Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
03699/0 3 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANCE LOCALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONEDott. Mario Presidente R.G. N. 834/02 ---- -- Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 2284/02 - Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere - 3390/02 cron. 8488 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- -- Rep. 1028 Rel. Consigliere GOLDONI Dott. Umberto - - ha pronunciato la seguente ud.03/12/02 + SE NTENZA sul ricorso proposto da: CA' NI, RD GE RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILLA 7, presso lo studio | |- 1111 dell'avvocato MANUELA OLIVIERI, difesi dall'avvocato | RA CHIARIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EREDI DI FR GE, FR AR GE | IA, FR GE, FR PP, - FR AR;
- intimati e sul 2° ricorso n° 01/02/2284 proposto da: 2002 | FR PP MM, FR AR, 1571 -1- FR AR GE IA, FR GE, - nella qualità di eredi di FR GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ANTONELLI 47, + - presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'AGOSTINO, -I difesi difesi dall'avvocato ANTONIO CAROPPO, giusta delega in + ||atti; controricorrenti e ricorrenti incidentali 1 T
contro
RA, CA' NI, elettivamente RD GE | . domiciliati in ROMA VIA SILLA 7, presso lo studio dell'avvocato MANUELA OLIVIERI difesi dall'avvocato RA CHIARIELLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale - 01/02/3390 proposto da: e sul 3° ricorso n -- FR PP MM, FR AR, FR AR GE IA, FR GE, 111 - - nella qualità di eredi di FR GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G ANTONELLI 47, + 1 presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'AGOSTINO. difesi dall'avvocato ANTONIO CAROPPO, giusta delega in atti;
- ricorrenti contro + RD GE RA, CA NI;
intimati -2- avverso la sentenza n. 1021/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 07/11/00; ---- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato CHIARELLO Raffaele difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato Antonio CAROPO, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto ricorso principale e del ricorso incidentale. I Т -3- Svolgimento del processo Con sentenza 15.10.1996/3.4 1997 il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da LA LA nei confronti di AN DO e IC AL con citazione in riassunzione notificata 1'11.9.1985, condanno i convenuti a provvedere a loro cura c spese dell'arretramento di tre metri del loro immobile posto in Barletta, alla via Carducci, dal confine con l'immobile dell'attrice, posto alla stessa via, civico n.34, e fino a tre metri al di sotto del piano di calpestio del lastrico solare dello stesso immobile;
rigettò tutte le altre domande della LA, compresa quella diretta ad ottenere il risarcimento dei canni, e compensó per metà le spese di lite di costei, condannando i convenuti in solido a rimborsare l'altra metà. му Avverso la sentenza hanno interposto appello il DO ed il AL con citazione notificata il 26.3.1998 alla LA, che vi si è opposta, proponendo appello incidentale. Con sentenza in data 4.10/7.11.2000, la Corte di appello di Bari ha respinto sia l'appello principale che quello incidentale, regolando le spese. Osservava la Corte territoriale che le accertate dimensioni del parapetto (cm.90 di altezza e cm.48 di larghezza) consentono le non pericolose e agevoli "prospectio", ed "inspectio", perché la (minima) minore altezza cel manufatto rispetto a quella normale delle altre vedute (intorno al me:ro, secondo nozione di comune esperienza) è ampiamente compensata, ai fini della comodità e sicurezza di veduta, dal notevole spessore di esso, sicchè giustamente è stato ritenuto che il manufatto rientrava nella nozione di veduta tutelata dall'art.906 c.c. Peraltro la natura del parapetto (veduta) non poteva essere esclusa da. fatto che il lastrico solare serve da copertura al sottostante immobile della LA a quello ulteriormente sottostante del DO, perché esso è collegato alla parte sottoposta dell'immobile con una scala e questo rende evidente che al lastrico possano comodamente accedere persone, a cui mulla vieta di accostarsi al parapetto per guardare verso l'esterno (che il lastrico sía accessibile a persone è confermato anche dalla circostanza che su di esso è stato realizzato un deposito ripostiglio, cor porta di uscita sul resto di - esso: trattasi, cioè, di lastrico "praticabile" (che assolve alla funzione di copertura ma ne permette anche il "calpestio"), a fregio del quale è stato costruito un parapetto, che alla stregua degli elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale. rivela la destinazione normale e permanente alla "veduta". Giustamente poi il primo giudice aveva ritenuto che il parapetto in му questione, nella sua attuale consistenza, fossc presente nella costruzione fin dal momento della sua edificazione (collocata al 1955), con la conseguenza (non chiaramente esplicitata in sentenza) che il diritto a tenerla trovava titolo in una usucapione ventennale: si rilevava che gli stessi convenuti non avevano mai sostenuto che l'opera di realizzazione di esso fosse successiva. alla costruzione del resto dell'edificio; né hanno mai indicato, anche a livello di semplice alligazione difensiva, a quale epoca, successiva alla ultimazione del fabbricato, il parapetto fosse stato aggiunto, mantenendo una condotta processuale univocamente e ragionevolmente intesa a convalidare la circostanza;
peraltro che il parapetto fosse stato realizzato quando l'edificio fu costruito era ricavabile anche dal fatto che in sede di relazione tecnica preventiva il tecnico incaricato scrisse che il fabbricato (dunque nella sua interezza, compreso il parapetto del lastrico solare), risaliva al 1955. 2 Non aveva poi alcun rilievo il fatto che il parapetto sarebbe la parle terminale di un muro comune (alla LA o al proprietario del piano terra), atteso che tale circostanza non può avere alcuna incidenza sulla qualificazione, che qui interessa, de. parapetto, che resta veduta sia che il muro appartenga alla sola LA, sia che esso appartenga anche ad altre persone. Quanto all'appello incidentale, l'unica violazione urbanistica rilevata nel fabbricato AL DO era il mancato rispetto della lunghezza minima del - fronte di esso, e da tale violazione non cra derivato alla LA alcun danno ("non avendo la medesima mai avuto la possibilità di realizzare un nuovo fabbricato sul fondo di cui è comproprietaria, se non in concorso con му i proprictari dei fondi limitrofi, atteso che nessuno dei due fronti dell'immobile su via Carducci o su via Boggiano - potrebbe raggiungere - la lunghezza minima richiesta dall'art.3 della nt.a"); ed ancora che in relazione alle violazioni delle distanze legali non era possibile liquidare alcun danno, perché tale richiesta risultava fatta e mantenuta in primo grado come richiesta subordinata rispetto al mancato accoglimento della domanda di condanna dci convenuti all'arretramento (v. conclusioni atto di riassunzione, ribadite in sede di precisazione di csse), per cui, essendo stata accolta la domanda principale, quella proposta in via suborcinata non andava esaminata. Avverso talc sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia LO DO con tre motivi che i LA con un motivo, cui i AL - DO resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. 3 Motivi della decisione I due ricorsi, rivolti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art.335 cpc. ― DO, con i primo motivo, lamentano violazione di legge in I AL relazione all'art.905 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ragione delle risultanze della CTU espletata in primo grado dal geom. Vittorio Assi. Con il secondo motivo si desume pure violazione di legge in iclazione му all'art.2722 c.c. e 2702 stesso codice, nonche omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla ritenuta sussistenza di servitù di veduta mediante usucapione e all'inversione dell'onere probatorio, allegandosi altresi difetto di prova dell'usucapione o di altro titolo di acquisto. Il terzo (ed ultimo) motivo di ricorso concerne anch'esso violazione di legge in relazione agli artt.885, 905 c 902 c.c. nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in ragione dell'esistenza di un muro comune impeditivo della servitù. Il motivo di ricorso proposto dai LA attiene a violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c 352 359 cpc e degli artt.872, 873, 2043, 905, 906, 907 e 909 cpc, nonché insufficiente c/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Va preliminariente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda da parte di LA LA (e dai di lei eredi); va premesso che trattandosi di questione afferente all'integrità del contraddittorio, come tale + rilevabile d'ufficio ou a nulla rileva l'eventuale tardività dell'eccezione inedesima. Ciò posto, la stessa è infondata;
fermo il fatto che la causa è iniziata quando i AL DO erano proprictari dell'intero immobile frontistante quello della LA, l'avvenuta cessione, in corso di causa, a terzi di distinte porzioni del detto immobile non comporta affatto la recessità di integrare il contraddittorio nei confronti di costoro. 11 chiaro dettato del primo comma dell'art. 111 cpc impone soltanto che la successione a titolo particolare nel diritto controverso deve avvenire nel corso del processo (v. Cass. 7.4.1987, n.3341; 17.3.1992, n.3294); nella specie è incontroverso che al momento della notifica della citazione l'immobile era, per intero, del DO - AL. In applicazione della norma citata il processo prosegue tra le parti originaric trattandosi di successione nel diritto controverso a titolo particolare per atto tra vivi. Venendo al ricorso dei DO AL, il primo motivo è infondato. La giurisprudenza citata infatti non elide affatto il compito del giudice del mcrito di accertare fatti. Appunto in base agli accertamenti eseguiti sulle caratteristiche del manufatto e, segnatamente, altezza e larghezza del parapetto, sono state valutate adeguatamcntc, anche in base alle consulenze tecniche espletate, I possibilità agevole di prospectio ed inspectio e peranto questo tipo di giudizio che non viola certamente canoni di logica e di adeguatezza, è incensurabile in sede di legittimità attcsa la coerenza argomentativa che lo connota. Il secondo mezzo è anch'esso privo di pregio;
per le caratteristiche del manufatto ci si deve necessariamente richiamare a quanto testè osservato al riguardo. Relativamente all'epoca di costruzione del parapetto (di rilevante valenza ai fini dell'usucapione della servitù di veduta) va evidenziato che vi cra stata la relazione del consulente in sede di accertamento tecnico preventivo che aveva concluso per la costruzione coeva del fabbricato nel 1955, cosa questa che, ovviamente dimostrava l'avvenuto compimento dell'usucapione. Né può essere condivisa la critica che si basa sulla pretesa inversione dell'onere della prova circa l'acquisto per usucapione della servitù di veduta perché la sentenza impugnata, confermando sul punto la decisione del Tribunale, ha, in via preventiva trallo dall'epoca della costruzione del fabbricato e, contestualmente, del parapetto, il convincimento di un uso del lastrice solare effettuato fin da quel momento dalla parte. му La presunzione si basa sul dato, ragionevole ed evidenziato, secondo cui il lastrico è collegato alla parte sottostante dell'immobile, cosa questa che rendo quanto meno assai arduo pensare che sin dalla costruzione del fabbricato non fosse stato eretto anche il parapetto, e nel fatto che, poiché nulla dice al riguardo il CTU, v'è da credere che questi riferendosi all'epoca di costruzione del fabbricato, si riferisco a questo nella sua interezza, e quindi anche al parapetto. Il motivo non può essere pertanto accolto. Il terzo ed ultimo motivo del ricorso LO e AR si basa su di un equivoco, in quanto la comunione del muro, tra i predetti e la LA, su cui insiste, nella parte terminale, il parapotto, è effettivamente irrilevante. La copiosa giurisprudenza si riferisce alla diversa ipotesi in cui la veduta si apre sul muro comune e tanto non può logicamente dar luogo a servitu;
ma non è questo il caso che ne occupa che, al contrario vede la servitù escrcitabile da una sola delle parti comuniste e non per il tramite ciretto del muro asseritamente comunc. 6 L'altro profilo (afferente al fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto che l'arretramento della costruzione assorbisse ogni questione relativa alla veduta esercitata dal finestrino posto nello stesso muro di confine) va ritenuta, come ha giustamente rilevato la Corte barese, assorbita. Per vero, ciascun comproprietario se non risultano limitazioni e se non confliggen.ti con quelle dell'altro, può esercitare le facoltà comprese nel diritto di proprietà, è appena il caso comunque di rilevare che nella specic si tratterebbe di luce e non di veduta, e che la questione ai limiti dell'inammissibilità investendo ura quaestio facti che é incensurabile in sede di legittimità. My Venendo al ricorso della LA, va detto: l'unico motivo si articola su articolate censure, con riferimento alla prima, va detto che la questione del cordolo risulta certamente assorbita, come ritenuto dalla Corte territoriale, dall'arretramento del fabbricato o così quella delle vedure, come emerge con ovvicta dalla situazione dei luoghi. Per tutto quanto concerne invece le censure afferenti alle presunte violazioni del P.R.G. di Barletta, le stesse risultano evidenziate solo in relazione alla domanda di risarcimento danni, che risulta inequivocabilmente proposta in via subordinata. Si sostiene che la domanda si riferiva all'ipotesi di mancato abbattimento del muro, ma in tal caso sarebbe inammissibile, atteso che si chiederebbe una pronuncia condizionale per un evento il cui mancato avverarsi avrebbe possibilità di essere accertato solo in sede di csccuzione dell'ordine di arretramento;
solo in tal caso potrebbe configurarsi un danno. Conclusivamente, le domande svolte in via subordinata risultano superale dall'accoglimento della domanda principale;
ne consegue che ogni censura afferente ad esse è improponibile in cucsta sede. I due ricorsi vanno pertanto entrambi respinti;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 3.12.2002 Il Presidente Правми Il Consigliere estensore Минкривой IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR. 2003 Maria Di Nuzzo IL CANCELLIERE Marie Oggi, Maria Di Nuzzo CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-5-2003 serie 4 al n. 19312 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE BE CANCELLERIA Roberto Ricot 8