Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4916 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente
DR.SSA Eva Scalfati giudice estensore
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1578 /2023 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
C.F._1
difensore avv. GIANNATTASIO MARIA VINCENZA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2 difensore avv. D'ANTONA ALESSANDRO domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 18/01/2023, la parte ricorrente Parte_1
chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in SORA il 29/07/2006 (atto n. 61, P. II, Serie. A, anno 2006), riferendo che dall'unione tra
[...]
i predetti sono nati il 06/04/2009 e il 06/02/2013, minorenni. Persona_1 Persona_2
I coniugi comparivano, in data 31/05/2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, rilevato che non andavano adottati provvedimenti presidenziali, confermava quanto statuito in sede di separazione.
Pronunciato il divorzio, con ordinanza di rimessione sul ruolo si concedevano i termini ex articolo
183; veniva disposta la presa in carico del nucleo da parte del SS;
All'udienza cartolare del 20.2.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni.
Si concedevano i termini ridotti ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti.
Il Tribunale ha già pronunciato il divorzio e deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie.
Giova evidenziare che la parte ricorrente ha chiesto, fin dal ricorso Parte_1
introduttivo, la conferma delle condizioni della separazione statuite dal Tribunale di Roma con la sentenza 11668/20 ovvero :
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori a suo carico di 500,00 € mensili oltre 60% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva aderendo sia alla domanda divorzile che di CP_1 conferma delle condizioni della separazione , fatto salvo l'adeguamento istat in ragione del tempo trascorso.
A fronte di richieste ab initio conformi si riteneva, tuttavia, di non riservare immediatamente la causa in decisione in quanto venivano rappresentate criticità da ambo le parti nella relazione tra il Pt_1
e i figli;
invero il ricorrente riferiva di registrare talvolta un comportamento aggressivo dei figli nonché irrispettoso nei suoi confronti, che attribuiva al condizionamento materno;
la invece CP_1 lamentava l'incostanza del negli incontri con i minori e la corresponsione del contributo al Pt_1
mantenimento in misura inferiore. Il SS invero registrava una persistente conflittualità tra le parti, già reduci da una separazione oltremodo travagliata, e gravi difficoltà di dialogo tra il e i minori Pt_1
al punto che, per un breve periodo, risultavano addirittura interrotti i rapporti.
Le parti concordemente (all'esito dell'intervento del servizio sociale e del percorso di mediazione) riferivano che, allo stato, sono ripresi con regolarità e costanza i rapporti tra i minori ed il padre non registrando alcuna criticità sul punto e rassegnando invero conclusioni conformi di conferma delle condizioni della separazione . Ciò posto, alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso , richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico gli stessi hanno ritrovato con il padre una sana relazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare i figli, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario della separazione con integrazioni in ragione del fatto che attualmente il ricorrente non vive più a Roma , ferma la necessaria fisiologica elasticità connessa al buon senso del quale certo si auspica che i genitori in oggetto dimostreranno di non esserne privi;
Il Collegio ritiene pertanto di adottare un calendario in base al quale il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana che, in difetto di intesa si indica nel mercoledì prelevandoli a scuola o presso l'abitazione della madre alle ore 16.00 per riportarli alle ore 20.00; nonché il fine settimana alternato con pernottamento (dal sabato ore 10,00 alla domenica ore 20,00);.
Trascorreranno inoltre con il padre
- le festività natalizie, pasquali secondo la regola dell'alternanza;
- quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il giorno dell'onomastico o del compleanno ad anni alterni
Ritiene, altresì, il Tribunale che correttamente il Gi non ha rilevato la necessità di procedere all'ascolto dei minori;
tale ascolto è stato correttamente ritenuto manifestamente superfluo in ragione delle relazioni del SS, della CTU espletata in sede separativa anche attraverso colloqui con i minori, avendo con ogni evidenzia il relatore preferito evitare l'ascolto dei minori in tribunale ovvero l'ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia che peraltro ha visto superati gli inziali contrasti
Quanto alle determinazioni economiche si ritiene , pur alla luce della lacunosità della documentazione reddituale del in ragione della indubbia capacità lavorativa del ricorrente che invero Pt_1
sostiene anche spese locative , di riconoscere il contributo al mantenimento nella misura statuita in separazione dal Tribunale di Rima pari all'attualità (con arrotondamento per eccesso) ad € 580,00
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori, come già statuito in separazione, nella misura del 60% a carico del e 40% a carico della e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e Pt_1 CP_1 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'accoglimento delle conclusioni conformi delle parti) ricorrono giusti motivi per compensare le spese
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
Dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in SORA in data 29/07/2006 (atto n. 61, P. II, S. A, anno 2006)
[...] CP_1
già pronunciata giusta sentenza 4599/24 sia regolata dalle seguenti condizioni:
• Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina i temi di permanenza presso il padre come in motivazione;
• determina in euro 580,00 a carico del ricorrente il contributo per il mantenimento dei figli minori (290,00 € per ciascun figlio) disponendo che l'assegno venga versato a CP_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il
60% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.3.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti