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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/11/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
n. 172/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2024, avente ad oggetto: Altri
contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 29.9.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
OV Di ST (cf. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Simona Bognanni, CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. C.F._2
AN GA, (c.f. ) Via Santa Lucia 20, in Napoli C.F._3
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3178/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord in data 23.10.2023, n. 9166/ 2023 R.G., notificato il 7.12.
2023, in favore della con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di CP_1
€ 23.763,47, oltre accessori. All'uopo deduceva l'opponente Parte_1
quale titolare dell'omonima ditta, di non aver mai ricevuto la merce analiticamente indicata nelle fatture prodotte dalla srl opposta. Deduceva ancora che le fatture commerciali, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale, non potevano avere la pagina 2 di 10 funzione di elementi costitutivi di un contratto, quindi, non avrebbero potuto formare base per l'emissione del provvedimento monitorio.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, all'uopo depositando i documenti di trasporto della merce rimessa al
, sottoscritti dal ricevente, attestanti l'avvenuta consegna. Parte_1
Nelle memorie ex 171 ter cpc. n. 1 depositate dall'opponente, quest'ultimo contestava la documentazione prodotta e ne disconosceva la sottoscrizione quale
“destinatario”, di ciascuno dei n. 8 documenti di trasporto prodotti dall'opposta a corredo della propria comparsa di costituzione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.
In riferimento al momento del deposito da parte dell'opponente della memoria suddetta, la srl opposta ne deduceva la tardività, proponendo in ogni caso istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
Ciò posto in fatto, dato atto preliminarmente della tempestività del deposito delle memorie di parte opponente, in relazione all'indicata udienza di citazione, giova ricordare che, in diritto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione,
si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di pagina 3 di 10 validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n.
15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
A tal proposito, però, è anche necessario evidenziare che il convenuto -nel caso in esame l'opponente-, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore -nel caso in esame l'opposto- a fondamento della propria domanda, che debbono ritenersi ammessi, senza necessità
di prova, ove la parte, nel primo atto difensivo, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Nel giudizio di opposizione a d.i., questo onere gravante sul convenuto/
opponente si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore/opposto; sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto/opponente, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. civ. n. 26908/2020).
pagina 4 di 10 In base ai principi generali in tema di adempimento, inoltre, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Infatti, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.),
quindi, chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto ed eventualmente il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533), senza potersi limitare ad una contestazione generica, ma, anzi, a prendere precisa posizione considerato che, i fatti addotti da una parte, si ritengono ammessi quando l'altra parte svolge difese logicamente incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza, secondo il principio consolidato dell'art. 115 c.p.c. (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18418, 7 luglio 2025).
Ritenuto, quindi, che le fatture di per sé possono essere utilizzate come indizio o elemento a supporto del credito vantato, non come prova esclusiva e autosufficiente,
pagina 5 di 10 nel caso di specie, va detto che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Ordinanza n. 18491 del 8/7/2024). Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., inoltre, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cassazione, Ordinanza n. 17313 del
17/6/2021).
In base ai suesposti principi, le emergenze processuali inducono a non ritenere ammissibile il disconoscimento da parte dell'opponente dei documenti di trasporto depositati dall'opposta; questi infatti, per alcuni di essi, riportano il timbro della ditta ricevente, tal che il loro disconoscimento risulta generico e non analitico, per cui non può ritenersi completo e, quindi, integrare le condizioni necessarie per ribaltare l'onere a carico dell'opposta circa la prova della veridicità pagina 6 di 10 del documento.
Nel caso di specie, inoltre, parte opponente, onde poter efficacemente addurre la pretesa non autenticità della sottoscrizione dei documenti di trasporto e poter eccepire l'esclusività dal nella conduzione strettamente personale Parte_1
dell'attività, avrebbe dovuto provare la qualità e le dimensioni dell'azienda,
escludendo, quindi, la probabile esistenza di dipendenti addetti a ricevere la merce autorizzati a firmare i relativi documenti di trasporto, tra cui quelli prodotti dalla srl opposta a sostegno della propria richiesta.
Le risultanze tutte esposte, quindi, corroborano la pretesa della srl opposta, in modo che viene a cadere ogni tentativo di minare la fondatezza di quanto da essa dedotto ai fini dell'emissione del d.i. opposto con il presente giudizio che va,
pertanto, confermato.
Di contro, l'opponente non ha fornito prove solide ed efficaci ai fini della prova dell'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante.
In ordine alla richiesta di dichiarazione di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. essa si qualifica quale particolare forma di responsabilità, in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio, con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave.
Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del pagina 7 di 10 danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere “temerario” della lite.
Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6
luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza
(Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327).
Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285).
Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, avendo quest'ultima affrontato –in modo corretto- il tema della controversa interpretazione della vicenda de qua e, quindi, del dettato contrattuale applicabile, la domanda formulata dagli opposti va rigettata con tutte le conseguenze.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del d.i. opposto, per tutte le fasi svolte, così come contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella
n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale pagina 8 di 10 importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014
n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti della così provvede: CP_1
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3178/
2023, n. 9166/ 2023 R.G., emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 23.10. 2023,
per il pagamento della somma di € 23.763,47, oltre accessori, di cui ne dichiara la definitiva esecutività;
-Rigetta ogni altra domanda di parte opposta nei confronti di Parte_1
;
[...]
-Condanna l'opponente al rimborso alla parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, Cpa ed IVA come per legge.
pagina 9 di 10 Aversa, 2/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2024, avente ad oggetto: Altri
contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 29.9.2025 (con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
OV Di ST (cf. ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv. Simona Bognanni, CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. C.F._2
AN GA, (c.f. ) Via Santa Lucia 20, in Napoli C.F._3
PARTE OPPOSTA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3178/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord in data 23.10.2023, n. 9166/ 2023 R.G., notificato il 7.12.
2023, in favore della con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di CP_1
€ 23.763,47, oltre accessori. All'uopo deduceva l'opponente Parte_1
quale titolare dell'omonima ditta, di non aver mai ricevuto la merce analiticamente indicata nelle fatture prodotte dalla srl opposta. Deduceva ancora che le fatture commerciali, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale, non potevano avere la pagina 2 di 10 funzione di elementi costitutivi di un contratto, quindi, non avrebbero potuto formare base per l'emissione del provvedimento monitorio.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, all'uopo depositando i documenti di trasporto della merce rimessa al
, sottoscritti dal ricevente, attestanti l'avvenuta consegna. Parte_1
Nelle memorie ex 171 ter cpc. n. 1 depositate dall'opponente, quest'ultimo contestava la documentazione prodotta e ne disconosceva la sottoscrizione quale
“destinatario”, di ciascuno dei n. 8 documenti di trasporto prodotti dall'opposta a corredo della propria comparsa di costituzione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.p.c.
In riferimento al momento del deposito da parte dell'opponente della memoria suddetta, la srl opposta ne deduceva la tardività, proponendo in ogni caso istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
Ciò posto in fatto, dato atto preliminarmente della tempestività del deposito delle memorie di parte opponente, in relazione all'indicata udienza di citazione, giova ricordare che, in diritto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione,
si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di pagina 3 di 10 validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n.
15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione
è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
A tal proposito, però, è anche necessario evidenziare che il convenuto -nel caso in esame l'opponente-, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore -nel caso in esame l'opposto- a fondamento della propria domanda, che debbono ritenersi ammessi, senza necessità
di prova, ove la parte, nel primo atto difensivo, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Nel giudizio di opposizione a d.i., questo onere gravante sul convenuto/
opponente si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore/opposto; sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto/opponente, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. civ. n. 26908/2020).
pagina 4 di 10 In base ai principi generali in tema di adempimento, inoltre, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Infatti, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.),
quindi, chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto ed eventualmente il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533), senza potersi limitare ad una contestazione generica, ma, anzi, a prendere precisa posizione considerato che, i fatti addotti da una parte, si ritengono ammessi quando l'altra parte svolge difese logicamente incompatibili con la volontà di negarne l'esistenza, secondo il principio consolidato dell'art. 115 c.p.c. (Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18418, 7 luglio 2025).
Ritenuto, quindi, che le fatture di per sé possono essere utilizzate come indizio o elemento a supporto del credito vantato, non come prova esclusiva e autosufficiente,
pagina 5 di 10 nel caso di specie, va detto che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Ordinanza n. 18491 del 8/7/2024). Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., inoltre, deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cassazione, Ordinanza n. 17313 del
17/6/2021).
In base ai suesposti principi, le emergenze processuali inducono a non ritenere ammissibile il disconoscimento da parte dell'opponente dei documenti di trasporto depositati dall'opposta; questi infatti, per alcuni di essi, riportano il timbro della ditta ricevente, tal che il loro disconoscimento risulta generico e non analitico, per cui non può ritenersi completo e, quindi, integrare le condizioni necessarie per ribaltare l'onere a carico dell'opposta circa la prova della veridicità pagina 6 di 10 del documento.
Nel caso di specie, inoltre, parte opponente, onde poter efficacemente addurre la pretesa non autenticità della sottoscrizione dei documenti di trasporto e poter eccepire l'esclusività dal nella conduzione strettamente personale Parte_1
dell'attività, avrebbe dovuto provare la qualità e le dimensioni dell'azienda,
escludendo, quindi, la probabile esistenza di dipendenti addetti a ricevere la merce autorizzati a firmare i relativi documenti di trasporto, tra cui quelli prodotti dalla srl opposta a sostegno della propria richiesta.
Le risultanze tutte esposte, quindi, corroborano la pretesa della srl opposta, in modo che viene a cadere ogni tentativo di minare la fondatezza di quanto da essa dedotto ai fini dell'emissione del d.i. opposto con il presente giudizio che va,
pertanto, confermato.
Di contro, l'opponente non ha fornito prove solide ed efficaci ai fini della prova dell'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante.
In ordine alla richiesta di dichiarazione di responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc. essa si qualifica quale particolare forma di responsabilità, in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio, con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave.
Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del pagina 7 di 10 danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere “temerario” della lite.
Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6
luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza
(Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327).
Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (Cass. Civ. 29 settembre 2016, n. 19285).
Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale dell'opponente, avendo quest'ultima affrontato –in modo corretto- il tema della controversa interpretazione della vicenda de qua e, quindi, del dettato contrattuale applicabile, la domanda formulata dagli opposti va rigettata con tutte le conseguenze.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del d.i. opposto, per tutte le fasi svolte, così come contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella
n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale pagina 8 di 10 importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014
n. 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti della così provvede: CP_1
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3178/
2023, n. 9166/ 2023 R.G., emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 23.10. 2023,
per il pagamento della somma di € 23.763,47, oltre accessori, di cui ne dichiara la definitiva esecutività;
-Rigetta ogni altra domanda di parte opposta nei confronti di Parte_1
;
[...]
-Condanna l'opponente al rimborso alla parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, Cpa ed IVA come per legge.
pagina 9 di 10 Aversa, 2/11/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 10 di 10