Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
Il giudizio di opposizione all'esecuzione a processo esecutivo iniziato, è ritualmente introdotto anche oralmente in istanza, ed anche - perciò - se il relativo ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte ed il creditore ne abbia avuto conoscenza attraverso il suo procuratore; ciò sia in quanto l'opposizione può essere proposta senza l'osservanza della forma stabilita dall'art. 615, cod. proc. civ. - quando tra le parti si è instaurato il contraddittorio sull'oggetto dell'opposizione e la parte contro cui è proposta è stata messa in condizione di difendersi - sia in quanto essa introduce un giudizio su di una questione incidentale, cosicché il potere di rappresentanza attribuito dal creditore procedente al difensore, in mancanza di limitazione, lo abilita a rappresentarla anche in questo giudizio di cognizione ed a ricevere per la stessa l'atto che lo instaura (Nella specie, concernente un'espropriazione presso terzi, l'opposizione era stata proposta oralmente all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo nella quale era presente il procuratore costituito per il creditore procedente, che aveva preso cognizione dei motivi dell'opposizione e del provvedimento con il quale l'opponente era stato invitato a formalizzare l'opposizione previa iscrizione a ruolo ed era stata altresì fissata l'udienza per la trattazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER FE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MAURO D'ANTONIO, difeso dall'avvocato MARIO CAPPELLERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 4848/99 del Tribunale di ROMA, Sezione 4^ Civile, emessa il 12/01/99 e depositata il 16/03/99 (R.G. 18555/98);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari la manifesta infondatezza del ricorso.
LA CORTE PREMESSO IN FATTO
1. - Il pretore di Roma, con sentenza 28.3.1997, accoglieva l'opposizione all'esecuzione, che la società Assitalia aveva proposto in relazione al processo di espropriazione forzata di crediti, iniziato in suo confronto da NA UA. Prima di esaminare il merito della opposizione, svolgeva queste considerazioni sul modo in cui era stata introdotta. L'opposizione era stata presentata, oralmente, nella udienza 3.5.1995, fissata perché il terzo rendesse la sua dichiarazione ed era stata accompagnata da una memoria difensiva.
Il procuratore costituito per il creditore procedente era stato presente all'udienza ed aveva preso cognizione in quella sede dei motivi della opposizione, del provvedimento con il quale l'Assitalia era stata invitata a formalizzare l'opposizione previa iscrizione a ruolo e della udienza fissata per la trattazione.
Non era stato perciò necessario notificare l'atto introduttivo del giudizio alla parte.
2. - La decisione, impugnata da NA UA su tale punto, è stata confermata dal tribunale di Roma, con sentenza del 16.3.1999. Alle considerazioni svolte dal pretore il tribunale ne ha aggiunto un'altra.
Il creditore procedente si era costituito nel giudizio di opposizione con lo stesso procuratore che lo rappresentava nel processo esecutivo: ciò con atto depositato in cancelleria il 19.6.1995 ed il suo procuratore era stato presente nell'udienza del 28.9.1995. 3. - La sentenza è stata notificata il 27.5.1999 su istanza dell'Assitalia.
ND UA ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato all'Assitalia il 26.5.1999 presso il suo procuratore. L'Assitalia non ha svolto attività di difesa.
4. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato in Camera di consiglio e rigettato, perché il motivo che vi è stato svolto è manifestamente infondato.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione della sentenza vi è chiesta per nullità derivante da violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 489, 291 e 615 dello stesso codice). La tesi svolta è la seguente.
L'opposizione dà luogo ad un giudizio di cognizione, distinto dal processo esecutivo.
L'atto con cui è proposta deve essere perciò notificato alla parte personalmente e non può essere invece notificato presso il procuratore che rappresenta la parte nel processo esecutivo. Questo tipo di notificazione è previsto dall'art. 489 cod. proc. civ., ma riguarda gli atti del processo esecutivo e non le opposizioni.
A sostegno della tesi è richiamata la sentenza 26 aprile 1983 n. 2872 di questa Corte. L'opposizione doveva essere perciò dichiarata improcedibile, perché non era stato osservato il termine, perentorio, per la notifica del ricorso e del decreto, secondo il modulo descritto dall'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.
È svolta ancora una considerazione, col supporto di documenti prodotti insieme al ricorso.
Il tribunale, nella sua sentenza, per sostenere la propria decisione si è richiamato alla sentenza 7 ottobre 1985 n. 4840 di questa Corte, che però non si attaglia al caso. E questo perché, nella udienza del 3.5.1995, che era stata fissata anche per la comparizione delle parti a seguito di precedente ricorso in opposizione, l'Assitalia si era limitata a depositare solo quel ricorso, che veniva dichiarato improcedibile dal pretore per non essere stato notificato, mentre nessun altro ricorso era stato depositato ne' nel processo esecutivo ne' in quello di opposizione su cui era stata pronunciata la sentenza del pretore.
Il ricorrente ha chiesto che la sentenza sia cassata senza rinvio, perché è materialmente e giuridicamente mancata la notificazione del ricorso, o quantomeno la cassazione con rinvio al primo giudice, per non essere stata ordinata la rinnovazione della notifica. 2. - Il motivo è manifestamente infondato.
Dagli atti del processo risulta che il giorno 3.5.1995 davanti al pretore era fissata udienza sia per la dichiarazione di terzo nell'ambito del processo di espropriazione forzata di crediti iniziato dal creditore procedente UA contro l'Assitalia, sia l'udienza per la comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di opposizione a quell'esecuzione, che l'Assitalia aveva proposto depositando un precedente ricorso.
I giudici di merito hanno anche accertato e ciò non è stato contestato, che in tale udienza il creditore procedente era rappresentato dal difensore per lui costituito nel processo esecutivo.
Dati questi presupposti di fatto, i giudici hanno fatto esatta applicazione delle norme che regolano la introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione a processo esecutivo iniziato, quando hanno ritenuto che, sebbene il ricorso non fosse stato notificato personalmente al creditore procedente, lo scopo cui è ordinato il modulo descritto dall'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. era stato egualmente conseguito, perché il creditore procedente aveva avuto la possibilità di conoscere attraverso il suo procuratore, che il debitore aveva proposto un'opposizione con un certo contenuto e che per la sua trattazione era stata fissata una successiva udienza, come udienza di comparizione (Cass. 3 gennaio 1967 n. 1). Questa soluzione, che è fondata sulla applicazione dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., deriva da due principi.
L'opposizione può sempre essere proposta, fino a quando il processo esecutivo non è terminato, e perciò non è necessario che sia osservata la forma prescritta dall'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., quando tra le parti si sia stabilito il contraddittorio sull'oggetto della opposizione e la parte contro cui è stata proposta sia stata messa in condizioni di difendersi non diversamente da come lo sarebbe stata se avesse ricevuto la notifica del ricorso. L'opposizione all'esecuzione da bensì luogo ad un giudizio di cognizione distinto dal processo di esecuzione, ma ad un giudizio su una questione incidentale ed il potere di rappresentanza, che il creditore procedente attribuisce al difensore, in difetto di limitazione, abilita il difensore a rappresentare la parte anche in quel giudizio di cognizione ed a ricevere per lei gli atti che vi danno origine (Cass. 21 gennaio 1980 n. 474). Un limite alla applicazione dei principi appena richiamati ed alla soluzione che da essi discende non può venire dalla considerazione fatta dal ricorrente, che nella udienza è stato depositato non un altro atto di opposizione, ma lo stesso ricorso proposto in precedenza e dichiarato improcedibile - invero, il difensore nominato in tale ricorso per l'Assitalia ha nuovamente manifestato la volontà della sua rappresentata di proporre una opposizione del medesimo contenuto e lo ha fatto in presenza del procuratore dell'attuale ricorrente.
È il caso di aggiungere, che il tribunale, senza incontrare censura sul punto, non si è limitato a dire che in una situazione di questo tipo lo scopo dell'atto si deve considerare raggiunta già in linea di principio, ma ha pure considerato che per il creditore procedente era stata anche depositato un atto di costituzione, il che stava a dimostrare un concreto raggiungimento dello scopo. 3. - Il ricorso è rigettato.
4. - Non si deve pronunciare sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003