Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
Lo spedizioniere doganale che abbia effettuato la dichiarazione doganale e presentato la merce in dogana è tenuto al pagamento dei diritti dovuti in via principale, indipendentemente dal fatto che l'esportatore lo abbia incaricato dell'esecuzione del contratto; pertanto, in caso di avvenuto pagamento da parte dello spedizioniere, sorge a carico dell'esportatore, quale obbligato principale, l'obbligo di procedere al rimborso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
S.D.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA TREVI 86, presso l'avvocato BARBANTINI FEDELI M. TERESA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO MARINELLI, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
CRAVATTIFICIO ROMA S.d.f.;
-intimato-
avverso la sentenza n. 678/96 del Tribunale di MODENA, depositata il 9/9/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/3/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario VIGNALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1989 la s.r.l. S.D.M. ottenne dal Pretore di Modena un ingiunzione di pagamento della somma di L.
4.024.292 a carico della s.d.f Cravattificio Roma, in considerazione del fatto che per conto di questa aveva esportato merce in Germania;
che, quale spedizioniere doganale, aveva garantito, in forza della normativa comunitaria, il pagamento dei diritti doganali da riscuotere in territorio tedesco al momento dell'importazione; che l'importatore non aveva pagato, tal che essa era stata costretta a versare la somma garantita. L'opposizione all'ingiunzione che il Cravattificio propose fu rigettata dal Pretore. Il Tribunale di Modena, con sentenza 24 gennaio-9 settembre 1996, accolse, invece, l'impugnazione proposta dal soccombente, per il motivo che la s.r.l. S.D.M. non aveva provato di aver ricevuto l'incarico di spedizioniere dal Cravattificio esportatore. Il Tribunale escluse, inoltre, che lo spedizioniere potesse agire per il rimborso dei diritti doganali invocando la normativa sulla negotiorum gestio, atteso che la sua attività non era caratterizzata dal requisito dell'altruità.
Contro tale sentenza, la s.r.l. S.D.M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, la società ricorrente, premesso che gli artt. 38-40 D.P.R. n. 43 del 1973 di diritti doganali per un'operazione dell'esportatore, ha affermato che, nella specie, lo spedizioniere non poteva esercitare tale diritto nei confronti della soc. Cravattificio, perché. non aveva provato che questa lo avesse investito dell'incarico di procedere alla spedizione della merce.
Il Tribunale, a tal proposito, ha ritenuto irrilevante anche il contenuto del modulo T2 (nel quale vanno riportate tutte le notizie inerenti alla spedizione e, quindi, l'indicazione dell'esportatore, dello spedizioniere e dell'importatore, nonché la ricezione dell'incarico del secondo da parte del primo), per il motivo che tale documento, non essendo stato sottoscritto anche dall'esportatore, non poteva costituire prova del conferimento dell'incarico. Ma, pur prescindendo dalla considerazione che il contratto di spedizione non deve essere necessariamente provato per iscritto e che tra i mezzi probatori va certamente ricompresa anche la prova per presunzioni (art. 2727 e segg. cod. civ.) - ossia quella che può desumersi dalla sussistenza di fatti gravi, precisi e concordanti (nella specie, da quelli già acquisiti al processo) - deve osservarsi che il T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, all'art. 38, definisce soggetti passivi dell'obbligazione tributaria "il proprietario della merce ... e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o esportata". La legge, in altri termini, pone l'obbligo di pagamento dei diritti doganali a carico dello spedizioniere indipendentemente dal fatto che l'esportatore lo abbia incaricato dell'esecuzione del contratto. Ne consegue, quindi, nel caso di avvenuto pagamento da parte dello spedizioniere stesso, l'obbligo dell'esportatore (quale obbligato principale) di procedere al rimborso relativo, salvo che il tributo risulto già pagato dall'esportatore stesso o dall'importatore. Ed invero, secondo l'art. 11 del regolamento CEE n.222/77 del 13 dicembre 1976, per obbligato principale deve intendersi la persona che chiede di effettuare un'operazione di transito comunitario.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione del Tribunale di Modena, che, nell'adeguarsi al principio innanzi enunciato, provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Resta assorbito l'esame del terzo motivo, con il quale la soc. S.D.M. ha lamentato la violazione dell'art. 2028 cod. civ. e criticato la tesi esposta dal giudice a quo, in forza della quale lo spedizioniere, in questo caso, non avrebbe potuto ricorrere all'azione da negotiorum gestio, in quanto faceva difetto l'altruità del pagamento dei diritti doganali, posto che il pagamento degli stessi era stato "presumibilmente" conseguenza di un accordo stipulato dallo stesso spedizioniere con il compratore della merce. La ricorrente, a tal proposito, ha rilevato che una sentenza non può fondarsi su un dato soltanto vagamente presunto e sostiene che il pagamento effettuato dallo spedizioniere era stato utilmente effettuato nell'interesse del Cravattificio, il quale non poteva provvedervi direttamente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Modena, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999