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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5082 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15167/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. UC SO presidente relatore dott. Christian Colombo giudice dott. Andrea Gaboardi giudice all'esito della camera di consiglio del 20.6.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15167/2025, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paolo Internullo del foro di Bergamo
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. Il 2.1.2023 , cittadino gambiano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'istanza è stata rigettata dalla Questura di Bergamo con provvedimento del 7.10.2024, notificato all'instante il 5.11.2024: il diniego, pronunciato sulla scorta del parere emesso il 4.10.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, rileva in motivazione che dalla documentazione prodotta dal richiedente “non emergono elementi relativi a un percorso di integrazione socio lavorativa significativo” né la dimostrazione di un reddito costante nel tempo e congruo rispetto alle effettive possibilità di integrazione, e che le condizioni di sicurezza esistenti nel paese di origine non integrano i presupposti ex art. 19, comma 1 e 1.1., TUI
2. Avverso il diniego ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 2.12.2024 e, Parte_1 premessa ampia tratt e i principi che regolano la protezione speciale, ha contestato la decisione dell'autorità amministrativa per avere ritenuto l'assente o insufficiente integrazione del richiedente in Italia e ha in particolare evidenziato che “il ricorrente aveva documentato attività lavorativa iniziata nel 2022 e proseguita in modo continuativo dal 2023 in avanti, con una capacità economica in costante crescita (doc.05, doc.06, doc.07 e doc.08 – buste paga 2022, cud 2024, proroga 2024, buste paga 2024)” e che “il ricorrente
Pag. 1 di 6 si è sin da subito impegnato nel tentativo di regolarizzarsi ed emanciparsi economicamente, tenuto conto che la sua condizione è sempre stata quella di soggetto in possesso solo di permesso di soggiorno temporaneo da rinnovarsi ogni 6 mesi (come richiedente asilo)”, osservando infine che dal maggio 2024 il richiedente “è stato costretto a ricorrere alla SP (doc.09) poiché la ditta dove sino all'aprile 2024 ha lavorato, in mancanza di un valido titolo di soggiorno (nelle more della decisone sulla sua richiesta di protezione la Questura di BG non ha più provveduto al rinnovo del suo permesso di natura temporanea e semestrale) non ha potuto prorogare oltre il contratto in essere;
la mancanza attuale di occupazione non dipende quindi certamente da una sua mancanza di volontà al lavoro”.
3. Il si è costituito, rappresentato dall''avvocatura distrettuale dello Stato, con Controparte_1 mem .2025, con la quale ha chiesto il rigetto della domanda richiamando la motivazione del provvedimento impugnato e le valutazioni espresse dalla Questura di Bergamo nella relazione 3.4.2025 allegata alla comparsa.
4. In esito all'udienza di prima comparizione, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c., è stata fissata, in assenza di richieste istruttorie, udienza (essa pure “cartolare”) di discussione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. al giorno 29.5.2025; il solo difensore di ha depositato nota Parte_1 d'udienza, con la quale si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
La causa, rimessa al collegio, è stata decisa nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Ritenuto in diritto
1. L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – si può ravvisare nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali
Pag. 2 di 6 o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
L'ulteriore riforma dell'istituto, introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha frattanto soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit. Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), in forza della quale la disciplina previgente, sopra richiamata, continua ad essere quella applicabile per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Considerato che la volontà di presentare istanza di protezione speciale è stata comunicata il 2.1.2023 alla Questura di Bergamo, che il 13.1.2023 ha convocato il richiedente per la formalizzazione per il giorno 20.12.2023, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, come risultante dalla novella del 2020.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso è fondato
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
In effetti, i recenti sviluppi della situazione socioeconomica e politica del Gambia evidenziano un notevole superamento delle criticità un tempo presenti in termini di violazione dei diritti umani. La transizione dal regime dittatoriale di , che aveva conquistato il potere nel 1994 dopo un Persona_1 colpo di Stato, a quello democratico il pacifico dissolvimento del primo a séguito delle elezioni del 1° dicembre 2016. è pacificamente subentrato nella carica presidenziale dopo CP_2 un breve periodo d'incertezza, all'iniziale contestazione del risultato elettorale da parte del presidente uscente.
Durante il mandato di la sicurezza si era concentrata principalmente sulla protezione del regime, Per_1 trascurando i diritti dei cittadini. Un rapporto 2015 di Human Rights Watch citava numerosi casi di sparizioni forzate, arresti arbitrari, torture ed esecuzioni extragiudiziali, la maggior parte dei quali erano stati perpetrati dai servizi segreti contro sospetti oppositori dell'ex presidente. Le forze di sicurezza erano
Pag. 3 di 6 spesso usate come armi contro i cittadini e sono state implicate in molteplici violazioni dei diritti umani.
Il nuovo presidente ha reintrodotto dopo ventidue anni di censura, la libertà di stampa, ha CP_2 scarcerato molti prigi olitici riconoscendo loro un indennizzo, ha cambiato i vertici della sicurezza gambiana ed avviato una riforma del sistema carcerario. Risulta attualmente ridimensionato il potere delle forze di polizia, che invece sotto il Governo godevano di fin troppe ampie libertà di intervento (è Per_1 stato, infatti, sviluppato il Security Sector Reform, “SSR”, con l'obiettivo di riformare gli otto corpi di sicurezza del Paese, introducendo maggiori responsabilità, professionalità e controllo civile-democratico sulle stesse).
La situazione rimane difficile dal punto di vista economico: la povertà è una piaga che affligge il Paese da molti anni. Il nuovo Governo è chiamato a fronteggiare il grande aumento del tasso di disoccupazione passato dal 22% del 2008/2010 al 29,80% attuale, soprattutto considerando che la disoccupazione giovanile ha raggiunto un tragico 38%.
Nelle Relazioni con l'Occidente è degno di nota il tentativo del Gambia di reinserirsi nel Commonwealth, dal quale era uscito nel 1970.
Il successo del processo di riforma democratica realizzato dal nuovo Presidente è attestato CP_2 dal recente ritorno in Gambia della maggior parte delle migliaia di persone che erano sfollate in Senegal e Guinea-Bissau, temendo lo scoppio di una guerra civile.
Nonostante una parziale battuta d'arresto rispetto a questo processo di evoluzione democratica si sia verificata nel gennaio 2020 (quando si è rifiutato di onorare la sua promessa elettorale di CP_2 dimettersi entro il terzo anno, scatenando scontri e proteste nel Paese, duramente represse con azioni che hanno portato all'uccisione di tre manifestanti antigovernativi e quasi 140 arresti di oppositori politici), la situazione non ha riportato il Paese al clima dittatoriale della Presidenza Jammeh né ha determinato la nascita di un vero e proprio fronte armato nemico del Governo tale da far perdere a quest'ultimo il controllo del territorio.
Le elezioni presidenziali del 2021, in cui è stato rieletto per un secondo mandato, così come le CP_2 elezioni legislative e locali del 2022, sono state tutte considerate conformi alle norme democratiche dalla maggior parte degli osservatori nazionali e internazionali (Author): BTI 2024 Controparte_3
Country Report Gambia, 19 March 2024, pag. 8, https://www.ecoi.net/en/file/local/2105863/country_report_2024_GMB.pdf). Il 19 gennaio 2022 il Presidente ha giurato per un secondo mandato di cinque anni. Nel suo discorso CP_2 inaugurale, si è impegnato a garantire il buon governo, il rispetto delle garanzie CP_2 dello Stato di diritto e la promozione e protezione dei diritti umani fondamentali. Ha annunciato la stesura di una nuova Costituzione, che includerà limiti alla possibilità di rielezione del Presidente (Federal Office for Migration and Refugees (Germany) (Author): Briefing Notes Zusammenfassung;
Gambia - Januar bis Juni 2022, 1 July 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2082910/briefingnotes-zf-hj-1-2022-gambia.pdf 41
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata – lo si ripete – dal difensore del ricorrente.
2.2. Ciò posto, ha dimostrato di aver intrapreso un effettivo percorso di integrazione Parte_1 sociale e lavor i accoglienza, suscettibile di assumere rilevanza ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III e IV periodo, e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, anche in rapporto all'art. 8 CEDU, a tutela della vita privata e familiare.
Il ricorrente si trova da luogo tempo in Italia (nell'allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, compilato nel dicembre 2023, riferisce di essere giunto in Italia da 6 anni, e dunque intorno nel 2017, anno nel quale aveva 18 anni e, si legge nello stesso allegato, avrebbe svolto attività di Pt_1 volontariato), e espressa e chiara allegazione né notizia che egli abbia presentato richiesta di protezione prima dell'istanza inviata il 2.1.2023 tramite la struttura di accoglienza del patronato
[...]
(v. doc. 3), del quale è ospite da data non precisata (la dichiarazione di ospitalità allega CP_4 ricorso – doc. 2 - è datata 13.12.2023, ma è evidente che il rapporto con l'ente risale a periodo
Pag. 4 di 6 anteriore).
All'epoca dell'inoltro della richiesta egli aveva peraltro già stipulato con regolare contratto di lavoro a tempo determinato (v. buste paga gennaio e marzo 2022 rilasciate da MGL Group S.r.l.s. di Cornate d'Adda, nelle quali è indicata l'assunzione in data 25.1.2022 e non la scadenza), e doveva dunque avere un titolo di soggiorno, del quale parrebbe essere stata allegata una copia – non prodotta né menzionata da alcuna delle parti - all'atto della richiesta di fissazione di appuntamento per la richiesta di protezione speciale (“Allego il suo vecchio permesso di soggiorno”).
Se alla data di presentazione della domanda la stessa poteva dirsi fondata solo e assai debolmente sulla permanenza in Italia da circa 6 anni e da età di 18 anni e su minima esperienza lavorativa (il ricorrente nulla specificamente allega sullo svolgimento di attività di lavoro, regolare o irregolare, dal 2017 a tutto il 2022, salvo produrre le due buste paga MGL Group dalle quali può unicamente desumersi che dal 25.1.2022 al 31.3.2022 ha lavorato come operaio con orario e retribuzione assai modesti: in assenza della produzione di CU 2023 e/o di estratto contributivo INPS e di altre buste paga, non vi è notizia di altra attività e fonte di sostentamento), è per contro certo che nel corso l'11.5.2023, pendente la domanda di protezione speciale, egli è stato assunto dalla AT RA con qualifica di Parte_2 operaio e che il rapporto a tempo determinato è stato più volte prorogato sino al 30.4.2024.
Grazie al lavoro continuativamente svolto dall'11.5.2023 al 30.4.2024 ha percepito Parte_1 redditi non modesti (nell'anno 2023, pur lavorando solo per gli ultimi 8 mesi, ha percepito reddito imponibile di € 13.065,19, superiore alla soglia per ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e nei primi 4 mesi del 2025 il reddito netto mensile è stato di circa € 1.500,00), idonei ad assicurare autonomo e dignitoso tenore di vita, e a consentirgli a maggio 2024, esaurito il rapporto con di Parte_2 accedere all'indennità AS (doc. 5).
Non inverosimile l'affermazione del ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro con più Parte_2 volte rinnovato di 3 mesi in 3 mesi, alla scadenza del 30.4.2024 non sarebbe stato prorogato dal datore di lavoro per l'incertezza a quel tempo sulla condizione di regolare soggiorno del lavoratore, è comunque rilevante considerare che, proposta opposizione al diniego di protezione speciale notificato il 5.11.2024, il 7.4.2025 ha contratto nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato con Parte_1
Forza Lavoro Soc. coop. di Bergamo e che il primo termine è stato prorogato al 30.6.2025 (v. proroga e busta paga prodotti con la nota 22.5.2025).
Rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato» (Cass., sez. 3, 2 ottobre 2020, n. 21240) e che «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia» (Cass., sez. 6, 15 marzo 2022, n. 8373), si ritiene che a far tempo almeno dal 2023 il richiedente abbia dimostrato buona volontà e capacità di integrarsi regolarmente nel paese di accoglienza, sforzandosi di reperire e mantenere occupazione lavorativa (i contratti a tempo determinato sono stati più volte prorogati, e ciò è indice di del corretto comportamento e inserimento lavorativo del dipendente) che gli assicuri autonomo e dignitoso tenore di vita, di talché l'eventuale rimpatrio in Gambia, paese che ha lasciato ormai 7 anni fa appena maggiorenne, costituirebbe grave lesione del diritto alla vita personale e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, posto che l'accoglimento della domanda consegue alla considerazione di indici di inserimento sociale e lavorativo assenti al momento della domanda, che si sono manifestati e parzialmente consolidati in corso causa.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso presentato da , nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), il diritto alla i sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV C.F._1 periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett.e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di lite
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il presidente
UC SO
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