19.10.2000, n. 13860;
Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, n. 7451; Cass., 17.2.2003, n. 2326 Cass., 7.3.2003, n. 3469). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che, in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie - pari all'intero periodo annuale - sarebbero in astratto fruibili, ma non lo sono state di fatto, il lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, senza che occorra neppure indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie. Col terzo motivo - deducendo la violazione delle norme e principi già richiamata con i primi due motivi - la società sostiene di non aver alcuna responsabilità nella gestione della procedura di prepensionamento, essendo questa, piuttosto, regolata esclusivamente dalla legge n. 141 del 1990, anche per quanto riguarda la scansione cronologica degli adempimenti ivi previsti.
Anche quest'ultimo motivo non è fondato.
Le ultime precisazioni esposte in ordine ai primi due motivi, rendono all'evidenza ultroneo l'esame di quest'ultima censura, rivolta tutto all'esame di aspetti o circostanze che non avrebbero comunque alcuna incidenza in ordine alle conseguenze della mancata fruizione delle ferie da parte dei lavoratori intimati.
Per le ragioni esposte il ricorso della società dev'essere respinto. Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio non essendovi stata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004